Amianto e malattia professionale, il datore risponde anche decenni dopo
Il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto. Non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria e il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all’85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva affermato la natura professionale del carcinoma. La Corte d’appello ritiene mancante una specifica omissione datoriale per la malattia professionale.
La responsabilità civile del datore di lavoro viene radicata non sullo svolgimento di una mera attività pericolosa, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 agosto 2025, n. 23673)
La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il ricorso proposto dagli eredi della vittima deceduta per carcinoma polmonare metastatico, conseguente ad asbestosi contratta per prolungata esposizione a fibre di amianto. Gli eredi indicano che il loro dante causa era stato esposto all’azione nociva delle fibre d’amianto contenute nelle condotte idriche su cui eseguiva quotidiani interventi di manutenzione, in ragione delle mansioni di acquaiolo svolte dal 1961 al 1996.
La Corte d’appello ha accertato, in base alla CTU, che il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto e che non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria del lavoratore medesimo e che il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all’85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva pure affermato la natura professionale del carcinoma.
Secondo i Giudici di appello, essendo stato il ricorso proposto oltre 20 anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo, era evidente la difficoltà per il datore di lavoro di provare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione e sicurezza. Inoltre, trattandosi di un rapporto lavorativo iniziato in epoca risalente (1961) e conclusosi nel 1996, non poteva applicarsi in via retroattiva la normativa di difesa dall’amianto entrata in vigore successivamente ( con il dlgs. 626/94, dlgs. 81/2008, ed il dlgs. 106/2009), né poteva essere valorizzata la precedente disciplina del D.P.R. 303/1956 che si riferiva solo alle polveri in generale. In definitiva, sempre secondo la Corte di appello, solo a partire dagli anni 1991/92 poteva affermarsi che costituisse fatto notorio la correlazione causale fra l’esposizione a fibre d’amianto e il carcinoma polmonare.
In definitiva, secondo la Corte di appello, le emergenze istruttorie non apparivano univoche in ordine ai presupposti della durata e della continuità dell’esposizione al rischio denunziato, per cui alla luce della documentazione in atti e dell’istruttoria espletata è stata ritenuta non fornita la prova sufficiente della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerita dalla particolarità del lavoro dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Ed andava altresì escluso il nesso causale nonostante la CTU avesse affermato il contrario.
L’intervento della Cassazione
Viene lamentata la ritenuta prova insufficiente gravante sul datore di lavoro; la circostanza che all’epoca in cui il lavoratore aveva contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell’amianto.
Le censure sono fondate in quanto la decisione della Corte di appello risulta affetta da plurime violazioni di legge sotto molteplici e concorrenti profili sia logici che giuridici.
In primo luogo, è giuridicamente errato avere negato l’obbligo del datore di lavoro di rispettare la normativa sulle polveri ex art. 21 dpr 303/56 ed anche quella sulle fibre di amianto ex D.Lgs. n. 277/1991, pur essendo il rapporto di lavoro in oggetto cessato nel 1996.
In secondo luogo, la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
In terzo luogo, la sentenza è errata laddove sostiene che nel giudizio di responsabilità civile era necessario accertare e dimostrare la presenza di una determinata esposizione quantitativa e qualitativa alle fibre di amianto.
In quarto luogo, la Corte ha errato nel non considerare che il nesso causale tra la neoplasia e l’attività di lavoro, già accertato dall’INAIL, era stato ampiamente e logicamente riconosciuto dal CTU sulla base di una serie di elementi – clinici, logici, di fatto, temporali, ivi compreso il prelievo autoptico – del tutto rispondenti ai principi consolidati circa l’accertamento del nesso eziologico in ambito professionale.
In quinto luogo, i Giudici di appello non hanno tenuto conto che, come osservato dal CTU, il lavoratore deceduto aveva contratto proprio l’asbestosi (col 100% di invalidità) che è una malattia professionale tabellata che deriva dalla forte esposizione all’amianto; una malattia c.d. sentinella quindi di una esposizione qualitativamente e quantitativamente molto sostenuta, com’è appunto quella professionale, che si pone quindi quale antecedente causale più probabile del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso il lavoratore.
Asbetosi inserita nell’elenco delle malattie professionali tipizzate
In tutto ciò si aggiunga che l’asbestosi – malattia mortale e produttiva di una significativa riduzione della aspettativa di vita – è stata inserita nell’elenco delle malattie professionali tipizzate fin dalla Legge n. 455 del 1943.
La S.C. ha di recente chiarito che ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. non occorre in capo all’imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi, o del suo decorso causale, ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell’esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all’epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.
A tutto quanto sopra indicato fa da corollario la circostanza pacifica che la responsabilità civile del datore di lavoro non viene radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l’utilizzo di amianto; poiché essa deriva non già dall’attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata. La datrice di lavoro viene, cioè, chiamata a rispondere dell’omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell’epoca.
La decisione resa dalla Corte di appello non ha rispettato i principi sopra indicati.
Avv. Emanuela Foligno