Amianto :Sentenze

Soriano nel Cimino, tumore legato all’amianto: riconosciuti 200mila euro alla vedova

Amianto nelle officine COTRAL, meccanico muore di tumore: la vedova vince contro l’INAIL dopo dieci anni
Sentenza definitiva della Corte d’Appello di Roma: alla donna riconosciuti 200mila euro

NewTuscia – Roma, 22 ottobre 2026 – Per quasi dieci anni ha portato avanti una battaglia giudiziaria per ottenere il riconoscimento della malattia professionale che aveva causato la morte del marito, ex meccanico COTRAL. Una battaglia iniziata dopo il dolore della perdita e proseguita nonostante il primo rifiuto dell’INAIL e una sentenza sfavorevole del Tribunale di Viterbo. Oggi, una donna di 80 anni, residente a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, ha ottenuto giustizia dalla Corte d’Appello di Roma, che con una sentenza appena diventata definitiva ha riconosciuto l’origine professionale del tumore ai polmoni che nel 2016 aveva ucciso il coniuge.

L’uomo, anche lui di Soriano nel Cimino, aveva lavorato per 24 anni, dal 1976 al 2000, nella manutenzione dei mezzi COTRAL, in particolare sulla linea Roma–Viterbo. Ogni giorno interveniva su freni, guarnizioni e componenti meccaniche contenenti amianto, lavorando materiali che liberavano fibre e polveri nell’aria delle officine.

All’inizio del 2016 erano comparsi i primi problemi respiratori, accompagnati da forte stanchezza e perdita di appetito. Gli accertamenti avevano rivelato un carcinoma neuroendocrino polmonare. Il 29 settembre dello stesso anno l’uomo era morto, a 71 anni, nel suo paese d’origine.

Da quel momento, per sua moglie è cominciata un’altra battaglia. Convinta che la malattia fosse legata al lavoro svolto per tanti anni dal marito, la donna aveva chiesto all’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale del tumore. La domanda era stata respinta e neppure il successivo ricorso al Tribunale di Viterbo aveva avuto esito favorevole.
Ma la vedova non si è arresa. Assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha impugnato la decisione, portando il caso davanti alla Corte d’Appello di Roma.

La sentenza, oggi definitiva, ha ribaltato la precedente decisione, riconoscendo il collegamento tra l’esposizione all’amianto e la malattia che aveva provocato la morte del lavoratore. Determinante è stata la consulenza tecnica, che ha individuato proprio nel periodo di servizio presso COTRAL l’esposizione responsabile della patologia.

La Corte ha ribadito anche un principio importante per tutte le vittime dell’amianto: quando è accertata l’esposizione professionale e la malattia rientra tra quelle riconosciute dalla normativa, non spetta ai familiari dimostrare che il tumore non abbia avuto altre cause. È l’INAIL a dover fornire un’eventuale prova contraria.
La decisione riconosce alla vedova il diritto alla rendita ai superstiti e alle ulteriori prestazioni previste dalla legge, per un valore economico complessivo di circa 200mila euro (stima ONA).

«Questa vicenda racconta la determinazione di una donna che non ha accettato che la morte del marito restasse priva di un riconoscimento. Una donna che, dopo aver condiviso una vita con il suo compagno, ha scelto di difenderne la memoria e i diritti, affrontando un percorso giudiziario lungo e complesso – dichiara l’avvocato Bonanni –. È una storia che richiama l’attenzione anche sui rischi ai quali sono stati esposti per decenni i lavoratori della manutenzione automobilistica e ferroviaria, spesso a contatto con materiali contenenti amianto, le cui conseguenze sulla salute possono manifestarsi molti anni dopo».

Amianto, nuova condanna per la Marina militare. Presunte boniche fasulle, sindacati parti civili

La Forza Armata  si opponeva in tribunale  sostenendo  che la morte fosse dovuta alle conseguenze di  un ictus cerebrale.  

 La Spezia – Per 37 anni ha lavorato in Marina. Arruolato nel 1955, congedato nel 1992. Nel 2019 gli hanno diagnosticato un cancro ai polmoni, in stadio avanzato. È mancato poco dopo. La famiglia ha dimostrato che era stato «continuativamente esposto a fibre di amianto, durante il servizio». E il Tribunale ha concesso i benefici di legge alla vedova e ai figli.

La strage

È l’ennesima sentenza spezzina che riconosce gli effetti devastanti dell’esposizione ad amianto. È la conferma del triste “primato” di un territorio che continua a pagare un prezzo altissimo, per decenni di mancata tutela dei lavoratori. La storia ricalca quella di tutti quei dipendenti militari e civili che hanno respirato le fibre, pericolosissime, senza essere protetti.

L’amianto colpisce dopo anni. Miete vittime fra chi ha lavorato nella cantieristica, nell’industria, in Arsenale e su navi militari. Era tutto imbottito d’amianto. Sono state necessarie battaglie di anni per accertare la presenza della fibra sui posti di lavoro. Le sentenze sono ormai quasi tutte a favore delle famiglie.

Si sapeva 

Le condanne vengono emesse perché viene accertato che ad alti livelli lo Stato era a conoscenza del pericolo ma non intervenne. E, dove intervenne, non ci fu una immediata operazione di tutela dei lavoratori.

In sintesi, continuarono a prestare servizio senza mascherine e guanti, senza sapere che la polvere respirata poteva uccidere. Il sottufficiale per cui gli eredi hanno ottenuto giustizia, aveva un adenocarcinoma polmonare stadio IV B, con gravissime metastasi. Era in congedo ma l’amianto uccide anche dopo 30 o 40 anni.

Lo  scontro 

La causa è stata curata dall’avvocata Sandra Biglioli, che affianca l’associazione Afea, fondata da Pietro Serarcangeli alla Spezia, per assistere le famiglie delle vittime. La Marina non ha potuto negare il nesso fra servizio e malattia, a fronte della presenza di placche pleuriche che rappresentano una firma della presenza di fibre killer nei polmoni. Si è però opposta per due motivi.

Primo, la causa della morte del marinaio era stata, alla fine, un ictus ischemico cerebrale. Secondo, non si poteva parlare di «invalidità permanente», in quanto la malattia era «ancora in stato di aggravamento e non stabilizzata». La Corte non ha condiviso.

La sentenza 

Sulla base anche della perizia commissionata ad un consulente esperto, la Corte ha obiettato che fin dal momento della diagnosi era subentrato «un deterioramento permanente e di estrema rilevanza delle condizioni di salute del marinaio», costretto ad sottoporsi ad un duro trattamento oncologico.

Era purtroppo «una compromissione grave e non reversibile». In quanto alla malattia, «anche se è ancora “solo” in peggioramento, configura già un danno permanente» se stravolge la vita. E, purtroppo, il militare non si riprese più, morì la settimana di Natale, all’ospedale Sant’Andrea.

Testimoni 

È caduto il muro di silenzio opposto inizialmente dai dipendenti della Difesa. Spinti da spirito di servizio, molti tacevano sulle condizioni degli ambienti di lavoro. Recenti testimonianze di militari spezzini hanno confermato di fronte ai giudici che «a bordo delle navi vi erano centinaia di chilometri di tubazioni coibentate d’amianto».

Le fibre «entravano in ogni locale, mense, servizi, dormitori, cabine, cucine». In navigazione, «con le forti vibrazioni, le polveri si disperdevano nell’aria, e i sistemi di ventilazione le trasportavano in ogni dove». I testimoni hanno ribadito che «nessuno dei superiori si era preoccupato di renderci edotti sulla pericolosità dell’inalazione delle fibre d’amianto né di fornirci dispositivi di protezione individuali». Non c’erano cartelli «che avvertissero della presenza di amianto e di polveri o che imponessero l’uso di protezioni».

Amiantopoli 

Due sindacati nazionali hanno depositato la richiesta di costituzione quali parti lese all’udienza preliminare sulla presunta “amiantopoli” spezzina. Uno è il Sindacato dei Militari, assistito dall’avvocato Piero Santantonio, fondato da Luca Marco Comellini, che intende costituirsi «per la tutela della salute e della sicurezza dei militari in servizio». L’altro è il Siulm, rappresentato dagli avvocati Mimmo Lardiello e Serena Visconti, che auspica si faccia «piena luce sull’eventuale esposizione del personale a rischi per la salute». All’esito di una lunga inchiesta, il pubblico ministero Elisa Loris ha depositato 17 richieste di rinvio a giudizio, per più episodi opachi che sarebbero avvenuti dal 2017 in poi in Arsenale.

Bonifiche 

Il caso è all’attenzione della giudice Marinella Acerbi. Uno dei filoni verte su bonifiche di componenti in amianto attestate che sarebbero state dichiarate «eseguite», ma che in realtà sarebbero state incomplete o non fatte o con uso di componenti non conformi. Per risanare o sostituire 2612 interruttori e altri componenti di sistemi di combattimento, lo Stato aveva versato oltre 2 milioni.

Se fosse accertato che le bonifiche non erano state correttamente eseguite potrebbero esserci stati militari esposti al rischio amianto, sulle navi Grecale, Scirocco, Vesuvio, Numana, Milazzo, Libeccio, Gaeta, Viareggio, Chioggia, Termoli, Maestrale, Sapri, Anteo. —

Amianto:Catalogo INAIL

Esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro: il nuovo catalogo INAIL 2026

L’INAIL aggiorna il catalogo delle esposizioni professionali e non professionali all’amianto, ricostruendo i materiali e le lavorazioni a rischio. L’approfondimento interessa anche il settore delle costruzioni, dalle demolizioni alle manutenzioni, fino agli scavi, alla luce degli obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008

L’INAIL ha aggiornato il “Catalogo delle principali occasioni di esposizione professionale e non professionale ad amianto”, che ricostruisce gli impieghi del minerale nei diversi settori produttivi, le lavorazioni che hanno determinato l’esposizione dei lavoratori e le circostanze nelle quali il rischio può ancora manifestarsi.

Il documento, pubblicato nell’ottobre 2026 dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, nasce dall’esperienza maturata nell’ambito del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) e approfondisce anche le esposizioni indirette, familiari e ambientali, spesso difficili da individuare attraverso la sola storia professionale.

Particolare attenzione viene riservata al settore delle costruzioni, nel quale l’amianto ha trovato largo impiego e dove la permanenza di materiali contenenti amianto negli edifici e negli impianti continua a rappresentare una possibile fonte di esposizione durante demolizioni, ristrutturazioni e manutenzioni, soprattutto quando vengono interessati componenti dei quali non si conoscono la composizione o l’esatta collocazione.

Esposizione all’amianto: cosa contiene il catalogo INAIL 2026

Il catalogo aggiorna e amplia le informazioni contenute nell’VIII Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi, sviluppando il lavoro di ricostruzione delle esposizioni condotto dall’INAIL insieme ai Centri operativi regionali (COR), che attraverso l’analisi delle storie lavorative, residenziali e familiari delle persone colpite da mesotelioma cercano di individuare le circostanze nelle quali è avvenuto il contatto con le fibre.

L’edizione 2026 comprende anche una revisione del questionario anamnestico utilizzato per queste indagini, con particolare attenzione alle esposizioni meno conosciute e ai casi nei quali la storia professionale non consente di risalire immediatamente a una possibile fonte di contaminazione.

La pubblicazione prende in esame numerosi comparti produttivi, dalla cantieristica navale all’industria chimica, dalla metallurgia ai trasporti, dall’agricoltura alla sanità, fino alle costruzioni e alla manutenzione degli edifici, descrivendo per ciascuno i materiali contenenti amianto (MCA), le lavorazioni e le mansioni potenzialmente espositive. Le informazioni sono accompagnate da domande specifiche attraverso le quali ricostruire le attività svolte, la frequenza degli interventi e le attrezzature utilizzate.

Il catalogo ha una finalità prevalentemente epidemiologica e non introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ma le informazioni raccolte consentono di approfondire le condizioni nelle quali si sono verificate le esposizioni e di riconoscere situazioni di rischio che possono ancora presentarsi.

Rischio amianto: gli obblighi di prevenzione del D.Lgs. n. 81/2008

La disciplina sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto è contenuta nel Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. n. 213/2025 in recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.

Particolare rilievo assume l’art. 248, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per individuare la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto prima dell’esecuzione di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 257/1992, la disposizione prevede l’acquisizione delle informazioni disponibili presso i proprietari dei locali, altri datori di lavoro e ulteriori fonti, compresi i registri pertinenti. Qualora tali informazioni non siano disponibili, il datore di lavoro deve provvedere a un esame della possibile presenza di amianto mediante un operatore qualificato, acquisendone il risultato prima dell’inizio dei lavori.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che, in presenza anche del minimo dubbio sull’esistenza di amianto in un materiale o in una costruzione, trovano applicazione le disposizioni del Capo III.

l successivo art. 249 disciplina la valutazione del rischio, finalizzata a stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e le misure preventive e protettive da adottare. Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 213/2025, prevede che nelle attività che possono comportare un rischio di esposizione sia data priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Amianto e mesotelioma: gli effetti delle esposizioni pregresse

L’amianto è stato utilizzato per decenni grazie alle sue proprietà di isolamento termico e acustico, alla resistenza al calore e al costo relativamente contenuto, trovando applicazione in una vasta gamma di prodotti e materiali destinati all’industria e alle costruzioni. La Legge n. 257/1992 ne ha disposto la messa al bando, ma le conseguenze sanitarie delle esposizioni avvenute prima del divieto continuano a manifestarsi.

Il catalogo ricorda che il mesotelioma presenta una latenza mediamente di circa 40 anni dall’inizio dell’esposizione, con una variabilità significativa tra i singoli casi, e che per questa patologia non è stata individuata una soglia di esposizione priva di rischio. La probabilità di insorgenza della malattia aumenta inoltre in relazione all’esposizione cumulata, rendendo particolarmente importante la ricostruzione delle attività svolte nel corso dell’intera vita lavorativa.

Secondo l’INAIL, l’andamento dell’incidenza e della mortalità mostra una tendenza all’appiattimento della curva, mentre nelle generazioni più giovani si osserva già una riduzione dei tassi riconducibile agli effetti del divieto. Rimane tuttavia il problema dei materiali contenenti amianto ancora presenti negli edifici e negli impianti, che possono determinare nuove occasioni di esposizione quando vengono deteriorati, rimossi o sottoposti a lavorazioni capaci di liberare fibre.

Esposizione professionale all’amianto: settori e attività coinvolte

La ricostruzione dell’INAIL comprende numerose attività nelle quali la presenza di amianto non era necessariamente collegata alla produzione o alla lavorazione diretta del minerale. Accanto ai comparti storicamente più esposti, come la produzione di cemento-amianto, la cantieristica navale e la manutenzione ferroviaria, il catalogo documenta impieghi in attrezzature della ristorazione, macchinari industriali, apparecchiature elettriche, impianti termici e sistemi frenanti dei veicoli.

In molti casi l’esposizione avveniva durante la manutenzione, quando gli operatori intervenivano su guarnizioni, rivestimenti isolanti, componenti meccanici o materiali deteriorati, mentre in altre situazioni interessava lavoratori che operavano negli stessi ambienti nei quali venivano eseguite attività capaci di disperdere fibre.

Per ricostruire le esposizioni pregresse diventa quindi importante conoscere le mansioni effettivamente svolte, i materiali manipolati e le condizioni operative, anche quando l’attività principale dell’impresa non prevedeva l’impiego diretto di amianto.

Amianto in edilizia: materiali e lavorazioni a rischio

Secondo l’INAIL, oltre il 90% dell’amianto in fibra prodotto o importato in Italia è stato impiegato nella produzione di cemento-amianto, del quale l’industria delle costruzioni è stata il principale utilizzatore. Negli edifici civili e industriali i manufatti più diffusi comprendevano lastre ondulate e piane, tubazioni, canne fumarie, serbatoi, comignoli e raccordi, ma l’amianto veniva utilizzato anche nei materiali per impermeabilizzazioni, negli intonaci, negli stucchi e nelle pavimentazioni in vinil-amianto, talvolta anche nei relativi collanti.

A partire dagli anni Sessanta si è diffuso inoltre l’impiego di pannelli prefabbricati contenenti cemento-amianto, utilizzati per tamponamenti esterni e pareti divisorie in edifici scolastici, residenziali e strutture pubbliche. Un’altra applicazione riguardava i rivestimenti a spruzzo sulle strutture portanti, realizzati per migliorarne la resistenza al fuoco o per esigenze di isolamento termico e acustico, spesso mediante materiali con percentuali elevate di amianto e caratterizzati da una matrice particolarmente friabile.

Tra le attività storicamente più espositive, il catalogo individua il taglio, la foratura e la sagomatura dei manufatti in cemento-amianto con utensili elettrici e dischi abrasivi, insieme alle operazioni di demolizione che ne provocavano la frantumazione. Le testimonianze raccolte attraverso le anamnesi professionali indicano che queste lavorazioni venivano generalmente eseguite senza aspirazione localizzata e senza adeguate protezioni individuali.

La presenza di un materiale contenente amianto non comporta però necessariamente un’esposizione alle fibre, che dipende dalle caratteristiche della matrice, dallo stato di conservazione del manufatto e dalle sollecitazioni alle quali viene sottoposto. I materiali compatti, nei quali le fibre sono saldamente legate alla matrice, presentano generalmente una minore capacità di rilascio rispetto a quelli friabili, ma possono diventare una fonte di esposizione quando vengono tagliati, abrasi o demoliti.

Demolizioni e manutenzioni: la presenza di amianto negli edifici

Tra le principali occasioni di esposizione ancora presenti nel settore edilizio, il catalogo richiama le demolizioni, durante le quali possono essere danneggiati materiali contenenti amianto dei quali non si conoscono l’esistenza o la precisa collocazione. Il problema interessa soprattutto componenti che rimangono nascosti fino all’apertura delle strutture o allo smontaggio delle apparecchiature, come canne fumarie, pannelli isolanti, pavimentazioni, serbatoi e parti degli impianti.

Anche nelle manutenzioni il rischio può emergere durante interventi ordinari, ad esempio quando vengono sostituite tubazioni, rimosse coibentazioni o lavorate parti contenenti materiali isolanti. Il documento ricostruisce le esposizioni dei termoidraulici durante la manutenzione di caldaie e condotte, la sostituzione delle guarnizioni e la rimozione di rivestimenti spesso realizzati con amianto friabile, mentre per gli elettricisti richiama soprattutto le lavorazioni eseguite negli edifici industriali, dove gli interventi sugli impianti potevano interessare coibentazioni o componenti contenenti amianto.

Queste circostanze rendono particolarmente importante la preventiva individuazione dei materiali sospetti, soprattutto quando si interviene su edifici e impianti realizzati nei periodi di maggiore diffusione dell’amianto e la documentazione disponibile non consente di ricostruire completamente le caratteristiche dei materiali installati.

Amianto naturale negli scavi e nelle infrastrutture

Il catalogo esamina anche le esposizioni riconducibili all’amianto naturalmente presente in determinate formazioni geologiche, indicato con l’acronimo NOA (Naturally Occurring Asbestos). In alcune aree del territorio italiano, le operazioni di scavo, sbancamento, perforazione e realizzazione di gallerie possono interessare rocce contenenti minerali fibrosi di amianto.

L’INAIL richiama in particolare le ofioliti, comunemente conosciute come pietre verdi, alcune delle quali possono contenere fibre di amianto in funzione delle caratteristiche mineralogiche del giacimento. Materiali provenienti da queste formazioni sono stati utilizzati anche per massicciate e sottofondi stradali, con possibili occasioni di esposizione durante gli interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture.

Nelle aree interessate da questa eventualità, il documento richiama l’importanza delle valutazioni geologiche preventive, facendo riferimento alle cartografie e alle mappature disponibili a livello nazionale e regionale. La presenza di formazioni ofiolitiche richiede pertanto un approfondimento delle caratteristiche del sito, senza presumere che tutte le rocce appartenenti a questa categoria contengano amianto.

Esposizione indiretta all’amianto e attività di manutenzione

Le indagini riportate dall’INAIL documentano situazioni nelle quali l’esposizione interessava anche lavoratori che non manipolavano direttamente materiali contenenti amianto. Nei cantieri navali, negli impianti industriali e durante le attività di coibentazione, la contemporanea presenza di più categorie professionali negli stessi ambienti poteva determinare la dispersione delle fibre anche nelle aree occupate da personale addetto ad altre mansioni.

Il catalogo prende inoltre in considerazione gli operai impegnati nella manutenzione di scuole, ospedali, edifici pubblici e stabilimenti industriali, che potevano eseguire lavori edili, idraulici ed elettrici pur appartenendo ad altri comparti produttivi. Nella ricostruzione delle esposizioni pregresse assume quindi rilievo anche l’eventuale svolgimento di attività occasionali e la presenza di altre lavorazioni negli ambienti frequentati.

Esposizione non professionale: ambienti domestici e familiari

Una sezione del catalogo riguarda le esposizioni avvenute al di fuori degli ambienti lavorativi, comprendendo quelle ambientali, familiari e legate all’utilizzo di materiali contenenti amianto nelle abitazioni o durante attività personali.

Tra le situazioni maggiormente documentate figura la contaminazione domestica attraverso gli indumenti da lavoro, che in passato venivano portati a casa e lavati dai familiari, mentre le esposizioni ambientali potevano interessare le popolazioni residenti nelle vicinanze degli stabilimenti industriali e dei siti estrattivi oppure in aree caratterizzate dalla presenza naturale di amianto.

Queste informazioni possono contribuire a individuare l’origine dell’esposizione nei casi di mesotelioma per i quali non emergono precedenti attività lavorative direttamente associate all’amianto, soprattutto nelle donne, le cui storie espositive risultano spesso più difficili da ricostruire.

Amianto : Leggi

Risarcimento amianto: l’Inail si detrae solo per danni identici

La Cassazione fissa i paletti per sottrarre la rendita Inail dal risarcimento agli eredi. Serve un’assoluta omogeneità tra le poste, vietati gli automatismi.

Un dipendente perde la vita per l’esposizione alle fibre di amianto e i familiari si rivolgono al tribunale per ottenere giustizia economica. Da questo tragico episodio emerge una regola civilistica ferrea e valevole per qualsiasi contenzioso lavorativo: l’indennità statale non azzera il debito del datore di lavoro se copre perdite differenti. Il principio generale stabilisce che la rendita Inail incassata in vita dalla vittima non può essere scomputata dal risarcimento del danno preteso dagli eredi, a meno che le due somme non coprano esattamente il medesimo pregiudizio. La magistratura smonta l’idea che basti l’appartenenza alla stessa famiglia giuridica, come i pregiudizi di natura non patrimoniale, per attivare le detrazioni a favore delle aziende. Le poste finanziarie in gioco devono sovrapporsi in modo

Il caso dell’arsenale e l’esposizione fatale

La vicenda processuale nasce all’interno dell’Arsenale della Marina militare di Taranto, un sito che rappresenta uno dei simboli delle patologie industriali del nostro Paese. Un addetto alle saldature, impiegato per anni nelle operazioni di taglio e smontaggio degli apparati navali, ha respirato quotidianamente polveri e fibre tossiche in ambienti saturi e privi di protezioni respiratorie. L’ambiente insalubre ha innescato un mesotelioma pleurico letale.

Durante la fase terminale della malattia, l’uomo aveva ottenuto dall’ente previdenziale un assegno mensile per l’invalidità permanente. In seguito al decesso, la famiglia ha citato in giudizio il ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, chiedendo la liquidazione di diverse voci di sofferenza:

  • il danno biologico temporaneo subito dalla vittima;
  • il pregiudizio morale legato alla consapevolezza della fine imminente;
  • la perdita del rapporto parentale subita dai familiari;

Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno condannato l’amministrazione, accertando la colpevolezza per la mancata adozione delle misure protettive. Lo Stato ha impugnato la sentenza, pretendendo che le somme versate dall’Inail venissero sottratte dal conto finale presentato agli eredi.

La compensatio lucri cum damno e l’omogeneità

Con l’ordinanza 14356 del 15 maggio 2026, la Suprema Corte ha respinto la linea difensiva ministeriale, affrontando la complessa dottrina della compensatio lucri cum damno (già esplorata di recente con l’ordinanza 2624/2026). Per ridurre un indennizzo a causa di un’altra utilità economica ricevuta per il medesimo fatto illecito, i magistrati esigono una corrispondenza millimetrica tra le due entità.

L’operazione di scorporo impone di analizzare il “bene” specifico che l’assegno mira a ristorare. Rientrare nella medesima macro-categoria, patrimoniale o non patrimoniale, risulta un dettaglio irrilevante. I giudici spiegano il concetto con un paragone lampante relativo ai danni materiali: la perdita di reddito e il guasto alla propria automobile sono entrambi danni patrimoniali, eppure nessuno penserebbe mai di sottrarre il rimborso del carrozziere dai soldi che l’Inail eroga per una inabilità lavorativa.

Perché le richieste degli eredi restano intatte

Spostandosi sul terreno scivoloso delle macro-lesioni fisiche e morali, la perimetrazione delle singole voci diventa complessa ma non eludibile. Nel caso dei cantieri navali tarantini, i giudici di merito avevano accordato al lavoratore defunto un danno biologico di tipo temporaneo e una sofferenza psicologica pura, derivante dal terrore di veder approssimarsi la propria morte.

Queste specifiche perdite, sebbene abbiano la stessa natura giuridica di danno non patrimoniale, non condividono alcun elemento con la pensione di invalidità permanente erogata dallo Stato. Avendo oggetti totalmente slegati, le poste non coprono la medesima perdita e lo scomputo a vantaggio del ministero risulta inapplicabile.

Omissioni, tutele e nesso di causalità

L’ordinanza si spinge oltre, disinnescando altri due tentativi di difesa dell’amministrazione pubblica. Il primo riguarda il nesso causale omissivo. I legali dello Stato ritenevano che le misure di sicurezza, seppur assenti, non avrebbero comunque evitato la malattia. I giudici di legittimità chiariscono che le contestazioni astratte non hanno alcun valore nelle aule di tribunale. Per smontare l’accusa, il responsabile deve indicare con precisione quali fossero i dispositivi di protezione concretamente esigibili in quel contesto e dimostrare, attraverso elementi oggettivi, che la loro adozione si sarebbe rivelata inutile per arginare l’inalazione delle fibre.

La prevedibilità della malattia professionale

Un’ulteriore scialuppa di salvataggio invocata dal dicastero riguardava le tempistiche scientifiche. Secondo la difesa, tra gli anni Sessanta e Ottanta il rischio di contrarre una neoplasia pleurica respirando dosi minime di asbesto era totalmente imprevedibile per la comunità medica.

La Cassazione neutralizza anche questa tesi, precisando i limiti della prevedibilità dell’evento lesivo. L’obbligo di tutelare i dipendenti si riferisce al danno primario, non all’esatta manifestazione clinica che colpirà il soggetto. Il datore di lavoro non era tenuto a prevedere matematicamente l’insorgenza del mesotelioma a basse esposizioni. Era ampiamente sufficiente conoscere la generale nocività del minerale per la salute umana, un dato acquisito e documentato scientificamente fin dall’inizio del Novecento.

Amianto : Sentenze

Morto di tumore, “esposizione all’amianto non provata”. Gli eredi perdono la causa

La Spezia. Il consulente: “I dati sembrano individuare una correlazione”. I giudici: “L’uso del condizionale non è garanzia di affidabilità”

La Spezia – Battaglia legale dei familiari di un sabbiatore portuale spezzino, mancato nel 2021 all’età di 72 anni a causa di un tumore al colon. La famiglia sostiene che abbia avuto un peso, nell’aggravamento e nella morte del proprio caro, quella pericolosa esposizione all’amianto che già aveva determinato purtroppo altre malattie pesanti, a partire da un problema respiratorio, inizialmente indicato come silicosi, riclassificata poi in asbestosi, evoluto poi in tumore polmonare. Il lavoratore se n’è andato a causa del cancro al colon.

In primo grado, alla Spezia, il Tribunale del lavoro ha ritenuto che fosse correlato, quantomeno come concausa, all’esposizione lavorativa all’amianto, che è stata accertata. Inail ha impugnato la sentenza, sostenendo che la valutazione del consulente fosse «generica e imprecisa, non supportata da dati strumentali e scientifici idonei a confermare la correlazione».

Ed ora la Corte di Appello di Genova ha ribaltato il giudizio. Si andrà, molto probabilmente, in Cassazione, a fronte di valutazioni così contrastanti. In primo grado, il consulente tecnico incaricato dalla Corte aveva scritto che la morte era «da porsi in relazione causale con l’aggravarsi della neoplasia del colon retto di cui era portatore in vita, la cui genesi era però da ricondursi anche alla prolungata esposizione all’asbesto durante la vita lavorativa». Non aveva avuto dubbi.

Inail ha sostenuto che dagli studi della letteratura internazionale emerga solo la possibilità di «una debole correlazione con l’amianto». La Corte di appello ha insistito sul fatto che il nesso di causalità non possa «essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili».

Pertanto, ha ritenuto necessario il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che aveva affermato il nesso di concausalità tra il tumore del colon e l’esposizione lavorativa ad amianto.

Il consulente ha affermato che «numerosi studi hanno evidenziato un aumento del rischio di tumori del colon retto, dello stomaco e dell’esofago in persone esposte all’amianto» e ha citato un contributo dal quale «emerge l’esistenza di una debole, ma positiva, associazione tra esposizione di cancro colon rettale».

E ha concluso di nuovo di «ritenere di potersi esprimere favorevolmente su una possibile correlazione tra amianto e neoplasia» del sabbiatore spezzino.

Il collegio, tuttavia, ha insistito ancora e ha disposto l’acquisizione di chiarimenti da parte del consulente circa le conclusioni “favorevoli”, costituite secondo il giudice «da un giudizio di mera possibilità e non probabilità qualificata».

All’esito di nuovi passaggi su «nuovi studi da cui emergerebbe un aumento di mortalità da cancro del colon retto nelle coorti con alto rischio di cancro polmonare», il consulente ha quindi formulato le nuove conclusioni. «L’analisi dei dati al momento disponibili sembra individuare una preponderanza statistica sempre più favorevole alla correlazione tra esposizione ad amianto e carcinoma del colon retto. Il caso specifico potrebbe riflettere una probabilità qualificata sufficiente per riconoscere la sussistenza del nesso causale».

La Corte ha sottolineato che l’uso del condizionale «non offre adeguate garanzie di affidabilità, anche alla luce del grado di diffusione della patologia nella popolazione generale». E ha ritenuto di dare maggior peso alla documentazione medica del lavoratore, che «già nel 2005 era affetto da obesità e dichiarava il consumo giornaliero di un litro di vino, oltre che la pregressa abitudine al fumo di entità particolarmente rilevante». È stato citato «l’aggiornamento dell’elenco europeo delle malattie professionali».

Scrive il giudice che «sulla scorta delle migliori evidenze e conoscenze scientifiche disponibili, il tumore del colon e del retto è stato inserito nell’elenco delle malattie di “sospetta” origine professionale e non in quello delle malattie professionali correlate all’amianto». —

Amianto sulle navi della Marina, 17 imputati nell’inchiesta spezzina: due sindacati chiedono di partecipare al processo

Diciassette persone coinvolte e due filoni d’indagine, uno relativo alla gestione di aree demaniali militari e l’altro alle bonifiche dall’amianto su 15 unità navali della Marina militare. È il procedimento penale al centro dell’udienza preliminare che si è svolta il 13 ottobre al Tribunale della Spezia, nel quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati. Tra le contestazioni figurano presunte false attestazioni, irregolarità nelle bonifiche, falsificazione di certificazioni e corruzione. Nel procedimento sono coinvolti ufficiali e funzionari della Marina, oltre a imprenditori, amministratori e dipendenti di società appaltatrici.

Il primo filone riguarda le permute di aree del demanio militare, in particolare il Capannone 61 e il Piazzale Martellotta. Secondo le ipotesi accusatorie riportate nella documentazione, false attestazioni di una condizione di “urgenza qualificata” avrebbero consentito a soggetti privati di occupare anticipatamente spazi militari. Le condotte contestate avrebbero comportato un danno per l’Erario e violazioni delle norme urbanistiche e delle procedure per la dismissione e l’utilizzo del patrimonio pubblico.

Il secondo filone riguarda invece le bonifiche dai materiali contenenti amianto effettuate su 15 unità navali. L’ipotesi della Procura è che i materiali pericolosi non siano stati rimossi correttamente e che siano stati installati componenti non certificati o non conformi, con una successiva copertura delle lavorazioni attraverso documentazione tecnica artefatta e false certificazioni di avvenuta bonifica. A un ufficiale superiore viene contestato di aver ricevuto somme di denaro mensili in cambio dell’omissione dei controlli e della facilitazione dei pagamenti alla ditta esecutrice, nell’ambito di un’ipotesi di corruzione.

Le unità interessate dalle presunte irregolarità sono le navi Grecale, Scirocco, Vesuvio, Numana, Milazzo, Libeccio, Gaeta, Chioggia, Termoli, Maestrale, Sapri, Anteo, Viareggio e Bersagliere, oltre al bacino galleggiante GR-J 524.

Nel procedimento sono coinvolte anche due organizzazioni sindacali militari, entrambe indicate come persone offese. Il Sindacato dei Militari, rappresentato dal segretario generale Luca Marco Comellini, è assistito dall’avvocato Piero Santantonio, del Foro di Forlì-Cesena. Il Siulm Marina ha invece presentato richiesta di costituzione di parte civile in occasione dell’udienza preliminare del 13 ottobre, attraverso gli avvocati Mimmo Lardiello e Serena Visconti. La richiesta dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento.

La vicenda dell’amianto sulle navi militari era già arrivata al centro di una controversia sull’accesso agli atti nel gennaio 2020. Il 7 gennaio di quell’anno Comellini – riporta il Sindacato dei Militari – aveva presentato al ministero della Difesa e allo stato maggiore della Marina un’istanza di accesso civico generalizzato per ottenere la mappatura dell’amianto sulle unità navali, sui sommergibili e negli Arsenali militari marittimi della Spezia, Taranto, Augusta e Brindisi. L’amministrazione aveva accolto solo parzialmente la richiesta per quanto riguardava gli arsenali e aveva negato l’accesso alla documentazione sulle navi e sui sommergibili, richiamando esigenze di riservatezza e sicurezza nazionale, oltre all’ampiezza della richiesta

l 13 febbraio 2020 il sindacato aveva chiesto il riesame del diniego, confermato il 4 marzo dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del ministero della Difesa. La questione era stata sottoposta anche all’Anac, in relazione alla mancata pubblicazione delle mappature nella sezione dedicata alle informazioni ambientali. Il ministero aveva sostenuto che quei documenti non rientrassero negli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulle informazioni ambientali.

A distanza di oltre sei anni, la vicenda è approdata al procedimento penale che dovrà accertare le contestazioni relative alle aree demaniali e alle lavorazioni sulle unità navali.

Amianto, risarcimento a Lecce per il figlio di un ex militare della Marina

Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 138.801 euro, oltre interessi, un orfano napoletano per la perdita del padre, ex militare della Marina Militare morto di mesotelioma pleurico.

Lo rende noto l’Osservatorio Nazionale Amianto.
    Originario anch’egli di Napoli, l’uomo aveva prestato servizio presso la base navale di Taranto e a bordo della nave Sagittario, con mansioni di fuochista e motorista navale, entrando in contatto con materiali contenenti amianto, all’epoca largamente utilizzati negli ambienti e negli impianti militari.

Durante il servizio, svolto tra il 1958 e il 1960, il militare era entrato in contatto con le fibre di amianto senza adeguate protezioni.
    Tra gli elementi emersi nella ricostruzione dell’esposizione figura anche l’utilizzo di una pezza di amianto in dotazione insieme al mitragliatore, a testimonianza di quanto il materiale fosse presente nelle attività quotidiane a bordo. Le conseguenze di quell’esposizione si sono manifestate dopo oltre cinquant’anni, quando l’uomo ha sviluppato un mesotelioma pleurico, una grave neoplasia che ne ha provocato la morte nel novembre 2016.

 Il giudice ha riconosciuto il collegamento tra l’esposizione e la patologia, accertando la responsabilità del Ministero della Difesa per la mancata adozione di adeguate misure di protezione e per l’assenza di informazioni sui rischi ai quali il militare era esposto. La sentenza, passata in giudicato, riconosce al figlio il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del padre.
    “Il risarcimento ottenuto dal figlio rappresenta un riconoscimento concreto del danno subito per la perdita del padre. È una decisione importante anche per le tante famiglie che continuano a confrontarsi con le conseguenze dell’amianto e con percorsi giudiziari spesso lunghi e complessi”, dichiara l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale della famiglia.

Amianto:Sentenze

Lavorò 6 anni nell’ex Ilva, riconosciuto il nesso tra il tumore al colon e l’esposizione all’amianto

La giudice del lavoro di Taranto nella sentenza cita i danni legati all’esposizione alle pericolose fibre. Ma nel caso dello stop dell’area a caldo, il procuratore generale della Cassazione ha ritenuto i pericoli per la salute solo “presunti”

Morì per l’esposizione all’amianto, la moglie vince la sua battaglia di giustizia

Il tribunale di Potenza ha condannato l’Inail a risarcire la vedova di un operaio che si ammalò dopo anni di lavoro a contatto con il minerale cancerogeno

POTENZA – Nella Giornata nazionale dedicate alla vittime sul lavoro, una storia di giustizia arriva da Potenza. Dopo dieci anni di battaglia, una vedova lucana ha ottenuto verità giudiziaria per il marito, morto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. È definitiva la sentenza del Tribunale di Potenza che riconosce l’origine professionale della malattia e condanna l’Inail a versare circa 150mila euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita ai superstiti di circa 1.500 euro mensili, oltre alle maggiorazioni del Fondo Vittime dell’amianto. Le cifre sono stime dell’Osservatorio Nazionale Amianto (Ona).

L’uomo aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori, a Torino. Successivamente, come autista, aveva trasportato materiali in amianto prodotti dalla Fibronit di Bari, continuando a movimentarli anche presso la cementifera Sami. Per oltre sedici anni era stato esposto al cancerogeno.

Dopo due rigetti delle richieste da parte dell’Inail, la moglie, originaria di Marsico Nuovo e residente a Marsicovetere, si è rivolta nel 2021 al Tribunale, assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona.

«La giustizia è arrivata, anche se dopo dieci anni. Una sentenza che restituisce alla donna un diritto e rende giustizia alla memoria del marito», ha dichiarato Bonanni.

Respira amianto alla Fiat di Mirafiori per 11 anni, poi il mesotelioma. Inail condannata

L’operaio aveva avviato la battaglia contro l’Inail, poi portata avanti dalla vedova dopo il decesso. La sentenza è diventata definitiva

L’Inail (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro e arretrati per circa 150mila euro alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. 

La famiglia della vittima è stata seguita dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto, che commenta: “La giustizia è arrivata, anche se dopo dieci anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. Questa sentenza restituisce alla donna un diritto e, insieme, rende giustizia alla memoria del lavoratore. La tutela delle vittime dell’amianto deve essere concreta e tempestiva, perché dietro ogni pratica ci sono persone, famiglie e vite che non possono aspettare”. 

Aveva appena 17 anni quando, nel giugno del 1958, aveva iniziato a lavorare nello stabilimento Fiat di Mirafiori a Torino. Per oltre undici anni era stato operaio nelle fonderie di ghisa e metalli pesanti, dove era stato esposto all’amianto. Un’esposizione professionale che, secondo quanto accertato dal Tribunale di Potenza, è stata collegata al mesotelioma pleurico che lo ha portato alla morte nel 2018. Successivamente, era stato a contatto con sostanze cancerogene anche lavorando come autista per una società di Bari e in un’azienda cementifera. 

Nel 2016 gli era stato diagnosticato un mesotelioma e lui, poco dopo, aveva chiesto all’Inail il riconoscimento della malattia professionale. Inizialmente, la documentazione sull’esposizione all’amianto era stata ritenuta insufficiente per accedere al fondo dedicato alle vittime dell’amianto. Dopo la morte del lavoratore, la vedova ha portato avanti la battaglia legale, rivolgendosi al tribunale di Potenza, dove risiede adesso. Nel corso del processo, gli accertamenti hanno dimostrato il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e il tumore. 

Muore nel Reggiano per esposizione all’amianto negli anni ’70

Si è spento Vittorio Manicardi a Correggio, una vita al servizio della Cgil: “pochi mesi di lavoro alla Cemental negli anni ’70 gli sono stati fatali”, scrive l’Afeva. Nella provincia si sono contati, nel tempo, 586 malati di mesotelioma

Ennesima morte di un lavoratore per amianto. Lo denuncia l’associazione familiari e vittime amianto dell’Emilia-Romagna (AFeVA), spiegando che Vittorio Manicardi, scomparso oggi, 12 ottobre, a Correggio, provincia di Reggio Emilia, è morto in seguito alla contrazione del mesotelioma, a causa dell’esposizione ad amianto: “pochi mesi di lavoro alla Cemental negli anni ’70 gli sono stati fatali”, scrive l’associazione, riferendosi all’azienda di Correggio dove fino al 1989 si è lavorato il cemento-amianto.

A Reggio Emilia 586 lavoratori nel tempo hanno contratto il mesotelioma

A Reggio Emilia, prosegue l’associazione, “sono stati ad oggi 586 i lavoratori che hanno contratto il mesotelioma, lavoratori della Cemental, dell’Eternit, delle Reggiane, delle Gallinari, uomini e donne che lavoravano nella filiera dei Manufatti di Cemento Amianto, nelle Officine Ferroviarie, cittadini che hanno contratto la malattia perché vivevano nelle vicinanze degli stabilimenti, come ricorda lo stesso Vittorio che viveva a Correggio, familiari contaminati dagli abiti di lavoro”. Dopo avere lavorato come metalmeccanico, Manicardi è stato un militante della Cgil e negli ultimi anni dell’Associazione familiari e vittime amianto regionale.

Il cordoglio della Camera del Lavoro e dello Spi Cgil di Reggio Emilia 

Aveva 80 anni. Il suo impegno sindacale, che ha attraversato quasi tutto l’arco della sua vita, lo ha portato a ricoprire incarichi nella Federbraccianti (a livello provinciale e regionale), nella Flai e nelle Camere del Lavoro di Guastalla e Correggio. È stato per anni presidente del Cda della società fiscale Teorema e componente della Assemblea Generale del Sindacato provinciale dei pensionati Spi.

“Vittorio ha combattuto fino all’ultimo – ricorda il segretario generale della Camera del Lavoro, Cristian Sesena – e fino all’ultimo ha partecipato alla vita della Cgil, non mancando mai di offrire a tutti noi il suo contributo di analisi e la sua passione. Ci mancherà”.

La sua ultima parte di militanza si è svolta nel sindacato pensionati Spi Cgil.
“Una grave perdita per tutta la nostra federazione – ci dice la neo eletta segretaria generale Spi Elena Strozzi –. Mancheranno i suoi modi garbati, il suo sostegno a tutte le nostre lotte e iniziative e la sua straordinaria umanità. Ci uniamo al dolore della famiglia”.

Amianto: …Nel Mondo…

Il Divieto dell’Amianto nel Mondo: Una Panoramica

L’amianto, un tempo noto come “minerale miracoloso” per le sue proprietà ignifughe e isolanti, è stato gradualmente vietato in molti paesi a causa dei gravi rischi per la salute, inclusi tumori come il mesotelioma e il cancro ai polmoni. Ad oggi, 55 nazioni hanno implementato divieti sull’uso e la produzione di amianto, con variazioni nelle normative che riguardano esenzioni per alcuni usi specifici.

Paesi che hanno bandito l’amianto

Paesi in tutte le parti del mondo hanno preso provvedimenti per vietare l’amianto, tra cui:

  • Europa: Tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna, hanno bandito l’amianto. L’UE ha imposto il divieto totale dell’amianto entro il 2005, esteso a tutte le forme, compreso il crisotilo, una delle forme più comuni di amianto.
  • America Latina: Il Brasile ha vietato l’amianto nel 2017, diventando il primo grande produttore a farlo continuando pero’ purtroppo ad esportare in grandi quantita’ come Vi abbiamo descritto in precedenza. Anche Argentina, Cile e Uruguay hanno leggi contro l’uso e la produzione di amianto.
  • Africa: Alcuni paesi africani, come Sudafrica e Mozambico, hanno adottato il divieto. Tuttavia, in alcune aree persistono difficoltà nell’applicazione effettiva delle leggi.
  • Asia e Oceania: L’amianto è stato vietato in Australia dal 2003 e in Giappone dal 2006. Anche la Corea del Sud e la Nuova Zelanda hanno legiferato per il divieto totale, con il Giappone che ha eliminato gradualmente tutti i tipi di utilizzo dell’amianto.
  • Eccezioni Notevoli
  • Nonostante l’ampia adozione di divieti, alcuni grandi paesi produttori continuano a utilizzare e produrre amianto:
  • Cina: È uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto nel mondo. Sebbene ci siano restrizioni su alcuni usi, la Cina continua a esportare amianto, specialmente verso paesi in via di sviluppo.
  • Russia: È il più grande esportatore mondiale di amianto, in particolare di crisotilo. Il governo russo sostiene attivamente l’uso “sicuro” dell’amianto, nonostante il crescente numero di divieti internazionali.
  • India: Anche se ci sono state pressioni per vietare l’amianto, l’India è ancora uno dei principali utilizzatori mondiali, importando grandi quantità di amianto, in particolare dalla Russia e dal Brasile.
  • Le Eccezioni per Usi Minori
  • In molti paesi dove l’amianto è stato vietato, esistono delle esenzioni temporanee o per usi specifici. In Nuova Zelanda, ad esempio, l’amianto può essere importato con una licenza rilasciata dall’Environment Protection Authority (EPA) per motivi di ricerca o quando non sono disponibili alternative. Taiwan, pur avendo un divieto totale in vigore dal 2018, ha seguito un processo di eliminazione graduale per permettere l’industria di adattarsi.
  • Problemi di Applicazione delle Leggi
  • Nonostante i divieti, alcuni paesi faticano ad applicare efficacemente le normative. Nelle Seychelles, ad esempio, è stato segnalato nel 2012 che prodotti contenenti amianto venivano ancora importati e utilizzati a causa della mancanza di controlli.
  • Sebbene molti paesi abbiano riconosciuto i pericoli dell’amianto e ne abbiano vietato l’uso, ci sono ancora nazioni che continuano a utilizzarlo su vasta scala. La sfida per il futuro sarà non solo implementare divieti universali, ma anche garantire una corretta applicazione delle normative, con controlli rigorosi anche sulle merci importate e misure di tutela della salute pubblica.
  • L’amianto, nonostante i divieti e le campagne di sensibilizzazione, continua a essere una minaccia globale per la salute pubblica, specialmente nelle nazioni che non hanno ancora adottato misure efficaci per la sua eliminazione.

Amianto: torna legale in Usa l’impiego in edilizia

Amianto: torna legale in Usa l’impiego in edilizia

La decisione dell’Agenzia di protezione ambientale. La società russa che lo esporta negli Stati Uniti ha messo l’immagine di Trump sulle confezioni

Trump: «Il bando all’amianto voluto dalla malavita»

L’Epa (Agenzia di protezione dell’ambiente degli Stati Uniti) ha reso di nuovo legale l’utilizzo dell’amianto nei materiali per l’edilizia. L’impiego dell’amianto negli Usa è proibito dal 1989, così come in quasi tutti i Paesi del mondo. Secondo l’Associazione per le malattie legate all’amianto (Adao) ogni anno solo negli Stati Uniti sono 40 mila le persone che muoiono a causa di malattie riconducibili all’amianto.

Trump ha sempre sostenuto di non credere che l’amianto non possa essere usato in assoluto, ma ci debba essere un limite minimo. In un libro del 1997, Art of Comeback, afferma testualmente che «il bando all’amianto è una cospirazione guidata dalla malavita, in quanto le società che effettuano la rimozione dell’amianto sono spesso legate alla malavita».

Stop ai controlli

L’Epa afferma che a partire da agosto non farà più controlli sull’amianto nell’ambiente, al contrario di quanto riaffermato nel 2016 sotto l’amministrazione Obama in cui si confermava che l’amianto era una delle dieci sostanze pericolose da tenere costantemente monitorate. Chelsea Clinton ha pubblicato un post su Twitter in cui riprende lo slogan di Trump: Maga, cioè Make America Great Again (Facciamo di nuovo l’America un grande Paese), trasformandolo in Make Asbestos Great Again (asbesto è il termine inglese per amianto).

Trump è con noi»

Una delle poche società che ancora producono amianto, la russa Uralasbest, esporta negli Usa sacchi di amianto con l’immagine di Trump e la scritta «approvato dal Donald Trump, il 45mo presidente degli Stati Uniti». Sul proprio sito Facebook, la società ha postato un commento che afferma «Trump sta con noi». Il proprietario della Uralasbest, che produce il 21% dell’amianto mondiale, è un magnate considerato molto vicino al presidente russo Vladimir Putin. Oggi solo Russia e Brasile esportano amianto negli Usa (480 tonnellate all’anno, utilizzate per produrre acido cloridrico e candeggina), ma presto la produzione brasiliana cesserà per motivi sanitari e ambientali.

Amianto : Sentenze

Ex Ilva e rischio amianto, i giudici confermano lo stop alla produzione. Attesa per la Cassazione il 20 ottobre

La Corte d’Appello di Milano respinge anche la seconda istanza sospensiva presentata dai legali dell’ex Ilva per evitare la chiusura dell’area a caldo di Taranto a fronte di un’accertata presenza di amianto. La parola definitiva della Cassazione è fissata per il 20 ottobre

La corte d’appello di Milano ha confermato, per la seconda volta, il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell’ex Ilva entro fine ottobre. Il collegio di giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali del gruppo in amministrazione straordinaria e di AdI spa, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell’area a caldo in vista dell’udienza della Cassazione già fissata per il 20 ottobre.

I motivi della decisione

Il 30 settembre, davanti ai giudici, si era tenuta la discussione delle parti. Il sostituto pg Angelo Renna aveva chiesto di respingere la nuova istanza di sospensiva, dopo quella rigettata già l’11 settembre. I legali della ex Ilva e di AdI, invece, avevano ribadito le loro ragioni, ossia il danno irreparabile – sostenevano – dovuto allo spegnimento e avevano chiesto tempo fino a dopo il giudizio della Cassazione, fissata per il 20 ottobre.

Il diritto alla salute dei cittadini prevale sul resto. È questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento odierno. Secondo la Corte, come si legge nell’ordinanza, “la fissazione dell’udienza” della Suprema Corte non cambia nulla, rispetto ai precedenti provvedimenti che hanno indicato la prevalenza del diritto alla salute, date le emissioni nocive degli impianti e la presenza di amianto.

Cosa succede adesso

Quindi per adesso resta in vigore la decisione con cui il tribunale civile di Milano il 27 luglio aveva ordinato al gruppo siderurgico di interrompere entro 90 giorni l’attività produttiva dell’area a caldo degli altiforni, fin quando non fosse stato “rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti” e non fossero state adottate “le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza”.

Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia aveva avviato le prime procedure di cassa integrazione di lavoratori, comunicando che “il fermo produttivo imposto dal provvedimento giudiziale comporterà la conseguente impossibilità di alimentazione, almeno fino alla complessiva riorganizzazione produttiva del gruppo, delle attività a valle del ciclo produttivo dell’area a caldo e delle funzioni di staff connesse alle attività”.

Amianto e stazioni ferroviarie

ALLARME AMIANTO A SALERNO

Un presidio promosso dall’Unione Sindacale di Base è in programma questo lunedì alle 10.30 dinanzi al Comune di Salerno. L’Organizzazione Sindacale, dopo la prima iniziativa dello scorso 14 settembre nei pressi dell’ingresso della Stazione ferroviaria di Salerno, rilancia la richiesta di un incontro con il Sindaco Vincenzo De Luca. L’iniziativa sarà sostenuta dalle lavoratrici e dai lavoratori che chiedono risposte sulla presenza di manufatti edili ritenuti pericolosi, abbandonati su un suolo privato confinante con l’area Fascio e parcheggio a Salerno. “Trenitalia – chiariscono dall’USB – si è ritrovata costretta a far monitorare, per sua competenza, la contaminazione dell’aria per dispersione di microfibre di amianto; controllo svolto per un breve periodo che, a detta della stessa Trenitalia, ha dato esito negativo”. Il monitoraggio, secondo l’Organizzazione Sindacale, non risolve la condizione posta in essere da chi ha abbandonato grande quantità di materiale contenente amianto, “Riteniamo che un campionamento una tantum resti insufficiente, stante la tipologia di materiale in questione che impone ben altre misure” spiegano ancora dall’Unione Sindacale di Base. Di qui la richiesta di rimozione immediata del materiale pericoloso, di bonifica dell’area, di tutela delle salute di lavoratori, cittadini e utenti e di risposte concrete da parte delle istituzioni.

Amianto:appalto e luoghi di lavoro

Amianto, appalto e luogo di lavoro: il committente non si libera consegnando il rischio all’appaltatore

1. Il baricentro della decisione: la responsabilità del committente che conserva il governo del luogo

L’ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, della Corte di cassazione si inserisce nel contenzioso, ormai ampio ma non ancora esaurito, relativo ai danni da esposizione ad amianto in ambienti militari e industriali. Il caso riguarda gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, i quali avevano ottenuto la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno biologico, liquidato dal Tribunale di Taranto e confermato dalla Corte d’appello di Lecce.

Il Ministero aveva contestato, in sede di legittimità, tre profili: la configurabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. nei confronti del committente pubblico rispetto a lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici; l’esclusione della detrazione della rendita INAIL dal danno biologico temporaneo liquidato iure hereditatis.

La Corte rigetta integralmente il ricorso.

La pronuncia merita attenzione perché non si limita a ribadire la pericolosità dell’amianto o la doverosità delle cautele prevenzionistiche. Il suo nucleo più significativo sta nella ricostruzione della posizione del committente che, pur affidando a imprese appaltatrici attività svolte nei propri ambienti, conserva la disponibilità del luogo di lavoro, il potere di controllo e un ruolo di coordinamento sull’esecuzione degli interventi. In tale situazione, l’appalto non opera come schermo di deresponsabilizzazione.

La decisione ruota attorno a una formula di fondo: il rischio incorporato nel luogo non viene trasferito per il solo fatto che l’attività sia affidata a terzi. Se la cosa resta nella sfera di custodia del committente e l’ambiente di lavoro continua a essere da lui governato, la responsabilità non può essere scaricata integralmente sull’appaltatore.

2. L’art. 2051 c.c.: la cosa appaltata non esce dalla custodia del committente

Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Il Ministero sosteneva che la patologia non fosse riconducibile alla mera presenza di materiali contenenti amianto su navi o strutture di sua pertinenza, ma allo svolgimento di specifiche attività lavorative, durante le quali si sarebbero liberate fibre aerodisperse respirabili. Da ciò, secondo la difesa erariale, sarebbe derivata l’impossibilità di parlare di danno cagionato da una cosa in custodia.

La Cassazione respinge l’argomento, richiamando Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442. Secondo tale precedente, l’appalto di lavori avente ad oggetto una cosa non fa venir meno, in capo al committente, l’obbligo di custodia della cosa stessa e il correlato obbligo di controllo, finalizzato a evitare che essa produca danni a terzi. L’appalto, dunque, non esclude la custodia: ne costituisce piuttosto una modalità di esercizio.

La conseguenza è rilevante. Se il danno è causato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche quando essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio a tali modifiche sia riconducibile l’evento dannoso, viene comunque in rilievo l’art. 2051 c.c. Il committente, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito.

La Corte valorizza, nel caso concreto, due dati: la patologia era riferibile al contatto con polveri di amianto; tali polveri costituivano componente della cosa oggetto dell’appalto, collocata in ambienti rimasti nella piena disponibilità del Ministero anche durante l’esecuzione degli appalti.

La distinzione proposta dal Ministero — danno da attività lavorativa e non da cosa — viene considerata non decisiva. Quando l’attività lavorativa si svolge su una cosa pericolosa o contenente componenti pericolose, e proprio tale interazione libera il fattore nocivo, la causalità della cosa non scompare. L’amianto non è un rischio esterno e avulso dall’ambiente; è un rischio incorporato nel bene o nel luogo sul quale l’attività si esercita.

Il punto è di particolare importanza negli appalti endoaziendali o, come nel caso in esame, svolti in arsenali, navi, impianti o strutture rimaste nella disponibilità del committente. La presenza dell’appaltatore non spezza automaticamente il rapporto tra custode e cosa. L’organizzazione dell’intervento può coinvolgere più soggetti; la custodia del luogo, però, continua a individuare una posizione di garanzia.

3. Il caso fortuito come vera prova liberatoria

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. sposta il centro della difesa datoriale.

Non basta dimostrare che il lavoratore fosse dipendente dell’appaltatore, né che le attività materiali fossero eseguite da imprese esterne. Il committente-custode deve provare il caso fortuito, ossia un fattore autonomo, imprevedibile e idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.

Nel caso esaminato, tale prova non risulta fornita. La Corte d’appello aveva già evidenziato la permanenza degli ambienti nella disponibilità del Ministero, la presenza del rischio amianto e l’insufficienza della vigilanza sulle modalità di gestione del rischio da parte delle imprese succedutesi nel tempo.

L’argomento difensivo fondato sulla specialità dell’attività appaltata finisce così per restare a metà strada: descrive la dinamica di esposizione, ma non dimostra un fattore interruttivo. Il fatto che le fibre siano state aerodisperse durante l’esecuzione di lavorazioni non elide la responsabilità del custode quando la fonte del pericolo è radicata nella cosa o nell’ambiente rimasto sotto il suo controllo.

Questo passaggio consente di leggere la responsabilità da custodia non come una formula astratta, ma come un presidio concreto di prevenzione. Chi mantiene il governo del luogo deve considerare anche i rischi che si attivano mediante l’uso lavorativo della cosa, specie quando essi siano noti, tipici e non occasionali, come nel caso dell’amianto.

4. L’art. 2087 c.c. e il committente: il dovere di protezione oltre il perimetro formale del rapporto

Il secondo motivo riguardava l’art. 2087 c.c. Il Ministero invocava il principio secondo cui la disposizione, pur riferita all’imprenditore-datore, può applicarsi anche al committente quando questi si sia reso garante della vigilanza sulle misure di sicurezza, riservandosi poteri tecnico-organizzativi sull’opera da eseguire. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe applicato tale principio senza individuare elementi idonei a dimostrare una penetrante ingerenza nell’attività appaltata.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto.

La Corte richiama i principi sul giudizio di legittimità: l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in Cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Viene citata Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 20118, n. 25348, richiamando, inoltre, l’insegnamento di Cass. SS.UU. 27 dicembre 2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.

La censura del Ministero cade proprio su questo terreno. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle emergenze istruttorie, che la direzione dell’arsenale aveva svolto un’attività di coordinamento delle tempistiche degli interventi manutentivi e migliorativi all’interno delle navi e delle attrezzature presenti, esercitando uno stringente controllo sull’esecuzione della prestazione da parte delle società appaltatrici. Da ciò aveva tratto la conseguenza della sussistenza di una posizione di garanzia ex art. 2087 c.c.

La Cassazione non rilegge le prove. Prende atto dell’accertamento di merito e ne afferma la non sindacabilità in sede di legittimità.

5. Il dovere di sicurezza del committente che conserva la disponibilità dell’ambiente

La parte più significativa della decisione, sul piano sostanziale, sta nel raccordo tra art. 2087 c.c. e posizione del committente.

La Corte d’appello aveva richiamato Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419 e Cass. 13 gennaio 2017, n. 798, secondo cui il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche quando essi siano dipendenti delle imprese appaltatrici. Tali misure comprendono l’informazione adeguata sui rischi, la predisposizione di quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e la cooperazione con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione.

È un passaggio decisivo perché consente di superare una visione rigidamente contrattuale dell’art. 2087 c.c. Nel contesto degli appalti, il lavoratore dell’appaltatore non è dipendente del committente, ma opera dentro un ambiente che può restare nella disponibilità di quest’ultimo. Quando ciò accade, la tutela della salute non può dipendere soltanto dalla titolarità formale del rapporto di lavoro.

Il committente non diventa automaticamente datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore. Tuttavia, quando mantiene il controllo del luogo, conosce o deve conoscere i rischi specifici che lo caratterizzano, coordina gli interventi e conserva poteri di verifica, assume una responsabilità propria. Tale responsabilità non deriva dalla subordinazione, ma dalla posizione di garanzia rispetto all’ambiente e al rischio interferenziale o ambientale che esso esprime.

Nel caso dell’amianto, questa impostazione assume particolare forza. Il rischio non nasce solo dalla condotta del singolo appaltatore, ma dalla storia del luogo, dai materiali presenti, dalle modalità di manutenzione, dalla necessità di informare e proteggere chi interviene. La prevenzione non può essere frammentata al punto da dissolversi tra i vari appaltatori succedutisi nel tempo.

In tema di rischio infortunistico da esposizione all’amianto (malattia professionale), vedi R. Riverso, Morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale e danno risarcibile iure hereditatis, in LG, 2026, 6, 537; R. Guariniello, Il futuro dell’amianto in Cassazione, in ISL, 2026, 3, 177 (commento al d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della direttiva UE 2023/2668); P. Dui, Malattia professionale e prescrizione del danno: la diagnosi non basta senza la conoscenza dell’eziologia lavorativa, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 18 luglio 2026 (commento a Cass. 14 maggio 2026, n. 14269); S. Grivet Fetà, Malattia professionale, accertamento del nesso di causalità e prova della responsabilità del datore di lavoro: il caso dell’esposizione ad amianto, ivi, Aggiornamenti, 7 dicembre 2025 (commento a Cass. 4 luglio 2025, n. 18202); L. Pelliccia, La Cassazione torna a pronunciarsi sull’esposizione ad amianto e sul nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno, ivi, Aggiornamenti, 25 settembre 2025; E. Bonanni, Amianto e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in ISL, 2025, 11, 559.

6. Informazione, vigilanza e cooperazione: i tre obblighi che la Corte valorizza

Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, l’obbligo del committente si articola in tre direzioni.

La prima è l’informazione. Chi governa l’ambiente deve fornire ai lavoratori che vi operano, anche se dipendenti da terzi, conoscenze adeguate sulle situazioni di rischio. Nel caso dell’amianto, l’informazione non riguarda un rischio generico, ma la presenza di un agente patogeno gravissimo, invisibile nella sua aggressività e spesso destinato a produrre effetti patologici dopo lunghi periodi di latenza.

La seconda è la predisposizione delle condizioni di sicurezza. Non basta avvertire del pericolo: occorre che impianti, ambienti e procedure siano organizzati in modo da ridurre o neutralizzare l’esposizione. La Corte d’appello aveva sottolineato la mancata prova di una vigilanza continua e adeguata sul rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme relative alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

La terza è la cooperazione con l’appaltatore. La sicurezza negli appalti non è una somma di obblighi separati, ciascuno rinchiuso nel perimetro della propria impresa. È un sistema coordinato. Se il committente mantiene la disponibilità del luogo e interviene nella gestione degli spazi e dei tempi di lavorazione, deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.

La Corte d’appello aveva inoltre evidenziato una culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore. Il dato non costituisce l’unico fondamento della responsabilità, ma rafforza il quadro: il committente non può affidare attività rischiose a terzsenza verificare adeguatezza, capacità prevenzionistica e rispetto delle regole di sicurezza.

7. Il giudizio di cassazione e il limite della rivalutazione del fatto

Un tratto importante dell’ordinanza è metodologico ed è stato già sottolineato nel precedente punto 4.

Il Ministero aveva cercato di ricondurre la doglianza sull’art. 2087 c.c. a un vizio di violazione di legge, sostenendo che mancassero i presupposti giuridici per estendere la responsabilità al committente. La Corte, però, coglie il vero contenuto della censura: non veniva contestata in astratto la regola di diritto, ma l’accertamento di fatto relativo al grado di controllo, coordinamento e ingerenza dell’amministrazione.

La distinzione è rilevante anche sul piano pratico.

Nei giudizi per danni da esposizione ad amianto, molto spesso la linea di confine tra diritto e fatto è sottile. Stabilire se un soggetto avesse la disponibilità del luogo, se esercitasse un controllo effettivo, se coordinasse le lavorazioni, se conoscesse il rischio e se avesse vigilato sulle misure di protezione avrebbe richiesto un accertamento fattuale. Una volta che il giudice di merito abbia compiuto tale accertamento in modo logicamente coerente, la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

La decisione, dunque, non afferma una responsabilità automatica del committente in tutti gli appalti. Afferma, più precisamente, che, quando il giudice di merito accerti la permanenza della disponibilità dell’ambiente e l’esercizio di poteri di coordinamento e controllo, il committente non può sottrarsi alla responsabilità invocando la mera autonomia dell’appaltatore.

È una regola di equilibrio: niente responsabilità oggettiva da appalto; ma neppure irresponsabilità per delega.

8. La questione INAIL: il danno biologico temporaneo non è coperto dalla rendita

Il terzo motivo riguardava la compensatio lucri cum damno.

Il Ministero sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento del danno biologico, posto che entrambe le poste avrebbero riguardato la lesione dello stesso bene della vita, l’integrità psicofisica.

La Cassazione rigetta anche questa censura.

Il punto di partenza è la necessità di confrontare poste omogenee. La compensatio non opera perché esistono, in astratto, due attribuzioni economiche collegate al medesimo evento. Opera solo quando l’indennizzo e il risarcimento coprono il medesimo pregiudizio.

La Corte richiama, ex multis, Cass. 18 ottobre 2019, n. 26647, secondo cui, in caso di infortunio mortale, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale. Il suo valore capitale non può quindi essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

La prestazione ai superstiti, dunque, non è omogenea rispetto al danno non patrimoniale iure hereditatis. Essa copre una perdita patrimoniale derivante dalla morte del congiunto, non il danno biologico temporaneo o terminale subito dalla vittima prima del decesso.

9. Danno differenziale e danni complementari: la tecnica delle poste omogenee

La decisione si sofferma sulla tecnica di calcolo.

In presenza di tutela INAIL, non è corretto detrarre indiscriminatamente l’intero valore capitale della rendita dal complessivo danno civilistico. Occorre prima distinguere danno patrimoniale e danno non patrimoniale; poi, all’interno del danno non patrimoniale, espungere le voci non coperte dall’assicurazione obbligatoria, come il danno morale e il danno biologico temporaneo; infine, detrarre solo la quota della rendita destinata a ristorare la medesima componente di danno biologico permanente.

La Corte richiama Cass. 1° agosto 2018, n. 20392 (e altre conformi), secondo cui l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea. Tale danno, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 cit. e dell’art. 66, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, resta fuori dal sistema di indennizzo del danno biologico, riferito solo alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Nel caso in esame, il danno liquidato era danno biologico da inabilità temporanea. Per questa ragione la rendita INAIL non poteva essere detratta.

10. Il danno terminale e la trasmissibilità iure hereditatis

La decisione si collega anche alla categoria dei danni terminali.

La Corte osserva che, rispetto ai pregiudizi esclusi dalla copertura INAIL, può parlarsi, a seconda delle ricostruzioni, di danno biologico terminale e di danno morale terminale, catastrofale o catastrofico, trasmissibili iure hereditatis. Viene richiamata Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350, nonché, successivamente, Cass. 27 marzo 2019, n. 8580.

l richiamo non è ornamentale. Serve a chiarire che il danno subito dalla vittima nel periodo compreso tra la manifestazione della malattia e il decesso non coincide con il pregiudizio patrimoniale indennizzato ai superstiti, né con il danno biologico permanente coperto dall’INAIL. È un danno proprio della vittima, che entra nel patrimonio ereditario quando ne ricorrano i presupposti.

Nel mesotelioma, la questione assume rilievo particolare. La malattia, pur essendo spesso rapidamente evolutiva nella fase clinica, può determinare un periodo di sofferenza biologica e morale autonomamente apprezzabile. Se tale pregiudizio viene liquidato come danno biologico temporaneo, non è soggetto alla detrazione della rendita INAIL.

La soluzione della Corte è quindi coerente con la funzione delle diverse tutele: l’INAIL indennizza alcune conseguenze tipizzate dell’infortunio o della malattia professionale; la responsabilità civile conserva spazio per i danni non coperti o coperti solo parzialmente.

11. La responsabilità del committente tra art. 2051 e art. 2087 c.c.

Letta nel suo insieme, l’ordinanza costruisce un sistema di responsabilità a più livelli.

L’art. 2051 c.c. opera sul piano della custodia della cosa e del luogo. Se l’amianto è componente della cosa oggetto dell’appalto e l’ambiente resta nella disponibilità del committente, quest’ultimo risponde salvo prova del caso fortuito. L’appalto non interrompe la custodia.

L’art. 2087 c.c., invece, opera sul piano della protezione della salute nell’ambiente di lavoro. Quando il committente mantiene poteri di controllo e coordinamento e l’ambiente resta nella sua disponibilità, egli deve informare, predisporre misure di sicurezza e cooperare con l’appaltatore.

I due titoli non si escludono. Anzi, nel caso dell’amianto tendono a sovrapporsi funzionalmente: la cosa pericolosa e l’ambiente di lavoro coincidono o, comunque, interagiscono. Il rischio non è soltanto materiale, ma organizzativo; non è solo nella nave o nell’impianto, ma nel modo in cui si consente a lavoratori di operarvi.

Questa duplice prospettiva rafforza la tutela. Anche se si discutesse della precisa estensione dell’art. 2087 c.c. al committente non datore, resterebbe la custodia ex art. 2051 c.c. Anche se si volesse attenuare la lettura della custodia, resterebbe l’obbligo di protezione derivante dal governo dell’ambiente e dal coordinamento delle attività.

La pronuncia non confonde i piani, ma li utilizza in modo convergente.

12. Osservazioni conclusive: l’appalto non sterilizza il rischio ambientale

L’ordinanza n. 17895/2026 conferma un principio di forte rilevanza pratica: il committente che conserva la disponibilità del luogo di lavoro non può sottrarsi alla responsabilità per i danni da amianto invocando il fatto che le lavorazioni fossero affidate in appalto.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. resta ancorata alla custodia della cosa. Se il danno deriva da una componente della cosa o dell’ambiente, e quest’ultimo rimane nella sfera di controllo del committente, l’appalto non vale come causa di esonero. Serve la prova del caso fortuito.

La responsabilità ex art. 2087 c.c., applicata al committente che governa l’ambiente e coordina le attività, richiama invece il dovere di informazione, vigilanza, predisposizione delle condizioni di sicurezza e cooperazione prevenzionistica. Non si tratta di trasformare il committente in datore universale dei dipendenti dell’appaltatore, ma di riconoscere che la sicurezza segue anche il luogo, non solo il contratto di lavoro.

La parte relativa alla rendita INAIL completa il quadro. Il danno biologico temporaneo, anche nella sua declinazione terminale, non è coperto dall’indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che riguarda la menomazione permanente. La compensatio può operare solo tra poste omogenee; non può cancellare danni complementari o pregiudizi iure hereditatis estranei alla copertura assicurativa.

La decisione, in definitiva, rifiuta tre automatismi difensivi: l’appalto non elimina la custodia; l’assenza di rapporto diretto di lavoro non esclude, di per sé, l’obbligo di protezione del committente che controlla l’ambiente; la rendita INAIL non assorbe qualunque voce di danno non patrimoniale.

Nel contenzioso sull’amianto, questa impostazione appare particolarmente persuasiva. Il rischio amianto è un rischio storico, ambientale, organizzativo e informativo. Non nasce nel singolo gesto del lavoratore e non si esaurisce nella singola impresa appaltatrice. Chi conserva la disponibilità del luogo e il potere di governo delle lavorazioni deve rispondere del modo in cui quel rischio è stato conosciuto, comunicato, prevenuto o, come spesso è accaduto, lasciato agire nel silenzio dell’organizzazione.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Amianto:Sentenze

MALATTIA PROFESSIONALE DA AMIANTO: DECISIVA LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA LAVORATIVA

Interessante  sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Reggio Emilia,  ha riconosciuto l’origine professionale di un mesotelioma pleurico inizialmente respinto dall’INAIL.  

Il caso riguarda un autotrasportatore che, dagli anni ’80 fino al pensionamento, ha lavorato nel trasporto di materiali edili contenenti amianto. Oltre alla guida del mezzo, partecipava direttamente anche alle operazioni di carico, scarico, movimentazione e fissaggio di lastre e altri manufatti in cemento-amianto.

L’INAIL aveva respinto la domanda sostenendo che non fosse stata dimostrata un’esposizione professionale sufficiente e che la malattia fosse riconducibile, invece, a un’esposizione familiare, poiché la madre del lavoratore aveva operato in un’azienda produttrice di manufatti in cemento-amianto.

Il Tribunale aveva accolto la domanda degli eredi e la Corte d’Appello ha confermato integralmente quella decisione, respingendo tutti i motivi di impugnazione proposti dall’INAIL.

Al di là dell’esito favorevole, questa sentenza contiene alcuni spunti di particolare interesse:

  • la Corte richiama un principio fondamentale: il mesotelioma è una malattia tabellata e, una volta dimostrato che il lavoratore ha svolto una lavorazione concretamente idonea a esporlo alle fibre di amianto, opera la presunzione legale di origine professionale. Spetta quindi all’INAIL fornire una prova idonea a superare tale presunzione;
  • non è la qualifica professionale a fare la differenza, ma la ricostruzione concreta delle mansioni svolte. La Corte valorizza il fatto che il lavoratore non si limitasse a trasportare il materiale, ma partecipasse alle fasi di carico, scarico, movimentazione e fissaggio dei manufatti, attività nelle quali poteva verificarsi la dispersione di fibre di amianto;
  • l’anamnesi lavorativa dettagliata (ovvero la ricostruzione della storia lavorativa) è determinante. La ricostruzione precisa delle modalità di lavoro, supportata da testimonianze, documentazione e parere CONTARP, ha consentito di dimostrare l’effettiva esposizione professionale;
  • l’eventuale esposizione extralavorativa non esclude automaticamente quella professionale. La Corte richiama il principio dell’equivalenza delle cause, affermando che entrambe possono aver contribuito all’insorgenza della malattia e che l’INAIL non ha dimostrato che la sola esposizione familiare fosse sufficiente a provocare il mesotelioma; 
  • nelle malattie da amianto è fondamentale ricostruire l’intera storia espositiva. La Corte riconosce valore all’intero periodo di esposizione, dagli anni ’80 fino al pensionamento, in coerenza con i tempi di latenza del mesotelioma.

Questa pronuncia dimostra come nei casi di mesotelioma, e più in generale nelle malattie professionali, la qualità dell’anamnesi lavorativa può essere determinante quanto la diagnosi stessa.

Ricostruire con precisione cosa faceva concretamente il lavoratore e in quali condizioni, può fare la differenza nel dimostrare l’origine professionale della patologia.

Un altro Mondo senza Amianto è possibile