Amianto, appalto e luogo di lavoro: il committente non si libera consegnando il rischio all’appaltatore
1. Il baricentro della decisione: la responsabilità del committente che conserva il governo del luogo
L’ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, della Corte di cassazione si inserisce nel contenzioso, ormai ampio ma non ancora esaurito, relativo ai danni da esposizione ad amianto in ambienti militari e industriali. Il caso riguarda gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, i quali avevano ottenuto la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno biologico, liquidato dal Tribunale di Taranto e confermato dalla Corte d’appello di Lecce.
Il Ministero aveva contestato, in sede di legittimità, tre profili: la configurabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. nei confronti del committente pubblico rispetto a lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici; l’esclusione della detrazione della rendita INAIL dal danno biologico temporaneo liquidato iure hereditatis.
La Corte rigetta integralmente il ricorso.
La pronuncia merita attenzione perché non si limita a ribadire la pericolosità dell’amianto o la doverosità delle cautele prevenzionistiche. Il suo nucleo più significativo sta nella ricostruzione della posizione del committente che, pur affidando a imprese appaltatrici attività svolte nei propri ambienti, conserva la disponibilità del luogo di lavoro, il potere di controllo e un ruolo di coordinamento sull’esecuzione degli interventi. In tale situazione, l’appalto non opera come schermo di deresponsabilizzazione.
La decisione ruota attorno a una formula di fondo: il rischio incorporato nel luogo non viene trasferito per il solo fatto che l’attività sia affidata a terzi. Se la cosa resta nella sfera di custodia del committente e l’ambiente di lavoro continua a essere da lui governato, la responsabilità non può essere scaricata integralmente sull’appaltatore.
2. L’art. 2051 c.c.: la cosa appaltata non esce dalla custodia del committente
Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Il Ministero sosteneva che la patologia non fosse riconducibile alla mera presenza di materiali contenenti amianto su navi o strutture di sua pertinenza, ma allo svolgimento di specifiche attività lavorative, durante le quali si sarebbero liberate fibre aerodisperse respirabili. Da ciò, secondo la difesa erariale, sarebbe derivata l’impossibilità di parlare di danno cagionato da una cosa in custodia.
La Cassazione respinge l’argomento, richiamando Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442. Secondo tale precedente, l’appalto di lavori avente ad oggetto una cosa non fa venir meno, in capo al committente, l’obbligo di custodia della cosa stessa e il correlato obbligo di controllo, finalizzato a evitare che essa produca danni a terzi. L’appalto, dunque, non esclude la custodia: ne costituisce piuttosto una modalità di esercizio.
La conseguenza è rilevante. Se il danno è causato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche quando essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio a tali modifiche sia riconducibile l’evento dannoso, viene comunque in rilievo l’art. 2051 c.c. Il committente, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito.
La Corte valorizza, nel caso concreto, due dati: la patologia era riferibile al contatto con polveri di amianto; tali polveri costituivano componente della cosa oggetto dell’appalto, collocata in ambienti rimasti nella piena disponibilità del Ministero anche durante l’esecuzione degli appalti.
La distinzione proposta dal Ministero — danno da attività lavorativa e non da cosa — viene considerata non decisiva. Quando l’attività lavorativa si svolge su una cosa pericolosa o contenente componenti pericolose, e proprio tale interazione libera il fattore nocivo, la causalità della cosa non scompare. L’amianto non è un rischio esterno e avulso dall’ambiente; è un rischio incorporato nel bene o nel luogo sul quale l’attività si esercita.
Il punto è di particolare importanza negli appalti endoaziendali o, come nel caso in esame, svolti in arsenali, navi, impianti o strutture rimaste nella disponibilità del committente. La presenza dell’appaltatore non spezza automaticamente il rapporto tra custode e cosa. L’organizzazione dell’intervento può coinvolgere più soggetti; la custodia del luogo, però, continua a individuare una posizione di garanzia.
3. Il caso fortuito come vera prova liberatoria
L’applicazione dell’art. 2051 c.c. sposta il centro della difesa datoriale.
Non basta dimostrare che il lavoratore fosse dipendente dell’appaltatore, né che le attività materiali fossero eseguite da imprese esterne. Il committente-custode deve provare il caso fortuito, ossia un fattore autonomo, imprevedibile e idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
Nel caso esaminato, tale prova non risulta fornita. La Corte d’appello aveva già evidenziato la permanenza degli ambienti nella disponibilità del Ministero, la presenza del rischio amianto e l’insufficienza della vigilanza sulle modalità di gestione del rischio da parte delle imprese succedutesi nel tempo.
L’argomento difensivo fondato sulla specialità dell’attività appaltata finisce così per restare a metà strada: descrive la dinamica di esposizione, ma non dimostra un fattore interruttivo. Il fatto che le fibre siano state aerodisperse durante l’esecuzione di lavorazioni non elide la responsabilità del custode quando la fonte del pericolo è radicata nella cosa o nell’ambiente rimasto sotto il suo controllo.
Questo passaggio consente di leggere la responsabilità da custodia non come una formula astratta, ma come un presidio concreto di prevenzione. Chi mantiene il governo del luogo deve considerare anche i rischi che si attivano mediante l’uso lavorativo della cosa, specie quando essi siano noti, tipici e non occasionali, come nel caso dell’amianto.
4. L’art. 2087 c.c. e il committente: il dovere di protezione oltre il perimetro formale del rapporto
Il secondo motivo riguardava l’art. 2087 c.c. Il Ministero invocava il principio secondo cui la disposizione, pur riferita all’imprenditore-datore, può applicarsi anche al committente quando questi si sia reso garante della vigilanza sulle misure di sicurezza, riservandosi poteri tecnico-organizzativi sull’opera da eseguire. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe applicato tale principio senza individuare elementi idonei a dimostrare una penetrante ingerenza nell’attività appaltata.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto.
La Corte richiama i principi sul giudizio di legittimità: l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in Cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Viene citata Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 20118, n. 25348, richiamando, inoltre, l’insegnamento di Cass. SS.UU. 27 dicembre 2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
La censura del Ministero cade proprio su questo terreno. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle emergenze istruttorie, che la direzione dell’arsenale aveva svolto un’attività di coordinamento delle tempistiche degli interventi manutentivi e migliorativi all’interno delle navi e delle attrezzature presenti, esercitando uno stringente controllo sull’esecuzione della prestazione da parte delle società appaltatrici. Da ciò aveva tratto la conseguenza della sussistenza di una posizione di garanzia ex art. 2087 c.c.
La Cassazione non rilegge le prove. Prende atto dell’accertamento di merito e ne afferma la non sindacabilità in sede di legittimità.
5. Il dovere di sicurezza del committente che conserva la disponibilità dell’ambiente
La parte più significativa della decisione, sul piano sostanziale, sta nel raccordo tra art. 2087 c.c. e posizione del committente.
La Corte d’appello aveva richiamato Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419 e Cass. 13 gennaio 2017, n. 798, secondo cui il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche quando essi siano dipendenti delle imprese appaltatrici. Tali misure comprendono l’informazione adeguata sui rischi, la predisposizione di quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e la cooperazione con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione.
È un passaggio decisivo perché consente di superare una visione rigidamente contrattuale dell’art. 2087 c.c. Nel contesto degli appalti, il lavoratore dell’appaltatore non è dipendente del committente, ma opera dentro un ambiente che può restare nella disponibilità di quest’ultimo. Quando ciò accade, la tutela della salute non può dipendere soltanto dalla titolarità formale del rapporto di lavoro.
Il committente non diventa automaticamente datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore. Tuttavia, quando mantiene il controllo del luogo, conosce o deve conoscere i rischi specifici che lo caratterizzano, coordina gli interventi e conserva poteri di verifica, assume una responsabilità propria. Tale responsabilità non deriva dalla subordinazione, ma dalla posizione di garanzia rispetto all’ambiente e al rischio interferenziale o ambientale che esso esprime.
Nel caso dell’amianto, questa impostazione assume particolare forza. Il rischio non nasce solo dalla condotta del singolo appaltatore, ma dalla storia del luogo, dai materiali presenti, dalle modalità di manutenzione, dalla necessità di informare e proteggere chi interviene. La prevenzione non può essere frammentata al punto da dissolversi tra i vari appaltatori succedutisi nel tempo.
In tema di rischio infortunistico da esposizione all’amianto (malattia professionale), vedi R. Riverso, Morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale e danno risarcibile iure hereditatis, in LG, 2026, 6, 537; R. Guariniello, Il futuro dell’amianto in Cassazione, in ISL, 2026, 3, 177 (commento al d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della direttiva UE 2023/2668); P. Dui, Malattia professionale e prescrizione del danno: la diagnosi non basta senza la conoscenza dell’eziologia lavorativa, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 18 luglio 2026 (commento a Cass. 14 maggio 2026, n. 14269); S. Grivet Fetà, Malattia professionale, accertamento del nesso di causalità e prova della responsabilità del datore di lavoro: il caso dell’esposizione ad amianto, ivi, Aggiornamenti, 7 dicembre 2025 (commento a Cass. 4 luglio 2025, n. 18202); L. Pelliccia, La Cassazione torna a pronunciarsi sull’esposizione ad amianto e sul nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno, ivi, Aggiornamenti, 25 settembre 2025; E. Bonanni, Amianto e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in ISL, 2025, 11, 559.
6. Informazione, vigilanza e cooperazione: i tre obblighi che la Corte valorizza
Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, l’obbligo del committente si articola in tre direzioni.
La prima è l’informazione. Chi governa l’ambiente deve fornire ai lavoratori che vi operano, anche se dipendenti da terzi, conoscenze adeguate sulle situazioni di rischio. Nel caso dell’amianto, l’informazione non riguarda un rischio generico, ma la presenza di un agente patogeno gravissimo, invisibile nella sua aggressività e spesso destinato a produrre effetti patologici dopo lunghi periodi di latenza.
La seconda è la predisposizione delle condizioni di sicurezza. Non basta avvertire del pericolo: occorre che impianti, ambienti e procedure siano organizzati in modo da ridurre o neutralizzare l’esposizione. La Corte d’appello aveva sottolineato la mancata prova di una vigilanza continua e adeguata sul rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme relative alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
La terza è la cooperazione con l’appaltatore. La sicurezza negli appalti non è una somma di obblighi separati, ciascuno rinchiuso nel perimetro della propria impresa. È un sistema coordinato. Se il committente mantiene la disponibilità del luogo e interviene nella gestione degli spazi e dei tempi di lavorazione, deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
La Corte d’appello aveva inoltre evidenziato una culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore. Il dato non costituisce l’unico fondamento della responsabilità, ma rafforza il quadro: il committente non può affidare attività rischiose a terzsenza verificare adeguatezza, capacità prevenzionistica e rispetto delle regole di sicurezza.
7. Il giudizio di cassazione e il limite della rivalutazione del fatto
Un tratto importante dell’ordinanza è metodologico ed è stato già sottolineato nel precedente punto 4.
Il Ministero aveva cercato di ricondurre la doglianza sull’art. 2087 c.c. a un vizio di violazione di legge, sostenendo che mancassero i presupposti giuridici per estendere la responsabilità al committente. La Corte, però, coglie il vero contenuto della censura: non veniva contestata in astratto la regola di diritto, ma l’accertamento di fatto relativo al grado di controllo, coordinamento e ingerenza dell’amministrazione.
La distinzione è rilevante anche sul piano pratico.
Nei giudizi per danni da esposizione ad amianto, molto spesso la linea di confine tra diritto e fatto è sottile. Stabilire se un soggetto avesse la disponibilità del luogo, se esercitasse un controllo effettivo, se coordinasse le lavorazioni, se conoscesse il rischio e se avesse vigilato sulle misure di protezione avrebbe richiesto un accertamento fattuale. Una volta che il giudice di merito abbia compiuto tale accertamento in modo logicamente coerente, la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
La decisione, dunque, non afferma una responsabilità automatica del committente in tutti gli appalti. Afferma, più precisamente, che, quando il giudice di merito accerti la permanenza della disponibilità dell’ambiente e l’esercizio di poteri di coordinamento e controllo, il committente non può sottrarsi alla responsabilità invocando la mera autonomia dell’appaltatore.
È una regola di equilibrio: niente responsabilità oggettiva da appalto; ma neppure irresponsabilità per delega.
8. La questione INAIL: il danno biologico temporaneo non è coperto dalla rendita
Il terzo motivo riguardava la compensatio lucri cum damno.
Il Ministero sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento del danno biologico, posto che entrambe le poste avrebbero riguardato la lesione dello stesso bene della vita, l’integrità psicofisica.
La Cassazione rigetta anche questa censura.
Il punto di partenza è la necessità di confrontare poste omogenee. La compensatio non opera perché esistono, in astratto, due attribuzioni economiche collegate al medesimo evento. Opera solo quando l’indennizzo e il risarcimento coprono il medesimo pregiudizio.
La Corte richiama, ex multis, Cass. 18 ottobre 2019, n. 26647, secondo cui, in caso di infortunio mortale, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale. Il suo valore capitale non può quindi essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.
La prestazione ai superstiti, dunque, non è omogenea rispetto al danno non patrimoniale iure hereditatis. Essa copre una perdita patrimoniale derivante dalla morte del congiunto, non il danno biologico temporaneo o terminale subito dalla vittima prima del decesso.
9. Danno differenziale e danni complementari: la tecnica delle poste omogenee
La decisione si sofferma sulla tecnica di calcolo.
In presenza di tutela INAIL, non è corretto detrarre indiscriminatamente l’intero valore capitale della rendita dal complessivo danno civilistico. Occorre prima distinguere danno patrimoniale e danno non patrimoniale; poi, all’interno del danno non patrimoniale, espungere le voci non coperte dall’assicurazione obbligatoria, come il danno morale e il danno biologico temporaneo; infine, detrarre solo la quota della rendita destinata a ristorare la medesima componente di danno biologico permanente.
La Corte richiama Cass. 1° agosto 2018, n. 20392 (e altre conformi), secondo cui l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea. Tale danno, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 cit. e dell’art. 66, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, resta fuori dal sistema di indennizzo del danno biologico, riferito solo alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
Nel caso in esame, il danno liquidato era danno biologico da inabilità temporanea. Per questa ragione la rendita INAIL non poteva essere detratta.
10. Il danno terminale e la trasmissibilità iure hereditatis
La decisione si collega anche alla categoria dei danni terminali.
La Corte osserva che, rispetto ai pregiudizi esclusi dalla copertura INAIL, può parlarsi, a seconda delle ricostruzioni, di danno biologico terminale e di danno morale terminale, catastrofale o catastrofico, trasmissibili iure hereditatis. Viene richiamata Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350, nonché, successivamente, Cass. 27 marzo 2019, n. 8580.
l richiamo non è ornamentale. Serve a chiarire che il danno subito dalla vittima nel periodo compreso tra la manifestazione della malattia e il decesso non coincide con il pregiudizio patrimoniale indennizzato ai superstiti, né con il danno biologico permanente coperto dall’INAIL. È un danno proprio della vittima, che entra nel patrimonio ereditario quando ne ricorrano i presupposti.
Nel mesotelioma, la questione assume rilievo particolare. La malattia, pur essendo spesso rapidamente evolutiva nella fase clinica, può determinare un periodo di sofferenza biologica e morale autonomamente apprezzabile. Se tale pregiudizio viene liquidato come danno biologico temporaneo, non è soggetto alla detrazione della rendita INAIL.
La soluzione della Corte è quindi coerente con la funzione delle diverse tutele: l’INAIL indennizza alcune conseguenze tipizzate dell’infortunio o della malattia professionale; la responsabilità civile conserva spazio per i danni non coperti o coperti solo parzialmente.
11. La responsabilità del committente tra art. 2051 e art. 2087 c.c.
Letta nel suo insieme, l’ordinanza costruisce un sistema di responsabilità a più livelli.
L’art. 2051 c.c. opera sul piano della custodia della cosa e del luogo. Se l’amianto è componente della cosa oggetto dell’appalto e l’ambiente resta nella disponibilità del committente, quest’ultimo risponde salvo prova del caso fortuito. L’appalto non interrompe la custodia.
L’art. 2087 c.c., invece, opera sul piano della protezione della salute nell’ambiente di lavoro. Quando il committente mantiene poteri di controllo e coordinamento e l’ambiente resta nella sua disponibilità, egli deve informare, predisporre misure di sicurezza e cooperare con l’appaltatore.
I due titoli non si escludono. Anzi, nel caso dell’amianto tendono a sovrapporsi funzionalmente: la cosa pericolosa e l’ambiente di lavoro coincidono o, comunque, interagiscono. Il rischio non è soltanto materiale, ma organizzativo; non è solo nella nave o nell’impianto, ma nel modo in cui si consente a lavoratori di operarvi.
Questa duplice prospettiva rafforza la tutela. Anche se si discutesse della precisa estensione dell’art. 2087 c.c. al committente non datore, resterebbe la custodia ex art. 2051 c.c. Anche se si volesse attenuare la lettura della custodia, resterebbe l’obbligo di protezione derivante dal governo dell’ambiente e dal coordinamento delle attività.
La pronuncia non confonde i piani, ma li utilizza in modo convergente.
12. Osservazioni conclusive: l’appalto non sterilizza il rischio ambientale
L’ordinanza n. 17895/2026 conferma un principio di forte rilevanza pratica: il committente che conserva la disponibilità del luogo di lavoro non può sottrarsi alla responsabilità per i danni da amianto invocando il fatto che le lavorazioni fossero affidate in appalto.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. resta ancorata alla custodia della cosa. Se il danno deriva da una componente della cosa o dell’ambiente, e quest’ultimo rimane nella sfera di controllo del committente, l’appalto non vale come causa di esonero. Serve la prova del caso fortuito.
La responsabilità ex art. 2087 c.c., applicata al committente che governa l’ambiente e coordina le attività, richiama invece il dovere di informazione, vigilanza, predisposizione delle condizioni di sicurezza e cooperazione prevenzionistica. Non si tratta di trasformare il committente in datore universale dei dipendenti dell’appaltatore, ma di riconoscere che la sicurezza segue anche il luogo, non solo il contratto di lavoro.
La parte relativa alla rendita INAIL completa il quadro. Il danno biologico temporaneo, anche nella sua declinazione terminale, non è coperto dall’indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che riguarda la menomazione permanente. La compensatio può operare solo tra poste omogenee; non può cancellare danni complementari o pregiudizi iure hereditatis estranei alla copertura assicurativa.
La decisione, in definitiva, rifiuta tre automatismi difensivi: l’appalto non elimina la custodia; l’assenza di rapporto diretto di lavoro non esclude, di per sé, l’obbligo di protezione del committente che controlla l’ambiente; la rendita INAIL non assorbe qualunque voce di danno non patrimoniale.
Nel contenzioso sull’amianto, questa impostazione appare particolarmente persuasiva. Il rischio amianto è un rischio storico, ambientale, organizzativo e informativo. Non nasce nel singolo gesto del lavoratore e non si esaurisce nella singola impresa appaltatrice. Chi conserva la disponibilità del luogo e il potere di governo delle lavorazioni deve rispondere del modo in cui quel rischio è stato conosciuto, comunicato, prevenuto o, come spesso è accaduto, lasciato agire nel silenzio dell’organizzazione.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca