Amianto:Sentenze

Amianto, un’altra vittoria per il militare

L’uomo, 78 anni, aveva prestato servizio in Finanza. Il sì anche dal Consiglio di Stato

MONTE ARGENTARIOEsposizione all’amianto, triplice vittoria del maresciallo Apicella contro lo Stato. Dopo la Corte d’Appello e la Cassazione anche il Consiglio di Stato dà ragione al militare. Ora si apre la strada al risarcimento dei danni. Ha servito lo Stato per oltre trent’anni, gran parte dei quali trascorsi nelle sale macchine delle unità navali della Guardia di Finanza, senza sapere che proprio quel lavoro avrebbe compromesso per sempre la sua salute. Oggi, dopo una lunga battaglia giudiziaria combattuta contro la stessa Amministrazione che aveva servito in divisa, il maresciallo Claudio Apicella (foto), 78 anni di Porto Santo Stefano, ottiene una nuova e decisiva vittoria: dopo la Corte d’Appello di Firenze e la Corte di Cassazione, anche il Consiglio di Stato riconosce il suo diritto all’equo indennizzo per la patologia asbesto-correlata contratta durante il servizio. La sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’ex finanziere di mare, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale amianto, e annulla il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza avevano revocato il precedente riconoscimento dell’equo indennizzo. Il percorso giudiziario che ha portato alla terza sentenza a favore dell’ex maresciallo è iniziato dopo il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo, inizialmente accordati dall’Amministrazione. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il nesso tra la malattia e il servizio svolto.

Amianto, Viminale responsabile per la morte del pompiere: danno parentale da liquidare a punti

La Cassazione Lavoro conferma la responsabilità del Viminale ex art. 2087 c.c. per la morte del pompiere a causa di un mesotelioma letale contratto per l’esposizione all’amianto. La Suprema Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi di ricorso. Accolto, tuttavia, il ricorso sul quantum risarcitorio: per liquidare la perdita del familiare non basta il sistema “a forbice” delle vecchie tabelle e non opera il principio di non contestazione sui legami affettivi.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 22 giugno 2026 (R.G.N. 10141/2022), è tornata a pronunciarsi su due temi nevralgici del contenzioso giuslavoristico: la responsabilità datoriale per l’esposizione all’amianto (con specifico riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco) e i rigorosi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

L’esito del giudizio di legittimità è duplice: da un lato, gli Ermellini hanno confermato in toto la responsabilità del Ministero dell’Interno per il decesso del dipendente; dall’altro, hanno cassato la sentenza d’appello in merito alla quantificazione del risarcimento in favore dei figli della vittima, fissando importanti paletti in tema di onere della prova e utilizzo delle tabelle di liquidazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21141).

I fatti: la morte del pompiere e la rivalsa degli eredi

La controversia nasce dalla tragica vicenda di un Vigile del Fuoco, in servizio dal 1965 al 1994, deceduto nel 2008 a causa di un mesotelioma pleurico. Gli eredi — la moglie S.G. e i figli L.E. e L.R. — avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno, ottenendo in primo e secondo grado (Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 232/2022, R.G.N. 986/2018) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, causata dalla prolungata esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di soccorso (tra cui i sismi di Friuli e Irpinia, ma anche altri interventi su situazioni pericolose) e durante l’uso di dotazioni contaminate. Nelle more del giudizio di cassazione, la moglie S.G. è deceduta e i figli sono subentrati anche in qualità di eredi della madre.

Con i primi quattro motivi di ricorso, il Ministero ha tentato di smontare l’accertamento della colpa e del nesso causale, sostenendo l‘imprevedibilità (all’epoca dei fatti) della specifica patologia tumorale e l’assenza di norme specifiche a tutela dei pompieri contro l’amianto.

La Suprema Corte ha respinto fermamente queste tesi, articolando tuttavia la propria risposta su un doppio registro: in parte dichiarando i motivi inammissibili e in parte respingendoli nel merito.

La responsabilità del Ministero: l’art. 2087 c.c. non ammette sconti

Sotto il profilo dell’inammissibilità, la Cassazione ha rilevato che il Ministero, pur formalmente deducendo violazione di norme di diritto, aveva in realtà censurato direttamente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale — in particolare: la CTU espletata in primo grado, la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali, l’idoneità degli elementi acquisiti a dimostrare la non esigibilità ex ante dei controlli. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è però istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 32505/2023 e n. 10927/2024).

Nel merito, la Corte ha comunque ribadito un orientamento ormai granitico, richiamando una pluralità di precedenti conformi:

La prevedibilità del danno: per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è necessario che il datore di lavoro potesse prevedere l’insorgenza dello specifico evento (il mesotelioma pleurico che ha portato alla morte del pompiere), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute (Cass. n. 4084/2025).

Obblighi di protezione preesistenti: anche prima delle normative specifiche sull’amianto (come il D.Lgs. 277/1991), il datore di lavoro era tenuto a rispettare le regole cautelari generali volte a proteggere i lavoratori dall’inalazione di polveri nocive di qualsiasi natura. In particolare, l’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 — volto a proteggere dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie — si applica anche alle polveri di amianto (Cass. n. 4084/2025 e n. 34419/2024). L’utilizzo dell’amianto, del resto, era sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso (Cass. n. 24217/2017).

Onere probatorio del datore di lavoro e carenza di misure idonee

Onere probatorio del datore di lavoro: una volta accertata l’esposizione non occasionale all’agente patogeno, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso, a prescindere dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione e specifica patologia (Cass. n. 20889/2018, n. 28458/2024, n. 26390/2024). In termini più generali, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione delle regole cautelari evocate dall’art. 2087 c.c., fondate — se non sulla certezza scientifica — sulla probabilità o possibilità concreta e non ipotetica che la condotta determini l’evento (Cass. n. 5813/2019).

Carenza di misure idonee: l’istruttoria aveva drammaticamente confermato che i Vigili del Fuoco disponevano di protezioni del tutto inadeguate (solo due mascherine per equipaggio, peraltro non del tutto efficaci), tanto da dover fronteggiare l’inalazione di polveri “improvvisando” con stracci bagnati sul volto, nel totale silenzio informativo dell’Amministrazione sui rischi correlati.

La Corte ha inoltre esaminato — per escluderne la rilevanza — la questione del giudicato esterno sollevata dai controricorrenti, che nelle more del giudizio di cassazione avevano prodotto alcune decisioni del TAR Lombardia, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, non più impugnabili, emesse in giudizi dagli stessi promossi contro il Ministero proprio sul nesso causale tra il servizio e la patologia. Pur escludendo che tali decisioni potessero configurare un giudicato esterno (essendo state emesse sulla base dei soli documenti e non anche a seguito di istruttoria testimoniale), la Cassazione le ha nondimeno valorizzate come elementi idonei a confortare, unitamente alle altre risultanze processuali, la sussistenza della colpa e del nesso causale.

l ribaltamento sul danno parentale: stop al sistema “a forbice”

Il Ministero ha invece trovato accoglimento sul quinto motivo di ricorso, inerente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai figli della vittima, maggiorenni e da tempo non più conviventi con il padre.

La Corte d’Appello aveva liquidato un importo “significativamente più elevato” rispetto al minimo tabellare basandosi su due assunti, entrambi censurati dalla Cassazione:

L’errata applicazione del principio di non contestazione: i giudici di merito avevano dato per provata la “particolare intensità” del legame familiare solo perché il Ministero non l’aveva esplicitamente contestata. La Cassazione ha chiarito che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) opera esclusivamente in relazione alle circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note. Esso resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti ma propri di chi intende avvalersene (Cass. n. 762/2026). Un Ministero non può conoscere — e quindi non è tenuto a contestare specificamente — le intime dinamiche familiari di un proprio ex dipendente in pensione da decenni. Tali fatti vanno rigorosamente provati da chi ne chiede il risarcimento.

Il ricalcolo del danno ai familiari

L’obbligo del sistema a punti: la Corte ha bocciato l’uso di Tabelle basate su una mera “forbice” tra un valore minimo e uno massimo al quale apportare eventuali correttivi. Richiamando consolidati precedenti (Cass. n. 10579/2021 e n. 27693/2024), l’Ordinanza ribadisce che il danno parentale (artt. 1223 e 1226 c.c.) deve essere liquidato utilizzando un sistema a punti, che garantisca modularità basandosi su circostanze di fatto oggettive e indefettibili: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza, con l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

La sentenza impugnata non si era attenuta a tali insegnamenti, avendo preso in considerazione solo la forbice tra il minimo e il massimo delle tabelle milanesi applicate (peraltro osservando, in modo ininfluente, che se fossero state utilizzate le Tabelle del Tribunale di Roma la liquidazione sarebbe stata ancora maggiore).

La causa è stata pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare il risarcimento attenendosi esclusivamente al sistema tabellare a punti, valutando le effettive prove fornite dai superstiti sull’intensità del legame perduto, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

Morto per l’amianto, Actv e Comune costretti a risarcire: oltre 1,4 milioni alla famiglia

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto ai familiari di un ex motorista Actv-Acnil morto per mesotelioma un risarcimento di 877 mila euro, che si aggiunge ai 644 mila già ottenuti in vita dal lavoratore

Comune di Venezia e ACTV sono stati condannati a risarcire, con un milione e mezzo di euro, i familiari di un ex dipendente morto di amianto. Un uomo che nel 1975 aveva iniziato a lavorare come motorista sulle imbarcazioni e che vi è rimasto ininterrottamente fino al 2007: un ruolo a rischio perché svolto in ambienti – a bordo delle unità navali – in cui erano presenti manufatti contenenti amianto e polveri. Ad ammetterlo era stata la stessa municipalizzata veneziana, in un documento del 2003.

Quando l’ormai ex dipendente aveva scoperto di aver contratto il mesotelioma – un tumore raro e aggressivo che colpisce le membrane dei polmoni – il tribunale aveva condannato l’azienda e il Comune di Venezia a risarcire l’uomo e la sua famiglia con 644 mila euro. Due anni, purtroppo, l’ex motorista si era spento in ospedale, ed è per questo che oggi moglie, figli e fratelli della vittima si sono visti riconoscere un altro risarcimento di 877 mila euro in totale. Una cifra complessiva di un milione e mezzo, che però potrebbe ancora aumentare visto che i legali della famiglia hanno intenzione di contestare il calcolo degli interessi maturati.

Nella sentenza del 2021, il tribunale aveva certificato l’esistenza di un nesso di causalità tra la prolungata esposizione all’amianto sul luogo di lavoro e l’insorgenza del tumore, ritenendo che l’azienda veneziana non fosse riuscita a provare di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare la salute del dipendente.

Così avveniva anche a Porto Marghera, dove Edison e Montedison vennero condannate a risarcire i lavoratori ammalati e le loro famiglie, perché a morire di amianto erano anche le mogli che a casa lavavano gli indumenti da lavoro, esposti ad un inquinante che contaminava anche pesci e cozze in Laguna. A Marghera si è calcolato viva il 70% degli esposti all’amianto in Veneto, un inquinante che manifesta la malattia anche decenni dopo l’esposizione letale. Per questo si teme che i casi di mesotelioma, che ogni anno causa in Italia circa 1500 decessi, il dato più alto d’Europa, continueranno a salire nei prossimi anni.

Amianto: Sentenze

Venezia, morì per esposizione all’amianto. Il tribunale: vanno risarciti anche in nipoti

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno

Per 14 anni aveva lavorato in prolungata esposizione all’amianto ed è morto per mesotelioma. Ora il Tribunale di Venezia ha condannato il datore di lavoro, Fincantieri, a un risarcimento che sfiora il milione e mezzo di euro. A beneficiarne saranno la vedova del lavoratore, i tre figli e i cinque nipoti. E proprio il riconoscimento della sofferenza patita dai nipoti può rappresentare un caso da giurisprudenza.

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno, con somme più alte per quelli che al decesso del nonno avevano una età maggiore. Alla moglie andranno 300 mila euro, mentre 250 mila dovranno essere versati a ciascuno dei tre figli.

Un’altra vittima di amianto. Azienda portuale condannata a risarcire gli eredi dell’operaio

Accordo transattivo per 300mila euro grazie al lavoro del patronato Cgil

L’amianto killer miete un’altra vittima, famiglia risarcita grazie all’azione legale messa in campo dalla Cgil di Ancona. Alla fine l’azienda in questione ha dovuto sborsare 300mila euro. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo transattivo a tutela degli interessi di un lavoratore portuale e dei suoi eredi. Il caso riguarda un operatore del porto che ha lamentato di essere stato esposto per anni all’amianto durante le fasi di lavorazione in un’importante azienda operante nell’area portuale, ed è purtroppo deceduto dopo una lunga malattia. La sua scomparsa non ha però impedito alla famiglia di intraprendere un percorso di giustizia e tutela nei confronti dell’impresa all’epoca datrice di lavoro. Non è il primo e purtroppo non potrebbe essere l’ultimo caso di lavoratori uccisi dalle malattie correlate all’amianto, asbestosi, mesotelioma pleurico e così via, che negli ultimi anni stanno falcidiando ex operai e tecnici in ambito portuale. Gli eredi, assistiti dal Patronato Inca-Cgil di Falconara Marittima e di Chiaravalle hanno promosso un’azione risarcitoria ottenendo un accordo transattivo con l’impresa del valore di oltre 300 mila euro in proprio favore a soddisfazione delle pretese azionate. Il risultato raggiunto è stato reso possibile anche grazie al contributo dell’Avv. Elisa Marchesini del Foro di Ancona: “Questo accordo _ dichiara David Visani, segretario Cgil di Ancona – mette al centro il tema prioritario della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’integrità del lavoratore deve essere garantitadall’azienda come obbligo inderogabile e, nonostante nessuna somma potrà mai colmare il vuoto della perdita del proprio caro, l’intesa raggiunta rappresenta un’importante tutela dei diritti del lavoratore e dei suoi familiari. Per questo motivo il ruolo del Patronato Inca Cgil della provincia di Ancona rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella tutela individuale delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni alla salute eventualmente legati alle condizioni di lavoro”. Pertanto, la Cgil invita chi ritenga di aver subito un danno legato all’attività lavorativa a rivolgersi agli uffici Inca Cgil per una valutazione della propria situazione.

Amianto:Sentenze

Amianto, muore operaio. Ministero condannato al maxi risarcimento

I famigliari dell’ex lavoratore dell’Arsenale verranno risarciti con 500 mila euro. Disposta l’archiviazione della denuncia a Inps e Agenzia da parte di Afea

La Spezia, 23 giugno 2026 – Il ministero della difesa è stato condannato a risarcire gli eredi, figlia e nipoti, di una ex lavoratore dell’Arsenale militare della Spezia morto a causa di un mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova riconoscendo la responsabilità del Ministero in qualità di datore di lavoro dell’operaio che svolgeba il compito di calderaio e fucinatore. E’ stato accertato il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della malattia che si è manifestata a distanza di circa trent’anni. I famigliari, la figlia e due nipoti, assistiti dall’avvocato Pietro Frisani dovranno essere risarciti con una somma quantificata in 500 mila euro. Intanto ieri le bandiere dell’associazione Afea hanno colorato l’ingresso del Tribunale in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal sostiuto procuratore.

La querela contro Inps e Agenzia delle Entrate

Afea infatti ha presentato una querela nei confronti dell’Inps e Agenzia delle Entrate di Spezia perchè, secondo gli associati dell’Afea rappresentati dal presidente Pietro Serarcangeli e l’avvocato Sandra Biglioli, avrebbero interpretato erroneamente la legge 232 del 2016 con la quale si stabilisce l’esenzione della quota Irpef dalla pensione dei militari esposti in servizio ai rischi dell’amianto equiparati alle vittime del dovere sostenuti dall’associazione che ha sede a Santo Stefano Magra nei confronti dei quali si sta maturando un dannon patrimoniale. Secondo il legale del foro spezzino sia Inps che Agenzia delle Entrate avrebbero ignorato le varie sentenze, tra le quali della della Corte di Cassazione Tributaria constringendo gli associati a continui ricorsi e appelli che hanno portato alla presentazione della querela. In passato i rappresentanti di Afea avevano incontrtato i vertici di Inps che sembrava avessero avviato le pratiche per riconoscere l’esenzione in seguito a direttive giunte dalla sede centrale di Roma.

Foggia, ferroviere morto per aver respirato amianto: dopo 17 anni la Cassazione conferma la condanna per Fs

La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma

La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma

Nato ad Orta Nova e residente a Foggia, aveva lavorato alle dipendenze di RFI tra il 1969 e il 1971 come aggiustatore meccanico nella manutenzione dei rotabili ferroviari, intervenendo su motori, tubazioni, impianti elettrici e componenti che contenevano amianto. Le lavorazioni, stando a quanto si apprende dall’osservatorio nazionale amianto, venivano svolte in ambienti privi di adeguata aerazione e senza efficaci misure di protezione, con una continua dispersione di polveri e fibre nell’aria. Nel dicembre 2006 arrivarono i primi segnali della malattia e il 28 marzo 2009, l’uomo morì all’età di 68 anni, lasciando la moglie e due figli.

Da quel momento iniziò una lunga battaglia per ottenere giustizia. Nonostante l’Inail avesse riconosciuto fin da subito l’origine professionale della malattia, la famiglia – fa sapere l’osservatorio – ha dovuto affrontare un articolato percorso giudiziario per vedersi riconoscere integralmente i danni subiti. Le diverse pronunce hanno portato al riconoscimento di circa 200 mila euro per i danni della vittima e di circa 850 mila euro per il danno da lutto patito dalla moglie e dai figli. Nel frattempo, però, la vedova è deceduta senza poter assistere alla conclusione definitiva della vicenda. Sono stati i due figli, oggi cinquantenni, a proseguire fino all’ultimo una battaglia iniziata insieme ai genitori, portando avanti la memoria del padre e la ricerca della verità.

Questa sentenza restituisce dignità a una famiglia che ha atteso troppo tempo (diciassette anni dalla morte di Rocco ed oltre undici anni di battaglia giudiziaria) per ottenere giustizia e conferma ancora una volta le responsabilità legate all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. È una decisione importante non solo per i familiari di Rocco, ma anche per tutti coloro che hanno lavorato nelle Officine Grandi Riparazioni di Foggia e per le loro famiglie» dice il legale, Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio nazionale amianto e legale dei familiari.

Amianto, il committente risarcisce il danno biologico al lavoratore coinvolto nell’appalto

Se il committente mantiene la disponibilità della cosa – ossia il cantiere dei lavori – ne assume la responsabilità della custodia e deve collaborare a garantire la tutela dei propri dipendenti e di quelli dell’appaltatore

La sezione Lavoro della Corte di cassazione – con la sentenza n. 17895/2026 – ha confermato la responsabilità del committente, che mantenga la disposizione dei luoghi dove si svolgono i lavori, per il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto.

Il caso deciso

Nel caso risolto dalla Suprema Corte è stato riconosciuto il risarcimento agli eredi del lavoratore, che esposto all’amianto era deceduto per mesotelioma, anche a carico del committente ministero della Difesa in quanto l’inalazione della sostanza nociva era dipesa dalle lavorazioni sulle navi della marina militare.

Il Ministero in tutti i gradi di giudizio aveva, in sostanza, contrastato la tesi secondo cui anche il committente – in qualità di custode – risponde per la mancata tutela della salute dei lavoratori che lavorano nel cantiere dell’appaltatore.

I giudici hanno, al contrario, affermato che le tutele (ex articolo 2087 del Cc) che il datore di lavoro è tenuto ad apprestare verso i dipendenti sono un obbligo che si estende anche al custode dell’ambiente di lavoro. Si afferma quindi che il committente dell’appalto assume il ruolo giuridico di custode a noma dell’articolo 2051 del Codice civile.

La conferma della responsabilità del committente

In primis, la Corte di cassazione conferma che anche il ministero debba risarcire i lavoratori per il danno biologico subito a causa dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto. Risponde in qualità di custode a meno che non provi il caso fortuito. Di fatto il committente è obbligato a vigilare “con attenzione e continuità” sul rispetto da parte della ditta appaltatrice dei doveri che le competono quale il rispetto delle norme di sicurezza, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e la corretta informazione dei lavoratori sui rischi. Nel caso concreto andava monitorato dal Ministero che sul luogo di lavoro, ossia le navi oggetto dei lavori e di cui il soggetto pubblico aveva mantenuto la disponibilità, fossero garantite le tutele dal rischio di inalazione delle fibre di amianto attraverso la messa a disposizione di mezzi e corrette informazioni alle maestranze. Il comportamento omissivo nel vigilare anche sulla condotta dell’appaltatore e sulle condizioni del cantiere fa sorgere la responsabilità pe rla malattia occorsa al lavoratore impegnato nel cantiere di cui il committente è custode.

No alla detrazione della rendita Inail

Infine, la Cassazione respinge anche il motivo con cui il Ministero riteneva che fosse sovresposto il risarcimento riconosciuto agli eredi per il danno biologico subito dal congiunto per la mancata detrazione della rendita Inail ai medesimi attribuita.

La Cassazione respinge il motivo e fa rilevare che il danno biologico è danno non patrimoniale e dipendente dall’inabilità temporanea patita dal lavoratore poi anche deceduto, mentre la rendita Inail a fronte dell’evento subito dal lavoratore ripara il danno patrimoniale che in conseguenza dell’evento subito dal de cuius grava sui congiunti privati del suo apporto economico.

Amianto:Discariche

A Valeggio sul Mincio il Tar apre le porte alla discarica di amianto bloccata da Regione e impatto ambientale

Senza entrare nel merito, i giudici amministrativi del Veneto hanno accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter che aveva fermato l’impianto

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter. Così torna in piasta il progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per il fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nel sito di Ca Balestra che si trova a Valeggio sul Mincio, al confine con Villafranca, nel veronese. All’interno di una ex cava di ghiaia e sabbia, proprio nei pressi della frazione di Quaderni di Villafranca, nella zona della ricarica delle falde acquifere e adiacente alla discarica Cà Baldassarre, “che crea da 40 anni problemi di inquinamento”, scrive sul suo portale il Comitato Anti discarica Ca Balestra.

Il comitato nasce nel 2012 per opporsi alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali. E poi per contrastare il progetto di apertura della discarica di amianto nel sito di Cà Balestra. Alla quale si oppongono, oltre alle popolazioni locali, anche il Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio e quello di Marmirolo, il WWF di Verona, l’Associazione Medici per l’Ambiente. Ma anche le associazioni produttive di Valeggio sul Mincio, il Consorzio di Bonifica Veronese, Coldiretti Verona e le aziende agricole dei terreni vicini. Senza contare i due comuni direttamente coinvolti, oltre a quelli di Mozzecane, nel veronese e Marmirolo, Volta Mantovana e Roverbella nel mantovano, le Province di Verona e Mantova, le Regioni Veneto e Lombardia. Tutti convinti che l’impianto progettato non debba essere realizzato.

Innanzitutto per le sue caratteristiche. Il quantitativo di rifiuti, 940mila metri cubi, corrispondenti ad una potenzialità di circa 90mila tonnellate l’anno. Con una durata prevista di gestione di 8 anni e 8 mesi, cui vanno sommati ulteriori 5 anni per ultimare il ripristino ambientale. L’area totale dell’impianto di quasi 150mila metri quadrati è inserita in una zona caratterizzata da un territorio pianeggiante e da una fitta rete di canali di irrigazione. In un’area classificata come zona di ricarica degli acquiferi, secondo il Piano di Tutela delle acque. In un contesto dichiaratamente agricolo, nel quale le coltivazioni a seminativo prevalgono su quelle a frutteto.

L’iter è ricostruito dettagliatamente nella sentenza del tribunale amministrativo. A dicembre 2023 la Progeco Ambiente deposita presso la Regione Veneto istanza di PAUR, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Insieme all’elenco delle autorizzazioni necessarie, tra cui, oltre alla VIA e all’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, regionali, il permesso di costruire del Comune di Valeggio sul Mincio e la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee della Provincia di Verona.

Nell’iter autorizzativo emergono le contrarietà del Comune e in due differenti sedute, prima a giugno e poi ad agosto 2025, il parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Comitato tecnico regionale VIA. Che ritiene non superate sei delle undici criticità evidenziate inizialmente. Che sono: la non conformità della modellistica atmosferica, le carenze nei ricettori ambientali, la violazione del criterio localizzativo, la mancata integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, le criticità su una specifica viabilità e la valutazione inadeguata degli impatti cumulativi.
Più in particolare nel parere del Comitato tecnico di giugno 2025, si rileva che “non risulta rispettato il vincolo previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti”, dal momento che in un raggio compreso tra gli 8 e i 10 chilometri dal sito vi sono già 3 discariche, “tutte caratterizzate da differenti livelli di criticità ambientale”. Quella “per ex rifiuti urbani in località Ca Baldassare a Valeggio, in messa in sicurezza, non ancora collaudata”, quella “di rifiuti sia speciali non pericolosi che tossici e nocivi in località Caluri, in post gestione” e, quella “per rifiuti non pericolosi in località Casetta, a Sommacampagna”.

Amianto :Sentenze

Amianto e giustizia, il caso della ex lavoratrice Pirelli riaccende lo scontro tra Inail e tribunali: “Corto circuito istituzionale”

l Comitato esposti amianto di Milazzo contesta la sentenza del Tribunale di Messina su una morte per neoplasia polmonare. Già riconosciuta la malattia professionale dall’Inail, ma negato il risarcimento ai familiari

C’è una storia che torna a dividere per l’ennesima volta il confine tra verità sanitaria e verità giudiziaria. È quella di una ex lavoratrice della Pirelli Pneumatici, morta nel 2014 a 63 anni dopo oltre vent’anni di esposizione ad amianto e idrocarburi, e oggi al centro di una dura contestazione pubblica da parte del Comitato permanente esposti amianto e ambiente di Milazzo.

A rilanciare il caso è il presidente del Comitato, Salvatore Nania, che parla senza esitazioni di un “corto circuito istituzionale” tra il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’Inail e la decisione del Tribunale di Messina che, invece, avrebbe negato il diritto al risarcimento ai familiari della vittima.

La lavoratrice, secondo quanto ricostruito, non era fumatrice. Un elemento che per il Comitato escluderebbe altre possibili concause della neoplasia polmonare. E proprio sul nesso causale tra ambiente di lavoro e patologia si gioca il cuore della vicenda.

Un punto centrale riguarda infatti la posizione dell’Inail, che già nel 2014 aveva riconosciuto ufficialmente la malattia professionale, attivando anche la rendita in favore del marito della donna, poi deceduto. Un riconoscimento previdenziale che, secondo Nania, sarebbe rimasto però in contrasto con l’esito del percorso giudiziario civile.

Morì per l’amianto, i familiari di un impiegato hanno diritto all’indennizzo

La sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, Maddalena Vetta, stabilisce un principio: anche un impiegato amministrativo al pari di un operaio è soggetto alla malattia professionale da contatto con amianto.

G.S., nato a Floridia, aveva 76 anni quando morì. Si era ammalato di asbestosi, una patologia polmonare cronica e irreversibile causata dall’inalazione prolungata di fibre di amianto. Dal 1973 al 2007 aveva lavorato nello stabilimento di Priolo.

Nella domanda all’Inail scriveva che tutti i “sistemi di trasferimento dei prodotti nel triangolo industriale Priolo, Melilli, Augusta erano stati coibentati con amianto e che, conseguentemente, tutto il personale che aveva operato all’interno dei petrolchimici era stato esposto all’inalazione di polveri di amianto”.

L’Inail archiviò la pratica. In particolare, contestava “la natura professionale della malattia eccependo l’omessa documentazione del rischio professionale, non essendovi la prova dell’effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologie denunciate”.

I parenti si sono rivolti all’avvocato Salvatore Costa che ha avviato una causa. Il consulente tecnico ha accertato che “l’insorgenza della patologia è riconducibile all’attività lavorativa svolta ricorrente”.

“In tale ruolo il dipendente ha vissuto verosimilmente una realtà lavorativa che ha comportato una sua probabile esposizione a sostanze dannose presenti in ambiente lavorativo – si legge nella motivazione – anche se non direttamente occupato in lavorazioni a rischio. Ed in ultimo è stato anche appurato una contaminazione polverose dei territori urbani circostanti , quale fattore di rischio ambientale residenziale”

Il ricorso è stato accolto, la moglie dell’impiegato ha diritto ad un indennizzo e ad una rendita in base all’anzianità di servizio.

Grosseto, l’amianto gli provoca un tumore: ex militare vince contro lo Stato

Il materiale era usato per l’isolamento termico nelle guarnizioni e in vari componenti dei velivoli dell’epoca. Per il tribunale il tecnico dell’aeronautica è “vittima del dovere”

GROSSETO. Per quasi quarant’anni ha lavorato sugli aerei dell’Aeronautica militare, tra hangar, basi operative e manutenzioni di velivoli nei quali l’amianto era ampiamente utilizzato. Poi la scoperta di un tumore al polmone e una lunga battaglia legale contro lo Stato. Ora il tribunale di Grosseto gli ha dato ragione: la malattia è collegata all’attività svolta durante il servizio e per questo l’ex militare dovrà essere riconosciuto come vittima del dovere.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha accolto il ricorso presentato da un ex primo luogotenente dell’Aeronautica, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma. Il tribunale ha infatti accertato il nesso tra l’adenocarcinoma polmonare che ha colpito il militare e l’esposizione all’amianto durante gli anni trascorsi in servizio, condannando le amministrazioni competenti (ovvero i ministeri della Difesa e dell’Interno) a riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla normativa per le vittime del dovere.

Morto per l’amianto durante la leva militare, 400mila euro alla figlia: “Riconosciuto il valore degli affetti”

Il tribunale di Milano ha riconosciuto 400mila euro alla figlia di un ex militare esposto all’amianto, affermando un principio: anche il valore degli affetti merita giustizia.

Dalla leva militare alla malattia
La storia di M.R. inizia negli anni Sessanta quando presta servizio come lagunare nell’esercito italiano. Sono anni in cui l’amianto è ampiamente utilizzato nelle strutture militari, nei mezzi, nelle dotazioni e nei materiali impiegati quotidianamente dal personale. Una presenza diffusa e spesso invisibile, in un’epoca in cui i rischi legati all’esposizione alle fibre non venivano adeguatamente comunicati e non erano previste efficaci misure di protezione.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, durante il servizio il militare M.R. partecipò ad attività di manutenzione e movimentazione di materiali contenenti amianto. Terminata l’esperienza nell’esercito, tornò alla vita civile e cambiò completamente settore lavorativo. Come ha ricordato la figlia a Fanpage.it, dopo la leva “ha fatto l’infermiere, lavorava in ospedale”. Così, per decenni nulla ha mai lasciato presagire le conseguenze di quell’esposizione. Il mesotelioma pleurico, infatti, è una patologia caratterizzata da tempi di latenza molto lunghi. Possono trascorrere anche decenni tra il contatto con le fibre e la comparsa dei sintomi. E quando questi si manifestano, spesso la malattia è già in fase avanzata.

Per anni L.R. ha portato avanti il procedimento non soltanto per ottenere un risarcimento, ma per dare un senso alla perdita subita. “Dopo la morte di mio padre questa battaglia è diventata il modo in cui la sua presenza ha continuato ad accompagnarmi”, ha spiegato a Fanpage.it. “Ogni udienza e ogni documento rappresentavano qualcosa di più di un semplice passaggio processuale: erano un modo per continuare a sentirmi vicina a mio padre”.



Amianto:Sentenze

Militare morto a causa dell’amianto, maxi risarcimento dal ministero della Difesa

Dal tribunale di Lecce circa 700mila euro di ristoro ai figli di un uomo che aveva operato in Arsenale. “La causa preponderante del decesso è un mesotelioma, in rapporto causale con l’esposizione alle fibre”

La Spezia, 3 giugno 2026 – Per un anno e mezzo ha svolto il servizio di leva nella Marina Militare, alla Spezia, inquadrato come meccanico attrezzista all’interno delle officine dell’Arsenale militare della città. E in quel periodo ha cominciato a inalare quelle sostanze killer che, cinquanta anni dopo, hanno presentato il loro tragico conto, sotto forma di un mesotelioma pleurico diffuso che non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto nel 2019.

Risarcimento da 700mila euro

L’ennesimo militare stroncato dall’amianto, quello ’certificato’ dal Tribunale di Lecce, che al termine di una lunga istruttoria ha condannato il ministero della Difesa a risarcire i famigliari il danno da perdita parentale, per un ammontare di poco inferiore ai 700mila euro.

Le fibre di eternit, l’asbestosi

L’uomo, originario della Puglia, con una lunga carriera nella Marina iniziata negli anni Sessanta e intervallata anche da impieghi civili nella stessa forza armata, avrebbe sviluppato l’asbestosi decenni dopo i primi impieghi all’interno della base navale spezzina, dove era entrato in contatto con le fibre di eternit. Una correlazione peraltro pienamente riconosciuta dal consulente tecnico nominato dal giudice del tribunale salentino, secondo il quale “la causa preponderante del decesso è stato un mesotelioma pleurico diffuso, inoperabile, in rapporto causale con l’esposizione all’amianto nei luoghi esposti in citazione”.

Il giudice ha così accolto la tesi prospettata dall’avvocato, condannando il ministero della Difesa a rifondere ai tre figli un risarcimento di 230.749 euro ciascuno, per un totale complessivo di 692.247, oltre al pagamento delle spese legali e quelle per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del Tribunale di Lecce.

Amianto :Sentenze

Danno da amianto del lavoratore: no alla manleva del Ministero

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14814/2026, ha chiarito che, in caso di patologia professionale del lavoratore riconducibile alla precedente gestione commissariale ferroviaria, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi risponde delle obbligazioni risarcitorie, senza poter invocare la manleva o la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando quest’ultimo abbia svolto un mero ruolo di finanziatore.

Il caso

La controversia traeva origine dall’azione proposta dagli eredi di un lavoratore impiegato nel settore del trasporto ferroviario locale, deceduto a seguito di una patologia tumorale. Gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità datoriale della società subentrata alla gestione commissariale governativa e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis.

Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettava le eccezioni della società convenuta e la condannava al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Corte d’appello confermava la legittimazione passiva della società, ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla gestione commissariale governativa. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondata, la domanda di manleva o di responsabilità solidale proposta verso il Ministero.

Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La manleva del Ministero e le preclusioni processuali

La Cassazione ha escluso che sulla domanda di manleva o di responsabilità solidale del Ministero si fosse formato un giudicato interno implicito.

La questione, rimasta assorbita in primo grado, è stata esaminata dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta tardiva e comunque infondata. Secondo la Suprema Corte, tale conclusione è corretta: l’eccezione o domanda di manleva, se già proponibile nel corso del giudizio, non può essere introdotta tardivamente nelle note conclusionali.

La Corte ha quindi confermato che il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo anche quando sia stata disposta la chiamata in causa del terzo.

Il subentro nei rapporti della gestione commissariale

Sul piano sostanziale, il punto centrale dell’ordinanza riguarda gli effetti del subentro della società nei rapporti della gestione commissariale governativa.

La Cassazione ha confermato che la società subentrante è succeduta nelle situazioni attive e passive della precedente gestione, comprese quelle relative al personale dipendente. Ne consegue che anche le obbligazioni risarcitorie connesse alla patologia professionale del lavoratore restano imputabili alla società.

Non rileva, in senso contrario, che la patologia avesse natura progressiva e che la sua origine si collocasse in un periodo anteriore al subentro, poiché la vicenda dannosa si era conclusa dopo il trasferimento dei rapporti alla società.

Perché è esclusa la responsabilità del Ministero

La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel nuovo assetto conseguente alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, il Ministero non conservava un ruolo gestionale diretto rispetto al rapporto di lavoro. La sua posizione era limitata a quella di finanziatore, anche con riferimento alla copertura di eventuali disavanzi.

Da ciò la Cassazione ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità solidale del Ministero e, quindi, anche della possibilità per la società di ottenere la manleva.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

In tema di patologia professionale del lavoratore già addetto a servizio ferroviario gestito in regime commissariale, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale risponde delle obbligazioni risarcitorie verso gli eredi del dipendente; non sussiste responsabilità solidale né obbligo di manleva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove questo abbia avuto, nel nuovo assetto organizzativo, un ruolo di mero finanziatore e non di gestore diretto del rapporto

Morte del lavoratore per amianto, la rendita INAIL non riduce il danno da perdita parentale

A partire dal caso di morte del lavoratore per amianto, la Corte di Cassazione ha precisato che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa solamente in presenza di poste identiche, cioè quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee (Cass. Civ., ord. n. 2624 del 06/02/2026).

La vicenda

Un lavoratore portuale decedeva a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto mentre svolgeva la sua attività lavorativa. I familiari superstiti adivano le vie legali ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale a causa della morte del lavoratore per amianto.

Il Tribunale condannava l’Autorità Portuale al risarcimento dei danni, ma detraeva dall’importo liquidato una somma pari alla rendita INAIL spettante ai superstiti, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall’indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.

I giudici di merito accoglievano solo in parte il gravame proposto dai parenti del lavoratore deceduto, rideterminando il danno mediante applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 e correggendo la liquidazione su alcuni aspetti.

Altresì, confermavano la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita del rapporto parentale e rigettavano la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sugli importi liquidati dalla data dell’accaduto fino al saldo.

Il ricorso in Cassazione e la censura

I familiari del dipendente deceduto si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell’art. 1223 c.c.

Nello specifico, eccepivano l’arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale, e censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.

Le valutazioni della Suprema Corte

La Cassazione dava ragione ai ricorrenti specificando che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato il danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale e che, al contrario, i due pregiudizi sono del tutto distinti.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, mentre idanno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che protegge l’interesse all’intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, la rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.

Il Supremo Consesso richiamava consolidato principio di legittimità, secondo il quale la detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solamentenel caso in cui entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogeneiDal momento che la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, la stessa non può essere sottratta al relativo risarcimento.

La pronuncia della Corte di Cassazione

I giudici di piazza Cavour concludevano affermando che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa esclusivamente in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.

Amianto sui traghetti delle Fs, Rfi condannata per la morte di un ferroviere: risarcita la famiglia

 I giudici hanno riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore di Civitavecchia, deceduto nel 2017 per un mesotelioma causato dall’esposizione alle fibre di amianto sui traghetti ferroviari del Tirreno. Disposto un risarcimento di oltre 85mila euro per vedova e figli.

Amianto : Vittime

Avellino, la strage silenziosa dell’amianto: muore un altro operaio dell’ex Isochimica

Francesco Pastore, 64enne di Contrada, è la vittima numero 37 tra gli ex dipendenti della fabbrica dei veleni, dove negli anni Ottanta l’amianto veniva eliminato dalle carrozze ferroviarie a mani nude e senza mascherine. Rifondazione accusa: “Una strage di Stato”

La strage silenziosa dell’amianto non si ferma. Si conta un’altra vittima, la numero 37. Nella notte ha smesso di battere il cuore di Francesco Pastore, 64enne di Contrada, operaio dell’ex Isochimica, la fabbrica dei veleni di Pianodardine ad Avellino dove negli anni Ottanta veniva eliminato l’amianto dalle carrozze ferroviarie senza alcuna precauzione a tutela dei lavoratori. Anche lui ucciso dal mesotelioma, malattia che non perdona, causata dall’aver respirato le fibre di amianto che volavano all’interno del capannone industriale, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Avellino.

La notizia ha suscitato rabbia e sgomento tra gli ex operai della fabbrica ancora non del tutto bonificata, dove l’amianto veniva persino interrato nel piazzale per farlo sparire avvelenando la zona a pochi metri da una scuola e un parco giochi per bambini. Domani gli ex operai Isochimica terranno una conferenza stampa per chiedere ancora verità e giustizia.

È stata una strage di Stato”, accusa Carlo Sessa, ex operaio, anche lui costretto a combattere con le conseguenze dell’esposizione all’amianto nell’azienda che era di proprietà del defunto Elio Graziano, ex presidente dell’Avellino calcio ai tempi della serie A e imprenditore-chiave dello scandalo delle “lenzuola d’oro” delle ferrovie dello Stato.

Durissima la nota diffusa dal partito della Rifondazione comunista da sempre al fianco dei lavoratori dell’ex Isochimica che ha lanciato accuse contro “chi ha permesso tutto ciò, verso i responsabili diretti e i tantissimi collusi che hanno insabbiato, nascosto documenti, incassato tangenti. Disprezzo verso una classe politica parolaia, insulsa, incapace di rendere giustizia ai lavoratori e alle loro famiglie”.

“Sono trascorsi quarant’anni. Decenni di lotte in cui i lavoratori e le loro famiglie hanno denunciato i soprusi di quella fabbrica dove si scoibentava amianto dai vagoni per conto delle Ferrovie dello Stato a mani nude, senza dispositivi di protezione individuale, nel silenzio complice di chi avrebbe dovuto vigilare. Quel minerale è stato smaltito illecitamente, e il territorio ne paga le conseguenze”.

Mortificante – aggiunge Rifondazione – l’atteggiamento di chi, pur ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo, beffeggia la dignità di uomini che hanno pagato sulla loro pelle un sacrificio per l’intero Paese: grazie a loro è stata realizzata la più grande bonifica da amianto in Italia. Lo ribadiamo con estrema chiarezza: l’Isochimica è una vergogna di Stato. Le sue morti sono omicidio di Stato. I lavoratori e le loro famiglie hanno diritto al risarcimento pubblico per il danno subito. Hanno lavorato su commessa pubblica, lo Stato si assuma le sue responsabilità”.

Un altro Mondo senza Amianto è possibile