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Amianto:appalto e luoghi di lavoro

Amianto, appalto e luogo di lavoro: il committente non si libera consegnando il rischio all’appaltatore

1. Il baricentro della decisione: la responsabilità del committente che conserva il governo del luogo

L’ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, della Corte di cassazione si inserisce nel contenzioso, ormai ampio ma non ancora esaurito, relativo ai danni da esposizione ad amianto in ambienti militari e industriali. Il caso riguarda gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, i quali avevano ottenuto la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno biologico, liquidato dal Tribunale di Taranto e confermato dalla Corte d’appello di Lecce.

Il Ministero aveva contestato, in sede di legittimità, tre profili: la configurabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. nei confronti del committente pubblico rispetto a lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici; l’esclusione della detrazione della rendita INAIL dal danno biologico temporaneo liquidato iure hereditatis.

La Corte rigetta integralmente il ricorso.

La pronuncia merita attenzione perché non si limita a ribadire la pericolosità dell’amianto o la doverosità delle cautele prevenzionistiche. Il suo nucleo più significativo sta nella ricostruzione della posizione del committente che, pur affidando a imprese appaltatrici attività svolte nei propri ambienti, conserva la disponibilità del luogo di lavoro, il potere di controllo e un ruolo di coordinamento sull’esecuzione degli interventi. In tale situazione, l’appalto non opera come schermo di deresponsabilizzazione.

La decisione ruota attorno a una formula di fondo: il rischio incorporato nel luogo non viene trasferito per il solo fatto che l’attività sia affidata a terzi. Se la cosa resta nella sfera di custodia del committente e l’ambiente di lavoro continua a essere da lui governato, la responsabilità non può essere scaricata integralmente sull’appaltatore.

2. L’art. 2051 c.c.: la cosa appaltata non esce dalla custodia del committente

Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Il Ministero sosteneva che la patologia non fosse riconducibile alla mera presenza di materiali contenenti amianto su navi o strutture di sua pertinenza, ma allo svolgimento di specifiche attività lavorative, durante le quali si sarebbero liberate fibre aerodisperse respirabili. Da ciò, secondo la difesa erariale, sarebbe derivata l’impossibilità di parlare di danno cagionato da una cosa in custodia.

La Cassazione respinge l’argomento, richiamando Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442. Secondo tale precedente, l’appalto di lavori avente ad oggetto una cosa non fa venir meno, in capo al committente, l’obbligo di custodia della cosa stessa e il correlato obbligo di controllo, finalizzato a evitare che essa produca danni a terzi. L’appalto, dunque, non esclude la custodia: ne costituisce piuttosto una modalità di esercizio.

La conseguenza è rilevante. Se il danno è causato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche quando essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio a tali modifiche sia riconducibile l’evento dannoso, viene comunque in rilievo l’art. 2051 c.c. Il committente, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito.

La Corte valorizza, nel caso concreto, due dati: la patologia era riferibile al contatto con polveri di amianto; tali polveri costituivano componente della cosa oggetto dell’appalto, collocata in ambienti rimasti nella piena disponibilità del Ministero anche durante l’esecuzione degli appalti.

La distinzione proposta dal Ministero — danno da attività lavorativa e non da cosa — viene considerata non decisiva. Quando l’attività lavorativa si svolge su una cosa pericolosa o contenente componenti pericolose, e proprio tale interazione libera il fattore nocivo, la causalità della cosa non scompare. L’amianto non è un rischio esterno e avulso dall’ambiente; è un rischio incorporato nel bene o nel luogo sul quale l’attività si esercita.

Il punto è di particolare importanza negli appalti endoaziendali o, come nel caso in esame, svolti in arsenali, navi, impianti o strutture rimaste nella disponibilità del committente. La presenza dell’appaltatore non spezza automaticamente il rapporto tra custode e cosa. L’organizzazione dell’intervento può coinvolgere più soggetti; la custodia del luogo, però, continua a individuare una posizione di garanzia.

3. Il caso fortuito come vera prova liberatoria

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. sposta il centro della difesa datoriale.

Non basta dimostrare che il lavoratore fosse dipendente dell’appaltatore, né che le attività materiali fossero eseguite da imprese esterne. Il committente-custode deve provare il caso fortuito, ossia un fattore autonomo, imprevedibile e idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.

Nel caso esaminato, tale prova non risulta fornita. La Corte d’appello aveva già evidenziato la permanenza degli ambienti nella disponibilità del Ministero, la presenza del rischio amianto e l’insufficienza della vigilanza sulle modalità di gestione del rischio da parte delle imprese succedutesi nel tempo.

L’argomento difensivo fondato sulla specialità dell’attività appaltata finisce così per restare a metà strada: descrive la dinamica di esposizione, ma non dimostra un fattore interruttivo. Il fatto che le fibre siano state aerodisperse durante l’esecuzione di lavorazioni non elide la responsabilità del custode quando la fonte del pericolo è radicata nella cosa o nell’ambiente rimasto sotto il suo controllo.

Questo passaggio consente di leggere la responsabilità da custodia non come una formula astratta, ma come un presidio concreto di prevenzione. Chi mantiene il governo del luogo deve considerare anche i rischi che si attivano mediante l’uso lavorativo della cosa, specie quando essi siano noti, tipici e non occasionali, come nel caso dell’amianto.

4. L’art. 2087 c.c. e il committente: il dovere di protezione oltre il perimetro formale del rapporto

Il secondo motivo riguardava l’art. 2087 c.c. Il Ministero invocava il principio secondo cui la disposizione, pur riferita all’imprenditore-datore, può applicarsi anche al committente quando questi si sia reso garante della vigilanza sulle misure di sicurezza, riservandosi poteri tecnico-organizzativi sull’opera da eseguire. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe applicato tale principio senza individuare elementi idonei a dimostrare una penetrante ingerenza nell’attività appaltata.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto.

La Corte richiama i principi sul giudizio di legittimità: l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in Cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Viene citata Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 20118, n. 25348, richiamando, inoltre, l’insegnamento di Cass. SS.UU. 27 dicembre 2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.

La censura del Ministero cade proprio su questo terreno. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle emergenze istruttorie, che la direzione dell’arsenale aveva svolto un’attività di coordinamento delle tempistiche degli interventi manutentivi e migliorativi all’interno delle navi e delle attrezzature presenti, esercitando uno stringente controllo sull’esecuzione della prestazione da parte delle società appaltatrici. Da ciò aveva tratto la conseguenza della sussistenza di una posizione di garanzia ex art. 2087 c.c.

La Cassazione non rilegge le prove. Prende atto dell’accertamento di merito e ne afferma la non sindacabilità in sede di legittimità.

5. Il dovere di sicurezza del committente che conserva la disponibilità dell’ambiente

La parte più significativa della decisione, sul piano sostanziale, sta nel raccordo tra art. 2087 c.c. e posizione del committente.

La Corte d’appello aveva richiamato Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419 e Cass. 13 gennaio 2017, n. 798, secondo cui il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche quando essi siano dipendenti delle imprese appaltatrici. Tali misure comprendono l’informazione adeguata sui rischi, la predisposizione di quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e la cooperazione con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione.

È un passaggio decisivo perché consente di superare una visione rigidamente contrattuale dell’art. 2087 c.c. Nel contesto degli appalti, il lavoratore dell’appaltatore non è dipendente del committente, ma opera dentro un ambiente che può restare nella disponibilità di quest’ultimo. Quando ciò accade, la tutela della salute non può dipendere soltanto dalla titolarità formale del rapporto di lavoro.

Il committente non diventa automaticamente datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore. Tuttavia, quando mantiene il controllo del luogo, conosce o deve conoscere i rischi specifici che lo caratterizzano, coordina gli interventi e conserva poteri di verifica, assume una responsabilità propria. Tale responsabilità non deriva dalla subordinazione, ma dalla posizione di garanzia rispetto all’ambiente e al rischio interferenziale o ambientale che esso esprime.

Nel caso dell’amianto, questa impostazione assume particolare forza. Il rischio non nasce solo dalla condotta del singolo appaltatore, ma dalla storia del luogo, dai materiali presenti, dalle modalità di manutenzione, dalla necessità di informare e proteggere chi interviene. La prevenzione non può essere frammentata al punto da dissolversi tra i vari appaltatori succedutisi nel tempo.

In tema di rischio infortunistico da esposizione all’amianto (malattia professionale), vedi R. Riverso, Morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale e danno risarcibile iure hereditatis, in LG, 2026, 6, 537; R. Guariniello, Il futuro dell’amianto in Cassazione, in ISL, 2026, 3, 177 (commento al d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della direttiva UE 2023/2668); P. Dui, Malattia professionale e prescrizione del danno: la diagnosi non basta senza la conoscenza dell’eziologia lavorativa, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 18 luglio 2026 (commento a Cass. 14 maggio 2026, n. 14269); S. Grivet Fetà, Malattia professionale, accertamento del nesso di causalità e prova della responsabilità del datore di lavoro: il caso dell’esposizione ad amianto, ivi, Aggiornamenti, 7 dicembre 2025 (commento a Cass. 4 luglio 2025, n. 18202); L. Pelliccia, La Cassazione torna a pronunciarsi sull’esposizione ad amianto e sul nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno, ivi, Aggiornamenti, 25 settembre 2025; E. Bonanni, Amianto e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in ISL, 2025, 11, 559.

6. Informazione, vigilanza e cooperazione: i tre obblighi che la Corte valorizza

Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, l’obbligo del committente si articola in tre direzioni.

La prima è l’informazione. Chi governa l’ambiente deve fornire ai lavoratori che vi operano, anche se dipendenti da terzi, conoscenze adeguate sulle situazioni di rischio. Nel caso dell’amianto, l’informazione non riguarda un rischio generico, ma la presenza di un agente patogeno gravissimo, invisibile nella sua aggressività e spesso destinato a produrre effetti patologici dopo lunghi periodi di latenza.

La seconda è la predisposizione delle condizioni di sicurezza. Non basta avvertire del pericolo: occorre che impianti, ambienti e procedure siano organizzati in modo da ridurre o neutralizzare l’esposizione. La Corte d’appello aveva sottolineato la mancata prova di una vigilanza continua e adeguata sul rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme relative alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

La terza è la cooperazione con l’appaltatore. La sicurezza negli appalti non è una somma di obblighi separati, ciascuno rinchiuso nel perimetro della propria impresa. È un sistema coordinato. Se il committente mantiene la disponibilità del luogo e interviene nella gestione degli spazi e dei tempi di lavorazione, deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.

La Corte d’appello aveva inoltre evidenziato una culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore. Il dato non costituisce l’unico fondamento della responsabilità, ma rafforza il quadro: il committente non può affidare attività rischiose a terzsenza verificare adeguatezza, capacità prevenzionistica e rispetto delle regole di sicurezza.

7. Il giudizio di cassazione e il limite della rivalutazione del fatto

Un tratto importante dell’ordinanza è metodologico ed è stato già sottolineato nel precedente punto 4.

Il Ministero aveva cercato di ricondurre la doglianza sull’art. 2087 c.c. a un vizio di violazione di legge, sostenendo che mancassero i presupposti giuridici per estendere la responsabilità al committente. La Corte, però, coglie il vero contenuto della censura: non veniva contestata in astratto la regola di diritto, ma l’accertamento di fatto relativo al grado di controllo, coordinamento e ingerenza dell’amministrazione.

La distinzione è rilevante anche sul piano pratico.

Nei giudizi per danni da esposizione ad amianto, molto spesso la linea di confine tra diritto e fatto è sottile. Stabilire se un soggetto avesse la disponibilità del luogo, se esercitasse un controllo effettivo, se coordinasse le lavorazioni, se conoscesse il rischio e se avesse vigilato sulle misure di protezione avrebbe richiesto un accertamento fattuale. Una volta che il giudice di merito abbia compiuto tale accertamento in modo logicamente coerente, la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

La decisione, dunque, non afferma una responsabilità automatica del committente in tutti gli appalti. Afferma, più precisamente, che, quando il giudice di merito accerti la permanenza della disponibilità dell’ambiente e l’esercizio di poteri di coordinamento e controllo, il committente non può sottrarsi alla responsabilità invocando la mera autonomia dell’appaltatore.

È una regola di equilibrio: niente responsabilità oggettiva da appalto; ma neppure irresponsabilità per delega.

8. La questione INAIL: il danno biologico temporaneo non è coperto dalla rendita

Il terzo motivo riguardava la compensatio lucri cum damno.

Il Ministero sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento del danno biologico, posto che entrambe le poste avrebbero riguardato la lesione dello stesso bene della vita, l’integrità psicofisica.

La Cassazione rigetta anche questa censura.

Il punto di partenza è la necessità di confrontare poste omogenee. La compensatio non opera perché esistono, in astratto, due attribuzioni economiche collegate al medesimo evento. Opera solo quando l’indennizzo e il risarcimento coprono il medesimo pregiudizio.

La Corte richiama, ex multis, Cass. 18 ottobre 2019, n. 26647, secondo cui, in caso di infortunio mortale, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale. Il suo valore capitale non può quindi essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

La prestazione ai superstiti, dunque, non è omogenea rispetto al danno non patrimoniale iure hereditatis. Essa copre una perdita patrimoniale derivante dalla morte del congiunto, non il danno biologico temporaneo o terminale subito dalla vittima prima del decesso.

9. Danno differenziale e danni complementari: la tecnica delle poste omogenee

La decisione si sofferma sulla tecnica di calcolo.

In presenza di tutela INAIL, non è corretto detrarre indiscriminatamente l’intero valore capitale della rendita dal complessivo danno civilistico. Occorre prima distinguere danno patrimoniale e danno non patrimoniale; poi, all’interno del danno non patrimoniale, espungere le voci non coperte dall’assicurazione obbligatoria, come il danno morale e il danno biologico temporaneo; infine, detrarre solo la quota della rendita destinata a ristorare la medesima componente di danno biologico permanente.

La Corte richiama Cass. 1° agosto 2018, n. 20392 (e altre conformi), secondo cui l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea. Tale danno, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 cit. e dell’art. 66, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, resta fuori dal sistema di indennizzo del danno biologico, riferito solo alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Nel caso in esame, il danno liquidato era danno biologico da inabilità temporanea. Per questa ragione la rendita INAIL non poteva essere detratta.

10. Il danno terminale e la trasmissibilità iure hereditatis

La decisione si collega anche alla categoria dei danni terminali.

La Corte osserva che, rispetto ai pregiudizi esclusi dalla copertura INAIL, può parlarsi, a seconda delle ricostruzioni, di danno biologico terminale e di danno morale terminale, catastrofale o catastrofico, trasmissibili iure hereditatis. Viene richiamata Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350, nonché, successivamente, Cass. 27 marzo 2019, n. 8580.

l richiamo non è ornamentale. Serve a chiarire che il danno subito dalla vittima nel periodo compreso tra la manifestazione della malattia e il decesso non coincide con il pregiudizio patrimoniale indennizzato ai superstiti, né con il danno biologico permanente coperto dall’INAIL. È un danno proprio della vittima, che entra nel patrimonio ereditario quando ne ricorrano i presupposti.

Nel mesotelioma, la questione assume rilievo particolare. La malattia, pur essendo spesso rapidamente evolutiva nella fase clinica, può determinare un periodo di sofferenza biologica e morale autonomamente apprezzabile. Se tale pregiudizio viene liquidato come danno biologico temporaneo, non è soggetto alla detrazione della rendita INAIL.

La soluzione della Corte è quindi coerente con la funzione delle diverse tutele: l’INAIL indennizza alcune conseguenze tipizzate dell’infortunio o della malattia professionale; la responsabilità civile conserva spazio per i danni non coperti o coperti solo parzialmente.

11. La responsabilità del committente tra art. 2051 e art. 2087 c.c.

Letta nel suo insieme, l’ordinanza costruisce un sistema di responsabilità a più livelli.

L’art. 2051 c.c. opera sul piano della custodia della cosa e del luogo. Se l’amianto è componente della cosa oggetto dell’appalto e l’ambiente resta nella disponibilità del committente, quest’ultimo risponde salvo prova del caso fortuito. L’appalto non interrompe la custodia.

L’art. 2087 c.c., invece, opera sul piano della protezione della salute nell’ambiente di lavoro. Quando il committente mantiene poteri di controllo e coordinamento e l’ambiente resta nella sua disponibilità, egli deve informare, predisporre misure di sicurezza e cooperare con l’appaltatore.

I due titoli non si escludono. Anzi, nel caso dell’amianto tendono a sovrapporsi funzionalmente: la cosa pericolosa e l’ambiente di lavoro coincidono o, comunque, interagiscono. Il rischio non è soltanto materiale, ma organizzativo; non è solo nella nave o nell’impianto, ma nel modo in cui si consente a lavoratori di operarvi.

Questa duplice prospettiva rafforza la tutela. Anche se si discutesse della precisa estensione dell’art. 2087 c.c. al committente non datore, resterebbe la custodia ex art. 2051 c.c. Anche se si volesse attenuare la lettura della custodia, resterebbe l’obbligo di protezione derivante dal governo dell’ambiente e dal coordinamento delle attività.

La pronuncia non confonde i piani, ma li utilizza in modo convergente.

12. Osservazioni conclusive: l’appalto non sterilizza il rischio ambientale

L’ordinanza n. 17895/2026 conferma un principio di forte rilevanza pratica: il committente che conserva la disponibilità del luogo di lavoro non può sottrarsi alla responsabilità per i danni da amianto invocando il fatto che le lavorazioni fossero affidate in appalto.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. resta ancorata alla custodia della cosa. Se il danno deriva da una componente della cosa o dell’ambiente, e quest’ultimo rimane nella sfera di controllo del committente, l’appalto non vale come causa di esonero. Serve la prova del caso fortuito.

La responsabilità ex art. 2087 c.c., applicata al committente che governa l’ambiente e coordina le attività, richiama invece il dovere di informazione, vigilanza, predisposizione delle condizioni di sicurezza e cooperazione prevenzionistica. Non si tratta di trasformare il committente in datore universale dei dipendenti dell’appaltatore, ma di riconoscere che la sicurezza segue anche il luogo, non solo il contratto di lavoro.

La parte relativa alla rendita INAIL completa il quadro. Il danno biologico temporaneo, anche nella sua declinazione terminale, non è coperto dall’indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che riguarda la menomazione permanente. La compensatio può operare solo tra poste omogenee; non può cancellare danni complementari o pregiudizi iure hereditatis estranei alla copertura assicurativa.

La decisione, in definitiva, rifiuta tre automatismi difensivi: l’appalto non elimina la custodia; l’assenza di rapporto diretto di lavoro non esclude, di per sé, l’obbligo di protezione del committente che controlla l’ambiente; la rendita INAIL non assorbe qualunque voce di danno non patrimoniale.

Nel contenzioso sull’amianto, questa impostazione appare particolarmente persuasiva. Il rischio amianto è un rischio storico, ambientale, organizzativo e informativo. Non nasce nel singolo gesto del lavoratore e non si esaurisce nella singola impresa appaltatrice. Chi conserva la disponibilità del luogo e il potere di governo delle lavorazioni deve rispondere del modo in cui quel rischio è stato conosciuto, comunicato, prevenuto o, come spesso è accaduto, lasciato agire nel silenzio dell’organizzazione.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

SINTESI LEGGI SICUREZZA

DPR 547/55: per la protezione dagli infortuni sul lavoro, dove il lavoratore deve rispettare le norme e il DL deve attuare tutte le misure igieniche previste per legge, informare i lavoratori sui rischi a cui sono esposti , fornire i mezzi necessari di protezione obbligo di preveniriei rischi che potrebbero determinare infortuni.

Insomma misure tecniche di protezione rispetto alle macchine più che al soggetto.

DPR 303/56 norme in materia di igiene sul lavoro individuando gli obblighi previsti per il lavoratore e per il DL, presente tabella delle lavorazioni dove sono previste le visite mediche periodiche preventive rispetto ai rischi individuati.

DPR 1124/65 disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e copre tutti i casi di infortunio per causa violenta.

Legge 300/70 norma sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.

D.lgs. 277/91 sui rischi da piombo, amianto e rumore e stabilisce le modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria non più basata sul concetto medico legale di presunzione del rischio (vedi 303) ma sul concetto che un inquinante per poter rappresentare un rischio deve raggiungere una determinata concentrazione sul posto di lavoro per un tempo definito (livello di azione).

D.lgs. 626/94 recepisce alcune direttive europee promuovendo una cultura della sicurezza globale della prevenzione della programmazione e soprattutto alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dei rischi adottando misure tecniche di protezione (rischio macchine) ed errori dovuti alla progettazione del processo e dell’organizzazione del lavoro non efficace, od ad una corretta manutenzione e gestine degli impianti o decisioni inadeguate prese a livello manageriale che possano riguardare i regolamenti , la selezione del personale la formazione o la progettazione del lavoro.

Inoltre viene introdotto l’obbligo di costituire un SPP del lavoro e un RSPP interno o esterno. Vengono previste due nuove figure : il medico competente nominato dal DL che si occupa dei rischi riguardanti la salute dei lavoratori e controlli sulla salubrità dei luoghi di lavoro. L’obbligo della valutazione del rischio da parte del DL anche attraverso la considerazione degli aspetti organizzativi e gestionali legati all’attività. La formazione e informazione relativa al DVR. La nomina del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che deve essere eletto dai lavoratori e consultatto in tutti i processi di valutazione del rischio.

D.lgs 81/08 accorpa tutte le normative precedenti in tema di sicurezza sul lavoro viene abrogato il DPR 547 e 303 il D.lgs. 277 e 626; definisce un sistema nazionale di rilevazione e controllo sulle problematiche della sicurezza sul lavoro; definisce responsabilità e sanzioni sui reati commessi. Estende a tutti i settori pubblici e privati introduceper i trasgressori sanzioni penali fino a 8 mesi, possibilità per gli RLS di ispezionare gli ambienti di lavoro ed accedere ai documenti aziendali, predisposizione di un programma di formazione sui rischi lavorativi ai lavoratori, co-responsabilità della ditta appaltatrice con quelle sub appaltatrici e sospensione dell’attività se viene riscontrata la presenza di più del 20% di lavoratori senza contratto o se i dipendenti coprono turni maggiori rispetto a quelli disposti dal CCNL.

Deve essere presente una struttura dell’organizzazione dell’azienda documentata.

Le sanzioni penali per il DL sono:

  • arresto da 4 a 8 mesi se non provvede alla nomina dell’RSPP, alla nomina degli incaricati alla sicurezza , a fornire i DPI a dare una formazione adeguata alle lavorazioni pericolose
  • arresto da 2 a 4 mesi per mancata nomina medico competente

sono state introdotte anche sanzioni per i lavoratori con:

  • con l’arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro a chi rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o non utilizza correttamente le attrezzature da lavoro, le sostanze pericolose i mezzi di trasporto nonché i Dispositivi di Protezione Individuale.

Smaltimento amianto

Amianto, le Regioni dovranno smaltirlo sul proprio territorio

Stando al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti le Regioni dovranno tracciare l’amianto generato dalle attività di bonifica e indicare quali e quanti impianti realizzare per gestirlo sul territorio

Entro i prossimi 18 mesi le Regioni dovranno aggiornare i propri piani di gestione dei rifiuti riportando il fabbisogno di smaltimento dei flussi contenenti amianto e indicando quali e quanti impianti realizzare per gestirli in sicurezza sul territorio, riducendo il ricorso a onerose spedizioni verso altre Regioni o nazioni ma anche scongiurando il rischio di abbandono incontrollato. Lo prevede il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti approvato nei giorni scorsi dal Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri e le linee guida che le amministrazioni regionali dovranno seguire nella redazione dei propri piani, con l’obiettivo di “orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare”. Una strada che passa anche per il rilancio delle attività di bonifica dei beni contaminati dalla fibra killer che, messa al bando nel 1992, ancora infesta l’intero territorio nazionale. Soprattutto nella forma di manufatti per l’edilizia, dalle coperture alle tubazioni passando per pannelli isolanti e controsoffittature. Da rimuovere e smaltire in sicurezza in impianti di discarica opportunamente autorizzati, che stando al Programma Nazionale, dovranno essere collocati entro i confini regionali. “Il fabbisogno di smaltimento dev’essere individuato a livello regionale, anche sulla base della presenza di eventuali impianti di inertizzazione, che consentano quindi di inviarlo, a determinate condizioni, in discariche per rifiuti non pericolosi” spiegava lo scorso marzo Laura D’Aprile, capo dipartimento per lo sviluppo sostenibile al Ministero della Transizione Ecologica, in occasione del trentennale della messa al bando dell’amianto.

Complessivamente sono 108mila i siti interessati dalla presenza di amianto censiti dal MiTE, ma la banca dati compilata con il contributo degli enti locali tuttavia, si legge nel Programma, “risulta ancora non omogeneamente popolata“. Entro il 30 giugno di ogni anno Regioni e Province autonome dovrebbero inviare una mappatura aggiornata e dettagliata, ma da sempre si procede in ordine sparso. I luoghi da bonificare, insomma, sono molti di più. Secondo stime di Inail, a fronte delle 8 rimosse dalla data del bando, resterebbero da rimuovere e smaltire in sicurezza ancora 23 milioni di tonnellate di materiali, ma gli impianti attualmente autorizzati potrebbero non bastare ad accogliere tutti i rifiuti generati dalle attività di risanamento. Stando al Programma, le discariche operative sono 19 (9 al Nord, 2 al Centro e 8 al Sud), ma “in previsione dello smantellamento e bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, si rende necessaria un’implementazione del sistema impiantistico“. Anche perché minore è la disponibilità negli impianti, maggiori sono i costi delle operazioni di bonifica. E questi, a loro volta, condizionano l’avanzamento delle attività di rimozione, come sembrano dimostrare i dati pubblicati da Ispra nell’ultimo rapporto sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali, secondo cui le quantità di rifiuti contenenti amianto generate dalle attività di smantellamento di manufatti contaminati sono passate in dieci anni dalle oltre 530mila tonnellate del 2012 alle 385mila del 2020.

Insomma generiamo sempre meno rifiuti contenenti amianto. E non perché manchino i siti da risanare, visto che secondo il MiTE al 31 dicembre del 2020 dei 108mila contaminati ne risultavano bonificati appena 7mila 905 mentre in 4mila 300 casi gli interventi erano stati completati solo parzialmente. Né tanto meno per carenza di risorse da destinare alle bonifiche. Nel periodo tra 2014 e 2020 per le sole rimozioni negli edifici pubblici sono stati messi a disposizione di Regioni e Province ben 385 milioni di euro in fondi per lo sviluppo e la coesione, ma gli interventi ammessi a finanziamento ne hanno impegnati poco meno di 97. Oltre alle ben note complessità burocratiche, che soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni possono fare da autentico disincentivo, “il tema è quello delle difficoltà legate allo smaltimento” chiariva D’Aprile. “Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti prevede che nei piani regionali debbano essere riportati anche gli impianti per smaltire sul territorio l’amianto prodotto – sottolineava la dirigente del MiTE – i rifiuti non devono più viaggiare sul territorio nazionale o addirittura andare all’estero (8mila tonnellate nel 2020, ndr), ma ognuno deve intercettare, quantificare e gestire i flussi a livello regionale“.

AMIANTO:Commissione d’inchiesta

Amianto: ok dalla Affari sociali a commissione d’inchiesta

Stumpo (Leu), voto a unanimità, spero in Aula il prima possibile

ANSA) – ROMA, 15 GIU – Ha avuto oggi il via libera della Commissione Affari Sociali della Camera la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

“Si tratta – spiega all’ANSA il relatore Nicola Stumpo (Leu) – di una commissione monocamerale, strumento che consente di approvare il provvedimento in una sola Camera visti i tempi stretti dovuti alla prossima fine della legislatura, che farà un’attenta analisi sui dati disponibili”.


    Il testo, che è stato approvato all’unanimità, prosegue Stumpo, “andrà ora all’esame delle commissioni competenti, i cui pareri dovrebbero arrivare la prossima settimana. Ci auguriamo quindi una discussione e un’approvazione in Aula nel minor tempo possibile, vista la rilevanza dell’argomento”.
    Il testo, che vede come primo firmatario Federico Fornaro, capogruppo di Leu a Montecitorio, consta di 5 articoli, conclude Stumpo, “e mira a portare alla luce le cause di natura politica, ambientale, sociale, economica e giudiziaria che hanno impedito, in tutti questi anni, di affrontare in modo efficace la rimozione dei materiali contenenti amianto”. Per farlo, la Commissione potrà avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
    L’Italia è stata il secondo Paese produttore europeo e tra i principali consumatori di amianto. L’Agenzia dell’Organizzazione mondiale della sanità per la ricerca sul cancro (IARC) classifica questo materiale, ampiamente utilizzato per diversi usi, come cancerogeno per l’uomo, in quanto in grado di provocare tumori della pleura, del polmone, della laringe e dell’ovaio. (ANSA).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati

Esposti amianto 2022

Riconoscimento Pensione di inabilità per esposizione amianto 

Pensione amianto 2022, domanda Inps in scadenza. Entro il 31 Marzo 2022, si potrà richiedere il riconoscimento della pensione speciale di inabilità, per i soggetti affetti da malattie derivanti dall’esposizione all’amianto.

Quali sono i requisiti e come presentare la domanda di Pensione anticipata per esposizione all’amianto?

Requisiti Inps pensione anticipata per i lavoratori esposti amianto

I lavoratori affetti da una patologia professionale asbasto-correlata, certificata dall’Inail, come causa di servizio, con almeno 5 anni di contributi (nell’arco dell’intera vita lavorativa), hanno diritto alla pensione anticipata Inps per esposizione ad amianto.

Per ottenere la pensione speciale di inabilità 2022, i lavoratori iscritti all’Inps o ad altre forme esclusive e sostitutive, devono essere affetti da queste patologie:

  1. mesotelioma pleurico,
  2. mesotelioma pericardico,
  3. mesotelioma peritoneale,
  4. mesotelioma della tunica vaginale del testicolo,
  5. carcinoma polmonare,
  6. asbestosi,

per motivi di origine professionale, accertata anche come causa di servizio dall’Istituto previdenziale Inail.

Per presentate la domanda di verifica di condizioni all’Inps, bisogna essere in possesso di determinate condizioni:

  1. almeno cinque anni di contributi durante l’intero periodo lavorativo, di cui tre anni negli ultimi 5 anni, solo per le richiedere di assegno ordinario di invalidità Inps,
  2. certificazione da parte dell’Inail o di altre Ente Pubblico, che attesti le patologie elencate precedentemente,
  3. i lavoratori in servizio o che hanno cessato l’attività lavorativa, affetti da patologia asbesto-correlata al 30 Giugno 2020. (requisito da verificare dopo la circolare Inps)

Come richiedere la pensione Inps per amianto nel 2022?

Per ottenere la pensione amianto 2022, bisogna presentare due domande telematiche all’Inps. Un’istanza online, entro il 31 Marzo 2022, per verificare le condizioni contributive e sanitarie, maturate entro il 31 Dicembre 2022.

In seguito o anche contestualmente, è necessario inviare all’Inps la domanda di pensione. (come funziona anche per l’Ape sociale).

La pensione speciale di inabilità è accolta, in base alle condizioni previste dalla legge ed alle risorse in quell’anno disponibili. In ordine, vengono prese prima in carico, i lavoratori con determinati parametri, alla data di presentazione della domanda.:

  1. l’età anagrafica,
  2. l’anzianità contributiva.

La pensione dell’amianto INPS è incompatibile:

  1. con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e dipendente, 
  2. con la rendita vitalizia corrisposta dall’Inail,
  3. e con altri benefici pensionistici.

Come fare domanda di pensione anticipata per esposizione amianto?

Alla domanda di pensione anticipata è importante allegare, secondo il messaggio Inps n. 3249 del 4 Agosto 2017:

  • per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’INAIL.
  • Per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF).

Non è necessario presentare il modello SS3 dal medico curante. L’istanza online all’Inps è possibile inviarla gratuitamente, tramite un patronato o autonomamente con le credenziali Inps (SPID, CIE, CNS), accedendo al servizio online: domanda di prestazioni pensionistiche.