Amianto: d.Lgs.n.213/2025

Rischio amianto: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Testo Unico Sicurezza Lavoro

Con il d.Lgs. n. 213/2025 viene recepita la direttiva UE 2023/2668: nuove regole su valutazione del rischio, esposizione e sorveglianza sanitaria nel d.Lgs. n. 81/2008

Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2668, intervenendo in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del d.Lgs. 81/2008, dedicato alla protezione dei lavoratori esposti all’amianto.

La disciplina dell’amianto è, da sempre, uno dei capitoli più delicati della sicurezza sul lavoro. Non solo per la gravità dei rischi sanitari connessi all’esposizione, ma anche per la stratificazione normativa che, negli anni, ha reso complessa la gestione operativa degli obblighi a carico di datori di lavoro, coordinatori e imprese specializzate.

Amianto e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il d.Lgs. n. 213/2025

La riforma attuata dal decreto incide su definizioni, campo di applicazione, valutazione del rischio, notifiche, misurazioni, formazione, sorveglianza sanitaria e sanzioni, rafforzando l’impianto prevenzionistico e allineando il Testo Unico agli standard europei più aggiornati.

Il provvedimento è composto da 19 articoli ed è così strutturato:

  • Art. 1 – Modifica all’art. 244 (registrazione delle neoplasie correlate all’amianto)
  • Art. 2 – Modifica all’art. 246 (campo di applicazione)
  • Art. 3 – Modifica all’art. 247 (definizioni di amianto)
  • Art. 4 – Modifica all’art. 248 (individuazione della presenza di amianto)
  • Art. 5 – Modifiche all’art. 249 (valutazione del rischio)
  • Art. 6 – Modifiche all’art. 250 (notifica all’organo di vigilanza)
  • Art. 7 – Modifiche all’art. 251 (misure di prevenzione e protezione)
  • Art. 8 – Modifica all’art. 252 (misure igieniche)
  • Art. 9 – Modifiche all’art. 253 (controllo dell’esposizione)
  • Art. 10 – Modifiche all’art. 254 (valore limite di esposizione)
  • Art. 11 – Modifica all’art. 255 (operazioni lavorative particolari)
  • Art. 12 – Modifica all’art. 256 (demolizione e rimozione amianto)
  • Art. 13 – Modifiche all’art. 258 (formazione dei lavoratori)
  • Art. 14 – Modifiche all’art. 259 (sorveglianza sanitaria)
  • Art. 15 – Modifiche all’art. 260 (registro di esposizione)
  • Art. 16 – Sostituzione dell’art. 261 (patologie da amianto)
  • Art. 17 – Introduzione dell’Allegato XLIII-ter
  • Art. 18 – Modifiche all’art. 262 (apparato sanzionatorio)
  • Art. 19 – Clausola di invarianza finanziaria

Il quadro normativo di riferimento

l decreto si inserisce in un quadro normativo già consolidato, che negli anni ha definito in modo sempre più stringente la tutela dei lavoratori esposti all’amianto.

I principali riferimenti sono:

  • Direttiva 2009/148/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto;
  • d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III, che disciplina in modo organico il rischio amianto nei luoghi di lavoro;
  • Legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia;
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), per la classificazione dell’amianto come sostanza cancerogena;
  • Piano europeo di lotta contro il cancro, richiamato nel preambolo del decreto.

Il recepimento della direttiva europea non comporta una riscrittura del sistema, ma un rafforzamento mirato delle regole già presenti nel Testo Unico Sicurezza. Il legislatore interviene sui punti che, nella pratica applicativa, avevano mostrato maggiori criticità: il perimetro delle attività coinvolte, la valutazione del rischio, le modalità di controllo dell’esposizione e la gestione nel tempo delle ricadute sanitarie.

Resta centrale il divieto introdotto dalla legge n. 257/1992, ma l’attenzione si sposta sempre più sulla prevenzione del rischio residuo sul patrimonio edilizio esistente e sulla qualità delle misure tecniche e organizzative adottate.

Campo di applicazione e definizioni: un perimetro più ampio

Uno dei passaggi più significativi è la riscrittura dell’art. 246, che estende in modo esplicito l’applicazione della disciplina a:

  • manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
  • bonifica delle aree interessate;
  • attività estrattive o di scavo in pietre verdi;
  • gestione delle emergenze, anche legate a eventi naturali estremi.

Parallelamente, l’art. 247 chiarisce che tutti i silicati fibrosi elencati sono sostanze cancerogene di categoria 1A, con un richiamo diretto al regolamento CLP. È un chiarimento che rafforza, anche sul piano giuridico, l’inquadramento dell’amianto come rischio cancerogeno “puro”, senza zone grigie interpretative.

Individuazione dell’amianto e valutazione del rischio 

Le modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 213/2025 intervengono in modo coordinato sugli articoli 248 e 249 del Testo Unico, rafforzando la fase preliminare di analisi del rischio amianto prima dell’avvio dei lavori.

Prima di demolire, manutenere o ristrutturare occorre sapere se l’amianto è presente, e questa conoscenza non può essere presunta. Il datore di lavoro deve attivarsi in modo concreto, acquisendo informazioni dai proprietari e da altre fonti disponibili e, in assenza di dati attendibili, procedendo a verifiche tecniche tramite operatori qualificati, prima dell’inizio dei lavori.

Su questa base si innesta la valutazione del rischio, che non si limita più a fotografare l’esposizione, ma orienta le scelte operative.

L’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 249 afferma infatti che la rimozione dell’amianto deve avere priorità rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica, quando vi sia un rischio di esposizione. Le ipotesi di esposizione sporadica o di debole intensità restano ammesse, ma solo se la valutazione dimostra in modo chiaro il rispetto del valore limite.

Notifica e controllo dell’esposizione

Un secondo blocco centrale del decreto riguarda la gestione operativa dell’esposizione, dalla fase di notifica fino al rispetto del valore limite.

I riferimenti normativi sono:

  • art. 250 d.Lgs. 81/2008, sulla notifica all’organo di vigilanza;
  • art. 253 d.Lgs. 81/2008, sul controllo dell’esposizione;
  • art. 254 d.Lgs. 81/2008, sul valore limite di esposizione.

La notifica preventiva viene rafforzata sia nei contenuti sia nella tracciabilità nel tempo, con un documento tecnico che deve descrivere attività, quantitativi di amianto, lavoratori coinvolti, misure adottate e stato sanitario e formativo del personale. Particolarmente significativa è la previsione della conservazione quarantennale di parte della documentazione, che chiarisce come la gestione del rischio amianto non si esaurisca nel cantiere, ma si proietti nel lungo periodo.

Sul piano del controllo dell’esposizione, la misurazione delle fibre diventa parte integrante del processo valutativo e confluisce direttamente nel documento di valutazione dei rischi. È previsto un regime transitorio fino al 20 dicembre 2029, durante il quale resta ammessa la microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029 si passerà alla microscopia elettronica, includendo anche le fibre più sottili.

l valore limite di esposizione viene fissato in modo stabile a 0,01 fibre/cm³, ma cambia l’approccio in caso di superamento. La norma impone l’immediata sospensione dei lavori, l’analisi delle cause e l’adozione di misure correttive prima della ripresa delle attività, in una logica preventiva e non di gestione ex post del rischio.

Formazione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità 

L’ultimo blocco rafforza il presidio “umano” della prevenzione, intervenendo su competenze, controlli sanitari e memoria dell’esposizione.

I riferimenti sono:

  • art. 258 d.Lgs. 81/2008, sulla formazione dei lavoratori;
  • art. 259 d.Lgs. 81/2008, sulla sorveglianza sanitaria;
  • art. 260 d.Lgs. 81/2008, sul registro di esposizione;
  • art. 261 d.Lgs. 81/2008 e Allegato XLIII-ter, sulle patologie amianto-correlate.

Il percorso formativo va adattato alla mansione e, per i lavori di demolizione o rimozione, deve includere anche l’uso di attrezzature e tecnologie finalizzate al contenimento della dispersione delle fibre.

In riferimento alla sorveglianza sanitaria, viene rafforzata la periodicità dei controlli ed è esplicitata la finalità di verificare l’effettiva idoneità all’uso dei dispositivi di protezione respiratoria. Inoltre, è previsto l’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, con indicazioni per il monitoraggio sanitario nel tempo.

Chiude il cerchio la disciplina sulla tracciabilità dell’esposizione. I lavoratori esposti devono essere iscritti nei registri dedicati e i dati confluiscono nel sistema INAIL, con conservazione per quarant’anni. L’introduzione dell’Allegato XLIII-ter aggiorna e amplia l’elenco delle patologie correlate all’amianto, rendendo più chiaro il collegamento tra esposizione professionale e tutela assicurativa e sanitaria.

Operatività del decreto

Il decreto è già in vigore, fermo restando le discipline transitorie previste. Il provvedimento segna un cambio di prospettiva nella gestione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto, spostando l’attenzione sull’individuazione preventiva dei materiali e su una valutazione del rischio realmente fondata su dati tecnici, non su presunzioni.

La gestione dell’esposizione, dalla notifica alle misurazioni, deve essere tracciabile e difendibile anche a distanza di anni.

Per i tecnici della sicurezza (RSPP, coordinatori, consulenti), il provvedimento rafforza il ruolo della valutazione del rischio come parte centrale dell’intervento, da cui discende l’ammissibilità di un’attività, i limiti operativi e le misure adottabili.

Per le imprese, soprattutto quelle che operano sul costruito, diventa essenziale investire su formazione mirata, procedure operative aggiornate e corretta gestione documentale. Un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dall’adempimento formale alla qualità della prevenzione effettiva, anche alla luce della priorità assegnata alla rimozione dell’amianto.