Amianto nella Marina, oltre 860mila euro alla famiglia di un militare morto di mesotelioma
Diciannove anni di servizio nella Marina Militare, l’esposizione all’amianto durante l’attività di elettricista e, molti anni dopo, la diagnosi di mesotelioma pleurico. È la storia di C.C., riconosciuto vittima del dovere e morto nel 2020. Il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado il Ministero della Difesa a risarcire la moglie e i due figli per oltre 860mila euro. La sentenza è stata impugnata.
Diciannove anni al servizio della Marina
Quasi diciannove anni trascorsi nella Marina Militare come sottufficiale con mansioni di elettricista, lavorando in ambienti nei quali era presente amianto. Poi, a distanza di anni, la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno e un lungo percorso di cure, durato più di cinque anni, fino alla morte nell’ottobre del 2020.
È la vicenda di C.C., originario di Napoli e successivamente trasferitosi con la famiglia a Valmontone, al centro di una sentenza con cui il Tribunale di Roma ha accertato in primo grado la responsabilità del Ministero della Difesa e disposto un risarcimento complessivo di oltre 860mila euro in favore della moglie M.A. e dei due figli.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione.
L’esposizione all’amianto durante il servizio
Nel corso della sua carriera C.C. aveva prestato servizio in diverse unità e strutture della Marina, tra cui Mariscuole, Marinaluna, Marispedal e Maricentro.
Il suo lavoro consisteva nel controllo, nella riparazione e nella manutenzione degli impianti elettrici e della relativa componentistica. Secondo quanto ricostruito nel giudizio, proprio durante lo svolgimento di queste attività il militare sarebbe entrato ripetutamente in contatto con polveri e fibre di amianto presenti nei materiali utilizzati per la coibentazione e l’isolamento degli impianti e degli ambienti.
La sentenza ricostruisce un’esposizione protratta nel tempo e rileva che non sarebbe stata fornita la prova dell’adozione di misure adeguate a proteggere il militare dal rischio.
La diagnosi e il riconoscimento come vittima del dovere
primi sintomi della malattia comparvero nei primi mesi del 2015. Il 6 marzo dello stesso anno arrivò la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno.
Da quel momento C.C. affrontò un percorso terapeutico durato oltre cinque anni, fino al decesso nell’ottobre del 2020.
Il legame tra la patologia e il servizio prestato nella Marina Militare era stato riconosciuto quando C.C. era ancora in vita: nel 2018 gli era infatti stato attribuito lo status di vittima del dovere.
Dopo la sua morte, la moglie M.A. e i figli C.E. e C.C. hanno intrapreso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita del loro congiunto.
Il Tribunale: oltre 860mila euro alla famiglia
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, condannando il Ministero della Difesa al pagamento di oltre 860mila euro complessivi, oltre agli interessi previsti dalla decisione.
Il giudice ha riconosciuto il danno subito dalla moglie e dai figli per la perdita del familiare e, nel caso della vedova, anche il pregiudizio economico conseguente al venir meno del contributo che il marito avrebbe continuato ad assicurare alla famiglia.
La vicenda rappresenta uno dei casi nei quali il tema dell’esposizione all’amianto durante il servizio nelle Forze Armate si intreccia con quello della tutela dei militari e dei loro familiari.
Amianto, vigile del fuoco riconosciuto vittima dovere ma i ministeri si oppongono
Esposto all’amianto durante tutta la carrier, il vigile del fuoco è morto per mesateliona nel 2023
Prima l’esposizione all’amianto durante il servizio militare nell’Esercito, poi quella subita nei quasi quarant’anni trascorsi nei Vigili del Fuoco di Catania. Una doppia esposizione al cancerogeno che, secondo il Tribunale di Catania, ha contribuito in maniera determinante all’insorgenza del mesotelioma pleurico che ha provocato la morte a 72 anni del catanese C.R.L.M.. La sentenza, spiega l’Osservatorio nazionale Amianto (Ona), lo aveva equiparato a vittima del dovere e condannato il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno a pagare i benefici alla vedova, ma i due dicasteri hanno impugnato la decisione del giudice.
Il primo periodo ricostruito dal Tribunale risale al servizio militare di leva durante il quale come «marconista carro» operò anche all’interno dei mezzi militari. La sentenza richiama l’utilizzo, durante le esercitazioni, di dotazioni contenenti amianto e la presenza del minerale negli ambienti, negli apparati radio, nei mezzi di trasporto e in altre componenti utilizzate all’epoca. Per i successivi 40 anni L.M. lavorò infatti presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, inizialmente nell’Ufficio rimessa, e successivamente nelle attività di riparazione e manutenzione di veicoli e attrezzature tecniche.
Malato di mesotelioma si suicida, il giudice: “La diagnosi ha contribuito alla morte”
Il Tribunale del Lavoro di Bologna accoglie il ricorso del figlio di un lavoratore. Inail condannata a riconoscere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario
Una diagnosi di mesotelioma pleurico maligno, il progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e psicologiche e, infine, il suicidio. Tra la malattia professionale legata all’esposizione all’amianto e la morte del lavoratore esiste un nesso causale, o quantomeno concausale. A stabilirlo è una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, che ha condannato l’Inail a riconoscere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario. A rendere nota la decisione sono Afeva Emilia-Romagna, l’Associazione familiari e vittime amianto, e il Patronato Inca-Cgil di Bologna.
Il mesotelioma riconosciuto come malattia professionale
La vicenda riguarda un lavoratore che durante la propria attività professionale era stato esposto alle fibre di amianto. La ricostruzione della sua storia lavorativa aveva già portato al riconoscimento del mesotelioma pleurico come malattia professionale e alla conseguente rendita Inail. Dopo la morte dell’uomo per suicidio, però, l’istituto aveva respinto la richiesta di rendita presentata dai superstiti. Alla base del diniego c’era la valutazione secondo cui il gesto dell’uomo avrebbe interrotto il nesso causale tra la patologia professionale e il decesso. Una ricostruzione contestata dal figlio del lavoratore, che si è rivolto al giudice sostenendo che proprio la diagnosi e le conseguenze della malattia avessero determinato un grave decadimento fisico e psichico, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della vita.
Dopo la diagnosi il crollo psicofisico
Nel ricorso sono stati ricostruiti anche gli ultimi mesi di vita dell’uomo. Secondo quanto riferiscono Afeva e Inca, prima della diagnosi il lavoratore era una persona “attiva e vitale”. Con la scoperta del mesotelioma sarebbe invece iniziato un rapido deterioramento delle sue condizioni, accompagnato da dolore severo, allucinazioni, depressione e pensieri di auto-soppressione. Elementi sui quali il Tribunale ha fondato la propria decisione, prendendo in considerazione la documentazione medica, la dichiarazione dello psicologo che aveva seguito il paziente e le testimonianze raccolte tra familiari e conoscenti.
Per il giudice il suicidio non interrompe il nesso causale
Il punto centrale della sentenza riguarda proprio il rapporto tra la malattia e il suicidio. Il giudice richiama il principio della cosiddetta “causalità umana”: per stabilire se il collegamento tra una causa e un evento sia stato interrotto occorre verificare se sia intervenuto un fattore anomalo, eccezionale e imprevedibile. Nel caso esaminato, il suicidio non è stato considerato un evento estraneo alla patologia, ma una conseguenza della grave sofferenza fisica e psichica provocata dal mesotelioma. La malattia professionale è stata quindi riconosciuta come causa, o almeno come concausa, della morte. Da qui la condanna dell’Inail a versare al figlio del lavoratore la rendita spettante al coniuge superstite, calcolata dal giorno successivo alla morte dell’uomo fino al decesso della vedova, oltre all’assegno funerario e alle spese di giudizio.