Amianto :Sentenze

Danno da amianto del lavoratore: no alla manleva del Ministero

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14814/2026, ha chiarito che, in caso di patologia professionale del lavoratore riconducibile alla precedente gestione commissariale ferroviaria, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi risponde delle obbligazioni risarcitorie, senza poter invocare la manleva o la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando quest’ultimo abbia svolto un mero ruolo di finanziatore.

Il caso

La controversia traeva origine dall’azione proposta dagli eredi di un lavoratore impiegato nel settore del trasporto ferroviario locale, deceduto a seguito di una patologia tumorale. Gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità datoriale della società subentrata alla gestione commissariale governativa e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis.

Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettava le eccezioni della società convenuta e la condannava al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Corte d’appello confermava la legittimazione passiva della società, ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla gestione commissariale governativa. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondata, la domanda di manleva o di responsabilità solidale proposta verso il Ministero.

Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La manleva del Ministero e le preclusioni processuali

La Cassazione ha escluso che sulla domanda di manleva o di responsabilità solidale del Ministero si fosse formato un giudicato interno implicito.

La questione, rimasta assorbita in primo grado, è stata esaminata dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta tardiva e comunque infondata. Secondo la Suprema Corte, tale conclusione è corretta: l’eccezione o domanda di manleva, se già proponibile nel corso del giudizio, non può essere introdotta tardivamente nelle note conclusionali.

La Corte ha quindi confermato che il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo anche quando sia stata disposta la chiamata in causa del terzo.

Il subentro nei rapporti della gestione commissariale

Sul piano sostanziale, il punto centrale dell’ordinanza riguarda gli effetti del subentro della società nei rapporti della gestione commissariale governativa.

La Cassazione ha confermato che la società subentrante è succeduta nelle situazioni attive e passive della precedente gestione, comprese quelle relative al personale dipendente. Ne consegue che anche le obbligazioni risarcitorie connesse alla patologia professionale del lavoratore restano imputabili alla società.

Non rileva, in senso contrario, che la patologia avesse natura progressiva e che la sua origine si collocasse in un periodo anteriore al subentro, poiché la vicenda dannosa si era conclusa dopo il trasferimento dei rapporti alla società.

Perché è esclusa la responsabilità del Ministero

La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel nuovo assetto conseguente alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, il Ministero non conservava un ruolo gestionale diretto rispetto al rapporto di lavoro. La sua posizione era limitata a quella di finanziatore, anche con riferimento alla copertura di eventuali disavanzi.

Da ciò la Cassazione ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità solidale del Ministero e, quindi, anche della possibilità per la società di ottenere la manleva.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

In tema di patologia professionale del lavoratore già addetto a servizio ferroviario gestito in regime commissariale, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale risponde delle obbligazioni risarcitorie verso gli eredi del dipendente; non sussiste responsabilità solidale né obbligo di manleva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove questo abbia avuto, nel nuovo assetto organizzativo, un ruolo di mero finanziatore e non di gestore diretto del rapporto

Morte del lavoratore per amianto, la rendita INAIL non riduce il danno da perdita parentale

A partire dal caso di morte del lavoratore per amianto, la Corte di Cassazione ha precisato che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa solamente in presenza di poste identiche, cioè quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee (Cass. Civ., ord. n. 2624 del 06/02/2026).

La vicenda

Un lavoratore portuale decedeva a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto mentre svolgeva la sua attività lavorativa. I familiari superstiti adivano le vie legali ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale a causa della morte del lavoratore per amianto.

Il Tribunale condannava l’Autorità Portuale al risarcimento dei danni, ma detraeva dall’importo liquidato una somma pari alla rendita INAIL spettante ai superstiti, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall’indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.

I giudici di merito accoglievano solo in parte il gravame proposto dai parenti del lavoratore deceduto, rideterminando il danno mediante applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 e correggendo la liquidazione su alcuni aspetti.

Altresì, confermavano la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita del rapporto parentale e rigettavano la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sugli importi liquidati dalla data dell’accaduto fino al saldo.

Il ricorso in Cassazione e la censura

I familiari del dipendente deceduto si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell’art. 1223 c.c.

Nello specifico, eccepivano l’arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale, e censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.

Le valutazioni della Suprema Corte

La Cassazione dava ragione ai ricorrenti specificando che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato il danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale e che, al contrario, i due pregiudizi sono del tutto distinti.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, mentre idanno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che protegge l’interesse all’intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, la rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.

Il Supremo Consesso richiamava consolidato principio di legittimità, secondo il quale la detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solamentenel caso in cui entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogeneiDal momento che la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, la stessa non può essere sottratta al relativo risarcimento.

La pronuncia della Corte di Cassazione

I giudici di piazza Cavour concludevano affermando che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa esclusivamente in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.

Amianto sui traghetti delle Fs, Rfi condannata per la morte di un ferroviere: risarcita la famiglia

 I giudici hanno riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore di Civitavecchia, deceduto nel 2017 per un mesotelioma causato dall’esposizione alle fibre di amianto sui traghetti ferroviari del Tirreno. Disposto un risarcimento di oltre 85mila euro per vedova e figli.