Archivi categoria: Sentenze

Amianto : Sentenze

Palermo, il Comune deve risarcire con 2 milioni di euro i familiari dell’operaio morto per l’amianto

Le sentenze del giudice del lavoro e del tribunale civile riconoscono il nesso causale per l’uomo che ha lavorato dal 1990 al 1996 nel cantiere municipale di via Tiro a Segno alla manutenzione delle cisterne

comune di Palermo dovrà risarcire con quasi due milioni di euro i familiari di un operaio municipale deceduto a causa dell’esposizione prolungata all’amianto. La vittima ha lavorato dal 1990 al 1996 presso il cantiere comunale di via Tiro a Segno, occupandosi della manutenzione di cisterne e recipienti idrici installati in scuole e uffici pubblici, manufatti realizzati all’epoca quasi esclusivamente in eternit.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla diagnosi di «mesotelioma pleurico maligno» ricevuta dall’uomo nel 2005, patologia che l’Inail ha ufficialmente riconosciuto come malattia professionale. Dopo una lunga battaglia contro il male, il dipendente è scomparso nel 2017 all’età di 53 anni. I familiari, assistiti dall’avvocato Lucia Linda Giglia, hanno intrapreso due distinti percorsi legali per ottenere giustizia.

La prima decisione è arrivata dal giudice del lavoro Dante Martino, che ha condannato l’amministrazione comunale a risarcire la moglie e i figli della vittima con circa 500 mila euro a titolo di danno biologico. Successivamente, la terza sezione civile del tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Cinzia Ferreri, ha emesso una seconda sentenza che impone al Comune un ulteriore risarcimento di un milione e mezzo di euro in favore dei parenti, inclusi i fratelli del lavoratore. Complessivamente, l’ente locale dovrà sborsare una cifra vicina ai due milioni di euro per le responsabilità legate alla mancata tutela della salute del dipendente.

Amianto:Sentenze

Amianto, maxi condanna a Ministero Interno: oltre un milione a familiari vigile fuoco spezzino (rassegna stampa).

Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire con circa un milione di euro la famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia morto a causa dell’esposizione professionale all’amianto. La giudice Valentina Cingano ha riconosciuto un’esposizione massiccia, continuativa e non occasionale, avvenuta non solo durante gli interventi, ma anche nelle attività quotidiane e di addestramento.

È emerso che per anni sono stati utilizzati dispositivi di protezione contenenti amianto (tute, guanti, coperte, maschere) senza adeguata informazione sui rischi. La sentenza riconosce il risarcimento anche ai nipoti del lavoratore, sottolineando la gravità del danno.

Palermo | Amianto e vittime del dovere, svolta sui diritti degli orfani: la Corte d’Appello dà ragione a Fabio Barone

Con la sentenza del 22 gennaio è stato applicato il principio delle sezioni unite: stop alla discriminazione degli orfani non a carico fiscale

Importante decisione della Corte d’Appello di Palermo in materia di tutela dei familiari delle vittime del dovere.

Con una sentenza pronunciata il 22 gennaio 2026, la sezione lavoro ha accolto l’appello di Fabio Baronefiglio della vittima del dovere Biagio Baronedeceduto per un carcinoma renale causato dall’esposizione a sostanze cancerogene e tossico nocive, riconoscendo il diritto ai benefici previsti dalla legge anche in assenza del requisito del carico fiscale e condannato il ministeri della Difesa e dell’Interno a riconoscere le provvidenze economiche spettanti agli orfani di vittime del dovere, superando una interpretazione restrittiva che per anni ha escluso numerosi familiari da tali tutele.

Barone, trapanese di 34 anni, rimasto orfano a 27, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa speciale a tutela dei familiari dei servitori dello stato deceduti in servizio.

La sua domanda era stata inizialmente respinta sul presupposto che non fosse fiscalmente a carico del padre al momento del decesso. La Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani riconoscendo che la condizione del carico fiscale non può essere utilizzata per negare diritti che la legge riconosce agli orfani in quanto tali.

Amianto : Sentenze

Operai uccisi dall’amianto, chiesta la condanna per gli ex dirigenti Fincantieri

La procura generale di Palermo ha chiesto la condanna a un anno di Giuseppe Cortesi, ex dirigente di Fincantieri accusato di omicidio colposo nel processo sui decessi per esposizione all’amianto degli operai di Fincantieri di Palermo. Inizialmente il processo riguardava 10 decessi e 5 casi di lesioni gravissime.

Il procedimento, nel 2018, aveva portato alla condanna di Cortesi e del coimputato, Antonino Cipponeri. In appello entrambi erano stati assolti, ma la Cassazione ha annullato la sentenza rinviando a una nuova sezione della corte. La procura generale aveva impugnato la sola posizione di Cortesi, da qui la richiesta di condanna solo a suo carico. L’affermazione della responsabilità penale di entrambi gli ex dirigenti è stata chiesta, invece, dal legale delle parti civili, le famiglie degli operai morti e la Fiom, l’avvocato Fabio Lanfranca.

Quello per cui è stata pronunciata la requisitoria è solo uno delle decine di processi per le morti da amianto alla Fincantieri di Palermo. Le prime iscrizioni nel registro degli indagati degli ex dirigenti (erano tre, nel frattempo uno è morto) risalgono al 2001. La prima sentenza di condanna, unica definitiva, è stata emessa nel 2010 ed è passata in giudicato nel 2014. Sono ancora pendenti, alcuni in appello dopo rinvio dalla Cassazione, almeno altri 13 procedimenti per lesioni e omicidi colposi, reati nella stragrande maggioranza dei casi già prescritti.

Palermo, la strage dell’amianto: centinaia di morti e solo un processo chiuso

Una strage silenziosa durata decenni con centinaia di vittime, decine di procedimenti penali, uno solo concluso con sentenza definitiva. Se fosse possibile rappresentare con un unico esempio i problemi della giustizia italiana basterebbe citare il caso degli operai morti alla Fincantieri di Palermo. Avere un numero esatto dei decessi è molto complicato perchè il tempo di latenza delle malattie contratte con l’inalazione e il contatto con l’amianto usato nella costruzione delle navi è lunghissimo e le patologie possono manifestarsi anche dopo 30 anni. Ma da una stima, che non tiene conto dei casi del tempo in cui non esisteva neppure il sospetto del nesso causale tra esposizioni all’amianto e l’insorgere delle malattie, dal 1990 a perdere la vita o ad
ammalarsi di patologie gravemente invalidanti come l’asbestosi, nello stabilimento del capoluogo, sarebbero state oltre 220 persone.

Le prime iscrizioni nel registro degli indagati dei tre ex dirigenti di Fincantieri che si sono succeduti nel tempo, Antonino Cipponeri, Giuseppe Cortesi e Luciano Lemetti (quest’ultimo nel frattempo è deceduto), sono del 2001. Il primo processo si è concluso con condanne severe e riconoscimento di provvisionali alle vittime o ai loro familiari nel 2010 e ormai ha il suggello della Cassazione, un passaggio fondamentale per poter intraprendere l’azione civile di risarcimento del danno.

Tutti gli altri procedimenti – 14 al momento – sono ancora pendenti tra condanne in primo grado sconfessate in appello e annullamenti in Cassazione di sentenze che sostenevano, nonostante autorevoli perizie e testimonianze di centinaia di operai, che alla Fincantieri di Palermo l’amianto non si usava più dal 1981. Poi ci sono stati cambi di giudici che hanno comportato l’azzeramento dei processi e rinvii vari: ordinaria amministrazione per la giustizia italiana che si è tradotta in mancate risposte per le vittime e nella prescrizione di tutti i reati di lesioni.

«Nonostante si sia tentato di dire il contrario, anche in sentenza, è ormai assodato che alla Fincantieri di Palermo c’è stato uno straordinario inquinamento ambientale per anni», dice l’avvocato Fabio Lanfranca che ha difeso le famiglie di decine di vittime e la Fiom. «Mi preme sottolineare – dice il legale – un dato positivo: pur se in tempi lunghi, una risposta dalla
giustizia c’è stata sia in termini di accertamento delle responsabilità penali che in termini di riconoscimento delle provvisionali per le vittime».

Ma restano i numeri: sono ancora centinaia le parti civili che non hanno avuto una risposta definitiva dalla giustizia. Ad esempio uno dei primi processi, concluso in primo grado nel 2015, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione è ancora davanti alla corte d’appello. Stessa cosa per quello recentemente discusso dalla procura generale che ha chiesto la condanna a un anno solo di Cortesi (la parte civile ha chiesto anche quella di Cipponeri). E sparsi ancora tra il tribunale e l’ufficio gip di Palermo si contano ancora 12 procedimenti.

Amianto : Sentenze

Amianto in aeroporto: Tar condanna ministero a risarcire maresciallo dell’aeronautica

Accertata l’esposizione prolungata anche su basi e aeroporti militari a Guidonia e Pratica di Mare

Il Tar del Lazio ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell’aeronautica militare Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell’amministrazione per l’esposizione prolungata e non protetta all’amianto durante il servizio. Il tribunale ha accertato che l’amianto era utilizzato in modo diffuso e indiscriminato non solo sugli aeromobili, ma anche nelle infrastrutture e negli aeroporti militari, determinando gravi conseguenze sulla salute del militare.

La sentenza

Nicola Panei risiede a Fara Sabina (Rieti), è tra i fondatori dell’Osservatorio Nazionale Amianto ed è componente del comitato direttivo nazionale fin dalla sua costituzione. Secondo la decisione del tribunale l’uomo – in servizio nell’aeronautica militare per 27 anni – è stato esposto continuativamente a fibre di amianto senza che fossero adottate adeguate misure di prevenzione e protezione, accertando la violazione dell’obbligo di tutela della salute del lavoratore da parte del ministero della Difesa. L’esposizione è avvenuta sia tramite indumenti e dispositivi contenenti amianto, sia per la presenza del materiale negli aeromobili e nelle strutture militari, comprese le coperture degli edifici aeroportuali.

Aeroporti di Guidonia e Pratica di Mare

Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e le patologie diagnosticate, in particolare asbestosi, broncopneumopatia cronico-ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva reattiva. La decisione riveste un rilievo particolare perché individua specifici luoghi di servizio contaminati della regione Lazio, tra cui l’aeroporto militare di Pratica di Mare e quello di Guidonia, dove Panei ha prestato servizio fino al congedo confermando la presenza strutturale dell’amianto nelle basi operative dell’aeronautica.

Risarcimento del danno

E’ stato riconosciuto al militare il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in oltre 33.000 euro, oltre interessi, e la Difesa dovrà pagare le spese processuali. “E’ un primo punto di svolta dopo quasi vent’anni di battaglia legale, una decisione di grande rilievo, che sancisce la fondatezza di quanto l’ONA denuncia da tempo. Tuttavia, non possiamo non rilevare come l’importo del risarcimento risulti irrisorio se rapportato alla compromissione della salute, alle sofferenze fisiche e psicologiche patite e al rischio concreto di ulteriori e più gravi evoluzioni patologiche – dichiara Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto e legale del maresciallo -. Questa decisione rappresenta sì un passo importante, ma conferma quanto sia ancora lunga la strada per un pieno riconoscimento dei diritti delle vittime dell’amianto nelle forze armate

Militare fa causa alla Marina: “A contatto con l’amianto”. Riconosciuta l’infermità

Una battaglia con lo Stato durata 10 anni, alla fine la Corte dei Conti gli concede la pensione privilegiata per una patologia legata all’esposizione.

Ancona, 19 gennaio 2026 – Aveva servito lo Stato in divisa, a bordo delle navi della Marina militare. Anni trascorsi tra sale macchine, tubazioni coibentate, locali tecnici dove l’amianto era parte dell’arredamento. Non dichiarato, non segnalato. Solo fibre invisibili. Poi la malattia. E una seconda guerra, senza uniforme. È la storia di un ex militare che ha combattuto per oltre dieci anni contro lo stesso Stato che aveva servito, armato solo di cartelle cliniche, referti e pazienza. Una lunga battaglia amministrativa, fatta di dinieghi e silenzi, culminata solo ora in sede giudiziaria: la Corte dei Conti delle Marche ha riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria (Tabella A) per una patologia riconducibile all’esposizione professionale a fibre di amianto durante il servizio in Marina militare. E il Ministero della Difesa ne esce sconfitto.

Congedato nel 1997, l’ex militare aveva prestato servizio per anni su unità navali dove l’amianto era diffusamente utilizzato: coibentazioni, tubazioni, apparati tecnici. All’epoca nessun allarme, nessuna protezione specifica. Solo un’esposizione costante che, come spesso accade, presenta il conto a distanza di tempo. Quando nel 2014 chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione della pensione privilegiata, inizia il calvario. Dopo un iter durato anni, nel 2017 il Ministero della Difesa chiude la pratica: per l’Amministrazione l’infermità accertata non sarebbe ascrivibile ad alcuna categoria pensionistica, ritenuta di modesta entità. Passano gli anni, la salute non migliora, ma il diniego resta.

Fino al 2024, quando l’ex militare decide di giocare l’ultima carta e porta tutto davanti alla Corte dei Conti, chiedendo una valutazione indipendente. È la consulenza tecnica d’ufficio a ribaltare la ricostruzione ministeriale. La diagnosi corretta viene individuata in una pneumopatia asbesto-correlata con ispessimenti sub-pleurici, accompagnata da un danno anatomico e funzionale permanente, non migliorabile, direttamente collegato all’esposizione professionale all’amianto durante il servizio in Marina militare. La Corte accoglie così parzialmente il ricorso e riconosce il diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, smentendo la linea del Ministero.

Ma nella sentenza c’è anche una postilla amara: la prescrizione quinquennale sui ratei arretrati. Una parte delle somme maturate è andata perduta per il tempo trascorso tra i dinieghi amministrativi e il ricorso giudiziario. Il Ministero della Difesa dovrà comunque corrispondere i ratei maturati entro il quinquennio precedente al deposito del ricorso, oltre a 1.500 euro di spese legali.

«L’amianto portato in casa dalle divise»: il Ministero dell’Interno condannato a risarcire la moglie tarantina di un militare

Riconosciuta una contaminazione domestica indiretta, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro del marito, invalido al 100% per l’esposizione all’amianto

Il tribunale civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore della moglie del luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Lo rende noto l’Osservatorio nazionale amianto (Ona). Disposto un risarcimento di oltre 65 mila euro.

Entrambi sono attualmente residenti a Taranto – si legge in una nota -. Il giudice ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna». L’Ona aggiunge che «il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità della Difesa per non aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei militari e, indirettamente, dei loro familiari. Nella motivazione, il giudice richiama in modo esplicito il principio della “contaminazione domestica», evidenziando come la letteratura scientifica riconosca da tempo casi di asbestosi proprio nelle mogli dei lavoratori esposti all’amianto, contaminate tramite il contatto con gli abiti da lavoro.

Amianto : Sentenze

Una sentenza che parla chiaro: l’amianto non è un destino, è una responsabilità

Non è solo una condanna economica. È una sentenza che fa giurisprudenza, che scolpisce nero su bianco ciò che per anni è rimasto confinato nelle denunce dei lavoratori e nei dossier degli esperti: l’amianto nei traghetti ferroviari delle Ferrovie dello Stato era presente, pericoloso e conosciuto. Il Tribunale di Messina lo afferma senza esitazioni, riconoscendo il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la morte di un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, deceduto per mesotelioma pleurico.
Il cuore della decisione sta tutto lì: il giudice accerta la responsabilità datoriale. Non una colpa generica, non un rischio inevitabile, ma una violazione precisa e documentata degli obblighi di tutela imposti dall’articolo 2087 del Codice civile. La sentenza afferma che l’azienda non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere il lavoratore, pur in presenza di un rischio noto e scientificamente accertato da tempo.
È questo il passaggio che segna un punto di non ritorno. Il Tribunale non si limita a constatare la malattia e il decesso, ma ricostruisce il contesto lavorativo, le mansioni svolte, la durata dell’esposizione, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione. Vent’anni di servizio sui traghetti ferroviari, tra il 1977 e il 2001, in ambienti contaminati da fibre di amianto: un’esposizione continua, sistematica, incompatibile con qualsiasi concetto moderno di sicurezza sul lavoro.

La sentenza è netta anche sul piano probatorio. Il mesotelioma pleurico viene ricondotto in modo diretto all’esposizione professionale, senza margini di ambiguità. Il nesso causale è riconosciuto in maniera piena, respingendo implicitamente quella strategia difensiva che per decenni ha tentato di diluire le responsabilità, attribuendo la malattia a concause generiche o a fattori extra-lavorativi.
Il risarcimento disposto – circa 1,2 milioni di euro agli eredi – non è solo una cifra. È la traduzione economica di una colpa giuridica accertata, che tiene conto sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali, riconoscendo l’impatto devastante della malattia sull’intero nucleo familiare. Moglie e figli non vengono trattati come comparse, ma come soggetti lesi da una condotta aziendale omissiva.
Ancora più rilevante è il valore sistemico della pronuncia. Il giudice inserisce questa vicenda in un quadro più ampio, coerente con precedenti analoghi, rafforzando un orientamento giurisprudenziale che riconosce l’amianto come rischio strutturale e non accidentale in determinati contesti lavorativi. Non si tratta di un errore isolato, ma di una gestione storicamente inadeguata della sicurezza.
Questa sentenza, dunque, fa memoria. Smonta la narrazione dell’inevitabilità, rompe il silenzio che ha protetto per troppo tempo le grandi strutture industriali, restituisce centralità alla tutela della persona che lavora. Arriva tardi, come spesso accade nelle cause da amianto, ma arriva con parole chiare, difficili da aggirare.
E proprio per questo pesa. Pesa sul presente e sul futuro di RFI e di tutte le aziende che hanno ereditato un passato fatto di esposizioni taciute. Pesa come monito: la giustizia può essere lenta, ma quando arriva non ammette più rimozioni. Qui non c’è un destino crudele, c’è una responsabilità accertata. E una sentenza che lo dice, finalmente, senza più sconti.

Amianto : Sentenze

La sentenza del Tribunale. Elettricista morto per amianto. Maxi risarcimento dal ministero

L’uomo, deceduto nel 2023, aveva lavorato per decenni nelle officine dell’Arsenale spezzino. Riconosciuto dal giudice Viani un ristoro di oltre 650mila euro alla vedova e alle due figlie.

Ha lavorato nell’Arsenale militare della Spezia per trentadue anni, la gran parte dei quali spesi come elettricista circuitista e installatore, a stretto contatto con materiali contenenti amianto. Un killer silenzioso che ha presentato il conto diversi decenni dopo, con il decesso dell’uomo – avvenuto a causa di mesotelioma pleurico – risalente all’estate di tre anni fa. Una morte per la quale il Tribunale civile della Spezia ha condannato lo stato a risarcire la vedova e le figlie dell’uomo, con oltre 650mila euro, ravvisando responsabilità del datore di lavoro in ordine alla mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell’ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell’uso del materiale killer nelle officine dell’arsenale militare spezzino. “La nocività dell’ambiente di lavoro si deve quindi ritenere certa” si legge nella sentenza del giudice Marco Viani, arrivata al termine di un’istruttoria in cui è stata svolta anche una consulenza tecnica medico legale che ha accertato la correlazione tra il decesso e l’esposizione all’amianto dell’elettricista, addetto alla riparazione e installazione di impianti edapparecchiature elettroniche a bordo delle navi della Marina militare. “È stato esposto a rischio ambientale per inalazioni di polveri di amianto, durante i lavori di coibentazione eseguiti da altre maestranze. Pertanto il rischio lavorativo è certo ed ampiamente documentato. La diagnosi di mesotelioma pleurico era certa, ed è possibile affermare che la neoplasia era correlata all’esposizione all’amianto in forma diretta ed ambientale presso l’Arsenale della Spezia, e che la causa dell’exitus è sicuramente correlata al mesotelioma pleurico”. Non solo. Nella sentenza il giudice Viani ha evideziato che il datore di lavoro nel corso della causa “si è limitato a svolgere argomentazioni astratte sull’assenza, all’epoca dei fatti, di normative specifiche sulla prevenzione dei rischi da inalazione di fibre di amianto e sull’inesistenza di dispositivi idonei a prevenire la malattia, che però, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale, si devono ritenere prive di pregio”. Per questo motivo il ministero è stato condannato a risarcire con 225.824,67 la vedova e con 210.180,67 e 218.002,67 euro le due figlie dell’uomo.

Amianto:Sentenze

Amianto, morte di un militare siciliano: condannato il Ministero

PALERMO – Diventa definitiva la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Ministero della Difesa per la morte di BB, macchinista ed elicotterista dell’Aeronautica militare originario di Comiso (Ragusa), deceduto nel 2019 a 60 anni per un carcinoma renale provocato dall’esposizione all’amianto durante il servizio.

La decisione, resa nota dall’Osservatorio nazionale amianto presieduto da Ezio Bonanni, riconosce la responsabilità della Difesa per non aver adottato adeguate misure di protezione nonostante, già dagli anni ’80, fossero disponibili normative europee e standard di sicurezza specifici.

BB, arruolatosi a 19 anni, aveva svolto gran parte della carriera all’aeroporto di Trapani Birgi, tra manutenzione dei motori e attività di volo. Il Ministero aveva già riconosciuto l’esposizione all’amianto come “dipendente da causa di servizio”.

Secondo il giudice, la prolungata esposizione a fibre di amianto e ad altre sostanze tossiche – idrocarburi, solventi clorurati, radiazioni, campi elettromagnetici e uranio impoverito – è stata determinante nell’insorgenza della malattia.

Alla moglie MC e ai figli FB e AB è stato assegnato un risarcimento complessivo superiore ai 900 mila euro, cui seguirà una liquidazione separata per i danni subiti dal militare in vita.

Amianto : Sentenze

Rocco Gatto morto per amianto in marina militare: familiari risarciti dopo 18 anni con 950mila euro

Residente a Monterotondo morì nel 2007 dopo aver prestato servizio sulle navi come elettromeccanico e cannoniere. L’Osservatorio Amianto: “Vittoria dolorosa ma significativa”

Risarciti dopo quasi venti anni. Dopo diciotto anni dalla morte di Rocco Gerardo Gatto, la giustizia riconosce la verità: fu l’amianto, respirato durante il servizio nella marina militare a ucciderlo. Con sentenza passata in giudicato in questi giorni, la seconda sezione civile del tribunale di Roma ha condannato il ministero della Difesa a risarcire moglie e figli dell’uomo per un totale di circa 950.000 euro, compresi interessi e spese legali. Una vittoria dolorosa, ma significativa, per la famiglia e per l’Osservatorio nazionale amianto, che da anni assiste le vittime di esposizioni in ambito militare.

Arruolato in marina nel 1952

Arruolato nella marina militare nel 1952, Rocco Gerardo Gatto, prestò servizio fino al 1958 come elettromeccanico e cannoniere a bordo di unità navali e in strutture fortemente contaminate da fibre di amianto. Nel 2006 l’uomo, residente a Monterotondo (comune della provincia nord di Roma), ricevette la diagnosi di mesotelioma pleurico e morì l’anno successivo, a soli 72 anni. La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato l’esposizione prolungata e l’evidente nesso causale con la patologia tumorale. Il tribunale ha stabilito che il ministero della Difesa non mise in atto le necessarie misure di protezione per tutelare la salute del personale, sebbene la pericolosità dell’amianto fosse già nota all’epoca.

Bonifica dei siti contaminati

“È l’ennesima conferma di un dramma silenzioso che ha colpito centinaia di militari italiani – commenta l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto e difensore dei familiari -. Il Ministero deve ora avviare una sorveglianza sanitaria per tutti coloro che hanno servito nel passato e completare la bonifica dei siti contaminati. Ogni nuova sentenza ricorda che la prevenzione mancata si paga con la vita delle persone”.

Il giudice ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale: a testimonianza della gravità del danno affettivo e umano provocato dalla morte di Rocco Gerardo Gatto, alla moglie e ai figli andrà un risarcimento importante, che vale più come atto di giustizia e riconoscimento del dolore che come compensazione economica. L’importo complessivo, pari a quasi un milione di euro, restituisce almeno in parte la dignità negata per anni a questa famiglia.

Morti per amianto in marina

Questa nuova condanna contro il ministero della Difesa si aggiunge alle numerose già ottenute dall’Ona, che da anni chiede bonifiche, controlli sanitari e giustizia per le vittime dell’amianto nelle forze armate. Altri risarcimenti erano stati ottenuti nel giugno di quest’anno dai familiari di un ufficiale della marina di Roma scomparso a causa di un mesotelioma pleurico contratto durante il servizio. Nel settembre 2024 l’Ona permise ai familiari di un altro militare della marina di Albano Laziale di ottenere un risarcimento dal ministero della Difesa di 195mila euro.

Centinaia di morti per amianto

L’Osservatorio nazionale amianto denuncia già nel lontano 2015 l’impressionante numero di casi di malattie correlate tra coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare Italiana: almeno 570 casi di mesotelioma accertati. “Quello che succede in Italia con le stragi silenziose dell’amianto è una ferita aperta. Non solo per le tonnellate ancora da smaltire, ma soprattutto per i tanti orfani che ha lasciato che devono lottare con lunghissime cause giudiziarie per il riconoscimento di un diritto sacrosanto”, il commento dall’Ente che lotta da anni contro la fibra killer presente ancora oggi in troppe costruzioni.

Amianto: nuovi limiti per mc

Esposizione dei lavoratori all’amianto: ok al decreto che abbassa limite da 100mila a 2mila fibre per mc

Via libera preliminare del Consiglio dei Ministri al D.Lgs. di recepimento della direttiva UE 2023/2668

Rafforzare in modo significativo la protezione dei lavoratori esposti all’amianto. È questo l’obiettivo del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 (che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione di mercoledì 8 ottobre. 

Il limite di esposizione scende da 100.000 a 2.000 fibre per mc

Il decreto abbassa drasticamente il limite di esposizione professionale, da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo. 

Priorità di rimozione e formazione dei lavoratori

Si introduce l’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi e di assicurare l’adeguata formazione dei lavoratori. 

Esteso a 40 anni l’obbligo di conservazione dei documenti

Viene esteso a 40 anni (dopo la fine dell’esposizione) l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, a tutela della salute a lungo termine.

Amianto : Malattia professionale

Amianto e malattia professionale, il datore risponde anche decenni dopo

Il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto. Non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria e il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all’85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva affermato la natura professionale del carcinoma. La Corte d’appello ritiene mancante una specifica omissione datoriale per la malattia professionale.

La responsabilità civile del datore di lavoro viene radicata non sullo svolgimento di una mera attività pericolosa, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 agosto 2025, n. 23673)

La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il ricorso proposto dagli eredi della vittima deceduta per carcinoma polmonare metastatico, conseguente ad asbestosi contratta per prolungata esposizione a fibre di amianto. Gli eredi indicano che il loro dante causa era stato esposto all’azione nociva delle fibre d’amianto contenute nelle condotte idriche su cui eseguiva quotidiani interventi di manutenzione, in ragione delle mansioni di acquaiolo svolte dal 1961 al 1996.

La Corte d’appello ha accertato, in base alla CTU, che il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto e che non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria del lavoratore medesimo e che il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all’85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva pure affermato la natura professionale del carcinoma.

Secondo i Giudici di appello, essendo stato il ricorso proposto oltre 20 anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo, era evidente la difficoltà per il datore di lavoro di provare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione e sicurezza. Inoltre, trattandosi di un rapporto lavorativo iniziato in epoca risalente (1961) e conclusosi nel 1996, non poteva applicarsi in via retroattiva la normativa di difesa dall’amianto entrata in vigore successivamente ( con il dlgs. 626/94, dlgs. 81/2008, ed il dlgs. 106/2009), né poteva essere valorizzata la precedente disciplina del D.P.R. 303/1956 che si riferiva solo alle polveri in generale. In definitiva, sempre secondo la Corte di appello, solo a partire dagli anni 1991/92 poteva affermarsi che costituisse fatto notorio la correlazione causale fra l’esposizione a fibre d’amianto e il carcinoma polmonare.

In definitiva, secondo la Corte di appello, le emergenze istruttorie non apparivano univoche in ordine ai presupposti della durata e della continuità dell’esposizione al rischio denunziato, per cui alla luce della documentazione in atti e dell’istruttoria espletata è stata ritenuta non fornita la prova sufficiente della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerita dalla particolarità del lavoro dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Ed andava altresì escluso il nesso causale nonostante la CTU avesse affermato il contrario.

L’intervento della Cassazione

Viene lamentata la ritenuta prova insufficiente gravante sul datore di lavoro; la circostanza che all’epoca in cui il lavoratore aveva contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell’amianto.

Le censure sono fondate in quanto la decisione della Corte di appello risulta affetta da plurime violazioni di legge sotto molteplici e concorrenti profili sia logici che giuridici.

In primo luogo, è giuridicamente errato avere negato l’obbligo del datore di lavoro di rispettare la normativa sulle polveri ex art. 21 dpr 303/56 ed anche quella sulle fibre di amianto ex D.Lgs. n. 277/1991, pur essendo il rapporto di lavoro in oggetto cessato nel 1996.

In secondo luogo, la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

In terzo luogo, la sentenza è errata laddove sostiene che nel giudizio di responsabilità civile era necessario accertare e dimostrare la presenza di una determinata esposizione quantitativa e qualitativa alle fibre di amianto.

In quarto luogo, la Corte ha errato nel non considerare che il nesso causale tra la neoplasia e l’attività di lavoro, già accertato dall’INAIL, era stato ampiamente e logicamente riconosciuto dal CTU sulla base di una serie di elementi – clinici, logici, di fatto, temporali, ivi compreso il prelievo autoptico – del tutto rispondenti ai principi consolidati circa l’accertamento del nesso eziologico in ambito professionale.

In quinto luogo, i Giudici di appello non hanno tenuto conto che, come osservato dal CTU, il lavoratore deceduto aveva contratto proprio l’asbestosi (col 100% di invalidità) che è una malattia professionale tabellata che deriva dalla forte esposizione all’amianto; una malattia c.d. sentinella quindi di una esposizione qualitativamente e quantitativamente molto sostenuta, com’è appunto quella professionale, che si pone quindi quale antecedente causale più probabile del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso il lavoratore.

Asbetosi inserita nell’elenco delle malattie professionali tipizzate

In tutto ciò si aggiunga che l’asbestosi – malattia mortale e produttiva di una significativa riduzione della aspettativa di vita – è stata inserita nell’elenco delle malattie professionali tipizzate fin dalla Legge n. 455 del 1943.

La S.C. ha di recente chiarito che ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. non occorre in capo all’imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi, o del suo decorso causale, ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell’esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all’epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.

A tutto quanto sopra indicato fa da corollario la circostanza pacifica che la responsabilità civile del datore di lavoro non viene radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l’utilizzo di amianto; poiché essa deriva non già dall’attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata. La datrice di lavoro viene, cioè, chiamata a rispondere dell’omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell’epoca.

La decisione resa dalla Corte di appello non ha rispettato i principi sopra indicati.

Avv. Emanuela Foligno