Tutti gli articoli di Maurizio Barsella

Amianto : Sentenze

Amianto in aeroporto: Tar condanna ministero a risarcire maresciallo dell’aeronautica

Accertata l’esposizione prolungata anche su basi e aeroporti militari a Guidonia e Pratica di Mare

Il Tar del Lazio ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell’aeronautica militare Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell’amministrazione per l’esposizione prolungata e non protetta all’amianto durante il servizio. Il tribunale ha accertato che l’amianto era utilizzato in modo diffuso e indiscriminato non solo sugli aeromobili, ma anche nelle infrastrutture e negli aeroporti militari, determinando gravi conseguenze sulla salute del militare.

La sentenza

Nicola Panei risiede a Fara Sabina (Rieti), è tra i fondatori dell’Osservatorio Nazionale Amianto ed è componente del comitato direttivo nazionale fin dalla sua costituzione. Secondo la decisione del tribunale l’uomo – in servizio nell’aeronautica militare per 27 anni – è stato esposto continuativamente a fibre di amianto senza che fossero adottate adeguate misure di prevenzione e protezione, accertando la violazione dell’obbligo di tutela della salute del lavoratore da parte del ministero della Difesa. L’esposizione è avvenuta sia tramite indumenti e dispositivi contenenti amianto, sia per la presenza del materiale negli aeromobili e nelle strutture militari, comprese le coperture degli edifici aeroportuali.

Aeroporti di Guidonia e Pratica di Mare

Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e le patologie diagnosticate, in particolare asbestosi, broncopneumopatia cronico-ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva reattiva. La decisione riveste un rilievo particolare perché individua specifici luoghi di servizio contaminati della regione Lazio, tra cui l’aeroporto militare di Pratica di Mare e quello di Guidonia, dove Panei ha prestato servizio fino al congedo confermando la presenza strutturale dell’amianto nelle basi operative dell’aeronautica.

Risarcimento del danno

E’ stato riconosciuto al militare il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in oltre 33.000 euro, oltre interessi, e la Difesa dovrà pagare le spese processuali. “E’ un primo punto di svolta dopo quasi vent’anni di battaglia legale, una decisione di grande rilievo, che sancisce la fondatezza di quanto l’ONA denuncia da tempo. Tuttavia, non possiamo non rilevare come l’importo del risarcimento risulti irrisorio se rapportato alla compromissione della salute, alle sofferenze fisiche e psicologiche patite e al rischio concreto di ulteriori e più gravi evoluzioni patologiche – dichiara Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto e legale del maresciallo -. Questa decisione rappresenta sì un passo importante, ma conferma quanto sia ancora lunga la strada per un pieno riconoscimento dei diritti delle vittime dell’amianto nelle forze armate

Militare fa causa alla Marina: “A contatto con l’amianto”. Riconosciuta l’infermità

Una battaglia con lo Stato durata 10 anni, alla fine la Corte dei Conti gli concede la pensione privilegiata per una patologia legata all’esposizione.

Ancona, 19 gennaio 2026 – Aveva servito lo Stato in divisa, a bordo delle navi della Marina militare. Anni trascorsi tra sale macchine, tubazioni coibentate, locali tecnici dove l’amianto era parte dell’arredamento. Non dichiarato, non segnalato. Solo fibre invisibili. Poi la malattia. E una seconda guerra, senza uniforme. È la storia di un ex militare che ha combattuto per oltre dieci anni contro lo stesso Stato che aveva servito, armato solo di cartelle cliniche, referti e pazienza. Una lunga battaglia amministrativa, fatta di dinieghi e silenzi, culminata solo ora in sede giudiziaria: la Corte dei Conti delle Marche ha riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria (Tabella A) per una patologia riconducibile all’esposizione professionale a fibre di amianto durante il servizio in Marina militare. E il Ministero della Difesa ne esce sconfitto.

Congedato nel 1997, l’ex militare aveva prestato servizio per anni su unità navali dove l’amianto era diffusamente utilizzato: coibentazioni, tubazioni, apparati tecnici. All’epoca nessun allarme, nessuna protezione specifica. Solo un’esposizione costante che, come spesso accade, presenta il conto a distanza di tempo. Quando nel 2014 chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione della pensione privilegiata, inizia il calvario. Dopo un iter durato anni, nel 2017 il Ministero della Difesa chiude la pratica: per l’Amministrazione l’infermità accertata non sarebbe ascrivibile ad alcuna categoria pensionistica, ritenuta di modesta entità. Passano gli anni, la salute non migliora, ma il diniego resta.

Fino al 2024, quando l’ex militare decide di giocare l’ultima carta e porta tutto davanti alla Corte dei Conti, chiedendo una valutazione indipendente. È la consulenza tecnica d’ufficio a ribaltare la ricostruzione ministeriale. La diagnosi corretta viene individuata in una pneumopatia asbesto-correlata con ispessimenti sub-pleurici, accompagnata da un danno anatomico e funzionale permanente, non migliorabile, direttamente collegato all’esposizione professionale all’amianto durante il servizio in Marina militare. La Corte accoglie così parzialmente il ricorso e riconosce il diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, smentendo la linea del Ministero.

Ma nella sentenza c’è anche una postilla amara: la prescrizione quinquennale sui ratei arretrati. Una parte delle somme maturate è andata perduta per il tempo trascorso tra i dinieghi amministrativi e il ricorso giudiziario. Il Ministero della Difesa dovrà comunque corrispondere i ratei maturati entro il quinquennio precedente al deposito del ricorso, oltre a 1.500 euro di spese legali.

«L’amianto portato in casa dalle divise»: il Ministero dell’Interno condannato a risarcire la moglie tarantina di un militare

Riconosciuta una contaminazione domestica indiretta, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro del marito, invalido al 100% per l’esposizione all’amianto

Il tribunale civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore della moglie del luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Lo rende noto l’Osservatorio nazionale amianto (Ona). Disposto un risarcimento di oltre 65 mila euro.

Entrambi sono attualmente residenti a Taranto – si legge in una nota -. Il giudice ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna». L’Ona aggiunge che «il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità della Difesa per non aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei militari e, indirettamente, dei loro familiari. Nella motivazione, il giudice richiama in modo esplicito il principio della “contaminazione domestica», evidenziando come la letteratura scientifica riconosca da tempo casi di asbestosi proprio nelle mogli dei lavoratori esposti all’amianto, contaminate tramite il contatto con gli abiti da lavoro.

Amianto: d.Lgs.n.213/2025

Rischio amianto: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Testo Unico Sicurezza Lavoro

Con il d.Lgs. n. 213/2025 viene recepita la direttiva UE 2023/2668: nuove regole su valutazione del rischio, esposizione e sorveglianza sanitaria nel d.Lgs. n. 81/2008

Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2668, intervenendo in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del d.Lgs. 81/2008, dedicato alla protezione dei lavoratori esposti all’amianto.

La disciplina dell’amianto è, da sempre, uno dei capitoli più delicati della sicurezza sul lavoro. Non solo per la gravità dei rischi sanitari connessi all’esposizione, ma anche per la stratificazione normativa che, negli anni, ha reso complessa la gestione operativa degli obblighi a carico di datori di lavoro, coordinatori e imprese specializzate.

Amianto e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il d.Lgs. n. 213/2025

La riforma attuata dal decreto incide su definizioni, campo di applicazione, valutazione del rischio, notifiche, misurazioni, formazione, sorveglianza sanitaria e sanzioni, rafforzando l’impianto prevenzionistico e allineando il Testo Unico agli standard europei più aggiornati.

Il provvedimento è composto da 19 articoli ed è così strutturato:

  • Art. 1 – Modifica all’art. 244 (registrazione delle neoplasie correlate all’amianto)
  • Art. 2 – Modifica all’art. 246 (campo di applicazione)
  • Art. 3 – Modifica all’art. 247 (definizioni di amianto)
  • Art. 4 – Modifica all’art. 248 (individuazione della presenza di amianto)
  • Art. 5 – Modifiche all’art. 249 (valutazione del rischio)
  • Art. 6 – Modifiche all’art. 250 (notifica all’organo di vigilanza)
  • Art. 7 – Modifiche all’art. 251 (misure di prevenzione e protezione)
  • Art. 8 – Modifica all’art. 252 (misure igieniche)
  • Art. 9 – Modifiche all’art. 253 (controllo dell’esposizione)
  • Art. 10 – Modifiche all’art. 254 (valore limite di esposizione)
  • Art. 11 – Modifica all’art. 255 (operazioni lavorative particolari)
  • Art. 12 – Modifica all’art. 256 (demolizione e rimozione amianto)
  • Art. 13 – Modifiche all’art. 258 (formazione dei lavoratori)
  • Art. 14 – Modifiche all’art. 259 (sorveglianza sanitaria)
  • Art. 15 – Modifiche all’art. 260 (registro di esposizione)
  • Art. 16 – Sostituzione dell’art. 261 (patologie da amianto)
  • Art. 17 – Introduzione dell’Allegato XLIII-ter
  • Art. 18 – Modifiche all’art. 262 (apparato sanzionatorio)
  • Art. 19 – Clausola di invarianza finanziaria

Il quadro normativo di riferimento

l decreto si inserisce in un quadro normativo già consolidato, che negli anni ha definito in modo sempre più stringente la tutela dei lavoratori esposti all’amianto.

I principali riferimenti sono:

  • Direttiva 2009/148/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto;
  • d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III, che disciplina in modo organico il rischio amianto nei luoghi di lavoro;
  • Legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia;
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), per la classificazione dell’amianto come sostanza cancerogena;
  • Piano europeo di lotta contro il cancro, richiamato nel preambolo del decreto.

Il recepimento della direttiva europea non comporta una riscrittura del sistema, ma un rafforzamento mirato delle regole già presenti nel Testo Unico Sicurezza. Il legislatore interviene sui punti che, nella pratica applicativa, avevano mostrato maggiori criticità: il perimetro delle attività coinvolte, la valutazione del rischio, le modalità di controllo dell’esposizione e la gestione nel tempo delle ricadute sanitarie.

Resta centrale il divieto introdotto dalla legge n. 257/1992, ma l’attenzione si sposta sempre più sulla prevenzione del rischio residuo sul patrimonio edilizio esistente e sulla qualità delle misure tecniche e organizzative adottate.

Campo di applicazione e definizioni: un perimetro più ampio

Uno dei passaggi più significativi è la riscrittura dell’art. 246, che estende in modo esplicito l’applicazione della disciplina a:

  • manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
  • bonifica delle aree interessate;
  • attività estrattive o di scavo in pietre verdi;
  • gestione delle emergenze, anche legate a eventi naturali estremi.

Parallelamente, l’art. 247 chiarisce che tutti i silicati fibrosi elencati sono sostanze cancerogene di categoria 1A, con un richiamo diretto al regolamento CLP. È un chiarimento che rafforza, anche sul piano giuridico, l’inquadramento dell’amianto come rischio cancerogeno “puro”, senza zone grigie interpretative.

Individuazione dell’amianto e valutazione del rischio 

Le modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 213/2025 intervengono in modo coordinato sugli articoli 248 e 249 del Testo Unico, rafforzando la fase preliminare di analisi del rischio amianto prima dell’avvio dei lavori.

Prima di demolire, manutenere o ristrutturare occorre sapere se l’amianto è presente, e questa conoscenza non può essere presunta. Il datore di lavoro deve attivarsi in modo concreto, acquisendo informazioni dai proprietari e da altre fonti disponibili e, in assenza di dati attendibili, procedendo a verifiche tecniche tramite operatori qualificati, prima dell’inizio dei lavori.

Su questa base si innesta la valutazione del rischio, che non si limita più a fotografare l’esposizione, ma orienta le scelte operative.

L’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 249 afferma infatti che la rimozione dell’amianto deve avere priorità rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica, quando vi sia un rischio di esposizione. Le ipotesi di esposizione sporadica o di debole intensità restano ammesse, ma solo se la valutazione dimostra in modo chiaro il rispetto del valore limite.

Notifica e controllo dell’esposizione

Un secondo blocco centrale del decreto riguarda la gestione operativa dell’esposizione, dalla fase di notifica fino al rispetto del valore limite.

I riferimenti normativi sono:

  • art. 250 d.Lgs. 81/2008, sulla notifica all’organo di vigilanza;
  • art. 253 d.Lgs. 81/2008, sul controllo dell’esposizione;
  • art. 254 d.Lgs. 81/2008, sul valore limite di esposizione.

La notifica preventiva viene rafforzata sia nei contenuti sia nella tracciabilità nel tempo, con un documento tecnico che deve descrivere attività, quantitativi di amianto, lavoratori coinvolti, misure adottate e stato sanitario e formativo del personale. Particolarmente significativa è la previsione della conservazione quarantennale di parte della documentazione, che chiarisce come la gestione del rischio amianto non si esaurisca nel cantiere, ma si proietti nel lungo periodo.

Sul piano del controllo dell’esposizione, la misurazione delle fibre diventa parte integrante del processo valutativo e confluisce direttamente nel documento di valutazione dei rischi. È previsto un regime transitorio fino al 20 dicembre 2029, durante il quale resta ammessa la microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029 si passerà alla microscopia elettronica, includendo anche le fibre più sottili.

l valore limite di esposizione viene fissato in modo stabile a 0,01 fibre/cm³, ma cambia l’approccio in caso di superamento. La norma impone l’immediata sospensione dei lavori, l’analisi delle cause e l’adozione di misure correttive prima della ripresa delle attività, in una logica preventiva e non di gestione ex post del rischio.

Formazione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità 

L’ultimo blocco rafforza il presidio “umano” della prevenzione, intervenendo su competenze, controlli sanitari e memoria dell’esposizione.

I riferimenti sono:

  • art. 258 d.Lgs. 81/2008, sulla formazione dei lavoratori;
  • art. 259 d.Lgs. 81/2008, sulla sorveglianza sanitaria;
  • art. 260 d.Lgs. 81/2008, sul registro di esposizione;
  • art. 261 d.Lgs. 81/2008 e Allegato XLIII-ter, sulle patologie amianto-correlate.

Il percorso formativo va adattato alla mansione e, per i lavori di demolizione o rimozione, deve includere anche l’uso di attrezzature e tecnologie finalizzate al contenimento della dispersione delle fibre.

In riferimento alla sorveglianza sanitaria, viene rafforzata la periodicità dei controlli ed è esplicitata la finalità di verificare l’effettiva idoneità all’uso dei dispositivi di protezione respiratoria. Inoltre, è previsto l’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, con indicazioni per il monitoraggio sanitario nel tempo.

Chiude il cerchio la disciplina sulla tracciabilità dell’esposizione. I lavoratori esposti devono essere iscritti nei registri dedicati e i dati confluiscono nel sistema INAIL, con conservazione per quarant’anni. L’introduzione dell’Allegato XLIII-ter aggiorna e amplia l’elenco delle patologie correlate all’amianto, rendendo più chiaro il collegamento tra esposizione professionale e tutela assicurativa e sanitaria.

Operatività del decreto

Il decreto è già in vigore, fermo restando le discipline transitorie previste. Il provvedimento segna un cambio di prospettiva nella gestione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto, spostando l’attenzione sull’individuazione preventiva dei materiali e su una valutazione del rischio realmente fondata su dati tecnici, non su presunzioni.

La gestione dell’esposizione, dalla notifica alle misurazioni, deve essere tracciabile e difendibile anche a distanza di anni.

Per i tecnici della sicurezza (RSPP, coordinatori, consulenti), il provvedimento rafforza il ruolo della valutazione del rischio come parte centrale dell’intervento, da cui discende l’ammissibilità di un’attività, i limiti operativi e le misure adottabili.

Per le imprese, soprattutto quelle che operano sul costruito, diventa essenziale investire su formazione mirata, procedure operative aggiornate e corretta gestione documentale. Un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dall’adempimento formale alla qualità della prevenzione effettiva, anche alla luce della priorità assegnata alla rimozione dell’amianto.

Amianto : Sentenze

Una sentenza che parla chiaro: l’amianto non è un destino, è una responsabilità

Non è solo una condanna economica. È una sentenza che fa giurisprudenza, che scolpisce nero su bianco ciò che per anni è rimasto confinato nelle denunce dei lavoratori e nei dossier degli esperti: l’amianto nei traghetti ferroviari delle Ferrovie dello Stato era presente, pericoloso e conosciuto. Il Tribunale di Messina lo afferma senza esitazioni, riconoscendo il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la morte di un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, deceduto per mesotelioma pleurico.
Il cuore della decisione sta tutto lì: il giudice accerta la responsabilità datoriale. Non una colpa generica, non un rischio inevitabile, ma una violazione precisa e documentata degli obblighi di tutela imposti dall’articolo 2087 del Codice civile. La sentenza afferma che l’azienda non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere il lavoratore, pur in presenza di un rischio noto e scientificamente accertato da tempo.
È questo il passaggio che segna un punto di non ritorno. Il Tribunale non si limita a constatare la malattia e il decesso, ma ricostruisce il contesto lavorativo, le mansioni svolte, la durata dell’esposizione, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione. Vent’anni di servizio sui traghetti ferroviari, tra il 1977 e il 2001, in ambienti contaminati da fibre di amianto: un’esposizione continua, sistematica, incompatibile con qualsiasi concetto moderno di sicurezza sul lavoro.

La sentenza è netta anche sul piano probatorio. Il mesotelioma pleurico viene ricondotto in modo diretto all’esposizione professionale, senza margini di ambiguità. Il nesso causale è riconosciuto in maniera piena, respingendo implicitamente quella strategia difensiva che per decenni ha tentato di diluire le responsabilità, attribuendo la malattia a concause generiche o a fattori extra-lavorativi.
Il risarcimento disposto – circa 1,2 milioni di euro agli eredi – non è solo una cifra. È la traduzione economica di una colpa giuridica accertata, che tiene conto sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali, riconoscendo l’impatto devastante della malattia sull’intero nucleo familiare. Moglie e figli non vengono trattati come comparse, ma come soggetti lesi da una condotta aziendale omissiva.
Ancora più rilevante è il valore sistemico della pronuncia. Il giudice inserisce questa vicenda in un quadro più ampio, coerente con precedenti analoghi, rafforzando un orientamento giurisprudenziale che riconosce l’amianto come rischio strutturale e non accidentale in determinati contesti lavorativi. Non si tratta di un errore isolato, ma di una gestione storicamente inadeguata della sicurezza.
Questa sentenza, dunque, fa memoria. Smonta la narrazione dell’inevitabilità, rompe il silenzio che ha protetto per troppo tempo le grandi strutture industriali, restituisce centralità alla tutela della persona che lavora. Arriva tardi, come spesso accade nelle cause da amianto, ma arriva con parole chiare, difficili da aggirare.
E proprio per questo pesa. Pesa sul presente e sul futuro di RFI e di tutte le aziende che hanno ereditato un passato fatto di esposizioni taciute. Pesa come monito: la giustizia può essere lenta, ma quando arriva non ammette più rimozioni. Qui non c’è un destino crudele, c’è una responsabilità accertata. E una sentenza che lo dice, finalmente, senza più sconti.

Amianto : Sentenze

La sentenza del Tribunale. Elettricista morto per amianto. Maxi risarcimento dal ministero

L’uomo, deceduto nel 2023, aveva lavorato per decenni nelle officine dell’Arsenale spezzino. Riconosciuto dal giudice Viani un ristoro di oltre 650mila euro alla vedova e alle due figlie.

Ha lavorato nell’Arsenale militare della Spezia per trentadue anni, la gran parte dei quali spesi come elettricista circuitista e installatore, a stretto contatto con materiali contenenti amianto. Un killer silenzioso che ha presentato il conto diversi decenni dopo, con il decesso dell’uomo – avvenuto a causa di mesotelioma pleurico – risalente all’estate di tre anni fa. Una morte per la quale il Tribunale civile della Spezia ha condannato lo stato a risarcire la vedova e le figlie dell’uomo, con oltre 650mila euro, ravvisando responsabilità del datore di lavoro in ordine alla mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell’ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell’uso del materiale killer nelle officine dell’arsenale militare spezzino. “La nocività dell’ambiente di lavoro si deve quindi ritenere certa” si legge nella sentenza del giudice Marco Viani, arrivata al termine di un’istruttoria in cui è stata svolta anche una consulenza tecnica medico legale che ha accertato la correlazione tra il decesso e l’esposizione all’amianto dell’elettricista, addetto alla riparazione e installazione di impianti edapparecchiature elettroniche a bordo delle navi della Marina militare. “È stato esposto a rischio ambientale per inalazioni di polveri di amianto, durante i lavori di coibentazione eseguiti da altre maestranze. Pertanto il rischio lavorativo è certo ed ampiamente documentato. La diagnosi di mesotelioma pleurico era certa, ed è possibile affermare che la neoplasia era correlata all’esposizione all’amianto in forma diretta ed ambientale presso l’Arsenale della Spezia, e che la causa dell’exitus è sicuramente correlata al mesotelioma pleurico”. Non solo. Nella sentenza il giudice Viani ha evideziato che il datore di lavoro nel corso della causa “si è limitato a svolgere argomentazioni astratte sull’assenza, all’epoca dei fatti, di normative specifiche sulla prevenzione dei rischi da inalazione di fibre di amianto e sull’inesistenza di dispositivi idonei a prevenire la malattia, che però, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale, si devono ritenere prive di pregio”. Per questo motivo il ministero è stato condannato a risarcire con 225.824,67 la vedova e con 210.180,67 e 218.002,67 euro le due figlie dell’uomo.

Amianto : Sentenze

Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto

Nuova sentenza della Corte di Appello di Catania, che conferma i principi dettati dalla Corte di Cassazione, dopo il ricorso dell’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA APS e dell’Avv. Ezio Bonanni.

Così la decisione definitiva sul caso di Salvatore Patania, assistito ormai da anni, e che è emblematico per tutto il territorio nazionale, compresi i petrolchimici del nord Italia. Infatti Salvatore Patania ex operaio del Polo petrolchimico Enichem di Priolo Gargallo, che ottiene il riconoscimento dei propri diritti previdenziali per l’esposizione ad amianto.

La Corte d’Appello di Catania, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha infatti condannato l’Inps a riconoscere la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e il conseguente aumento della pensione in favore del lavoratore. La vicenda è resa nota dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA).

Patania ha lavorato per oltre quindici anni come operaio montatore alle dipendenze di alcune società che operavano all’interno del petrolchimico. ‘Si tratta di una vittoria storica’ -così dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, pioniere della tutela dei diritti dei lavoratori esposti ad amianto e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

L’ONA si batte sia per il prepensionamento amianto, sia per la rivalutazione della pensione INPS in caso di esposizione ad amianto, oltre che per il riconoscimento delle malattie professionali con rendita INAIL e riconoscimento per equiparazione vittima del dovere.

Nonostante i riconoscimenti tecnici dell’Inail in ordine all’esposizione qualificata all’amianto, l’Inps aveva negato i benefici contributivi utili al prepensionamento, sostenendo che il periodo di rischio fosse inferiore ai dieci anni. Il ricorso del lavoratore era stato respinto sia in primo grado che in appello, fino all’intervento in Cassazione dell’avvocato Ezio Bonanni, legale di Patania e presidente dell’ONA.

La Corte di Cassazione ha annullato le precedenti decisioni, ritenendo decisive le prove documentali prodotte e affermando un principio di grande rilievo: il termine finale dell’esposizione all’amianto non può essere fissato automaticamente alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, ma deve essere determinato in base alle effettive condizioni di lavoro e alla data reale delle bonifiche nei siti contaminati. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Catania, che si è ora concluso con la condanna dell’ente previdenziale.

In esecuzione della sentenza, la Corte ha riconosciuto a Patania:

  • un incremento della pensione di circa 400 euro mensili;
  • il pagamento degli arretrati relativi agli ultimi cinque anni, per un importo di circa 000 euro;
  • il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto;
  • la condanna dell’Inps al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, per oltre 000 euro, oltre alle spese generali e a quelle della consulenza tecnica d’ufficio del primo grado.

Patania ha espresso la propria soddisfazione. ‘Intendo ringraziare prima di tutto l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, che mi ha assistito, e l’Avv. Alessandro Scuderi che ha collaborato professionalmente con lui, ma anche e soprattutto l’On.le Pippo Gianni, ora Sindaco di Priolo Gargallo, che è componente del comitato tecnico scientifico dell’ONA, ed è medico legale’ -così commenta Patania soddisfatto.

Quindi questo lavoratore definisce la sentenza una “vittoria storica” dopo anni di sofferenze e di ingiustizie, denunciando l’atteggiamento dell’Inps, ritenuto particolarmente gravoso nei confronti di un lavoratore malato. Ha inoltre rivolto un invito ai suoi ex colleghi del polo petrolchimico e agli altri lavoratori, compresi quelli della Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, ove si concentra il maggior numero di casi di mesotelioma a non rinunciare a far valere i propri diritti e a chiedere giustizia, anche per il risarcimento danni amianto.

Amianto:Sentenze

Amianto, morte di un militare siciliano: condannato il Ministero

PALERMO – Diventa definitiva la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Ministero della Difesa per la morte di BB, macchinista ed elicotterista dell’Aeronautica militare originario di Comiso (Ragusa), deceduto nel 2019 a 60 anni per un carcinoma renale provocato dall’esposizione all’amianto durante il servizio.

La decisione, resa nota dall’Osservatorio nazionale amianto presieduto da Ezio Bonanni, riconosce la responsabilità della Difesa per non aver adottato adeguate misure di protezione nonostante, già dagli anni ’80, fossero disponibili normative europee e standard di sicurezza specifici.

BB, arruolatosi a 19 anni, aveva svolto gran parte della carriera all’aeroporto di Trapani Birgi, tra manutenzione dei motori e attività di volo. Il Ministero aveva già riconosciuto l’esposizione all’amianto come “dipendente da causa di servizio”.

Secondo il giudice, la prolungata esposizione a fibre di amianto e ad altre sostanze tossiche – idrocarburi, solventi clorurati, radiazioni, campi elettromagnetici e uranio impoverito – è stata determinante nell’insorgenza della malattia.

Alla moglie MC e ai figli FB e AB è stato assegnato un risarcimento complessivo superiore ai 900 mila euro, cui seguirà una liquidazione separata per i danni subiti dal militare in vita.

Amianto : Sentenze

In Italia, il contenzioso sull’amianto ha generato un’ampia casistica giurisprudenziale, sia in ambito civile che penale, che affronta questioni come il risarcimento dei danni, la responsabilità dei datori di lavoro, la prescrizione dei reati e la liquidazione degli indennizzi. Le sentenze più significative provengono dalla Corte di Cassazione e hanno contribuito a definire importanti principi giuridici in materia. 

Sentenze principali in materia di amianto

Responsabilità datoriale e nesso causale

  • Sentenza della Cassazione del 3 luglio 2025, n. 18097: Ha confermato la condanna di un datore di lavoro al risarcimento per danno non patrimoniale a seguito dell’esposizione all’amianto di un lavoratore.
  • Sentenza della Cassazione del 25 settembre 2025 (Ordinanza): Ha ribadito la necessità di provare il nesso causale tra la malattia (es. placche pleuriche) e l’esposizione all’amianto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Sentenza della Cassazione del 17 febbraio 2025, n. 4084: Ha esaminato il caso di decesso per mesotelioma pleurico, confermando la responsabilità per l’esposizione all’ amianto
  • Sentenza della Cassazione del 20 giugno 2019, n. 15561: Ha esaminato la responsabilità del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore per malattia professionale dovuta ad amianto. 
  • Prescrizione
  • Sentenza della Cassazione del 18 ottobre 2025: Ha stabilito che il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento non decorre dall’esposizione all’agente nocivo, ma dal momento in cui la malattia si manifesta. Questo principio, sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tutela i diritti delle vittime le cui patologie si manifestano a distanza di molti anni.
  • Sentenze sul caso Eternit: Nel caso del disastro Eternit, la Cassazione ha pronunciato sentenze che hanno sollevato discussioni sui termini di prescrizione e le condanne per i responsabili, in particolare il rinvio di alcuni procedimenti per prescrizione del reato. 

Risarcimento danni agli eredi

  • Sentenza della Cassazione del 1° agosto 2025 (ONA): Sancisce il diritto degli eredi della vittima di amianto a ottenere il risarcimento dei danni subiti dal defunto e quelli patiti direttamente, come il danno morale ed esistenziale. La sentenza precisa che il risarcimento è aggiuntivo rispetto agli indennizzi erogati dall’INAIL.
  • Danno tanatologico: Gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima in vita. Tuttavia, il risarcimento del “danno da morte immediata” (danno tanatologico) è oggetto di dibattito tra i giuristi e non è universalmente riconosciuto. 
  • Altre sentenze rilevanti
  • Sentenza sul caso Fincantieri (giugno 2024): La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione di alcuni dirigenti per le morti da amianto nello stabilimento di Palermo, confermando la necessità di rispondere dei danni causati.
  • Ordinanza della Cassazione del 6 ottobre 2025: Ha ribadito l’inammissibilità di alcuni ricorsi basati su vizi procedurali in casi di contenzioso legato all’amianto. 
  • Punti chiave della giurisprudenza sull’amianto
  • Nesso causale: Si deve dimostrare la correlazione tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della malattia, nonostante le difficoltà legate ai lunghi tempi di latenza.
  • Prescrizione flessibile: I termini di prescrizione vengono fatti decorrere dalla scoperta della malattia, e non dall’esposizione, per non compromettere il diritto di accesso alla giustizia.

22 Ottobre

Borgo Valsugana, morto sul lavoro un operaio 46enne

La tragedia è avvenuta alle Acciaierie Venete nel primo mattino

Tragedia nel primo mattino di oggi, mercoledì 22 ottobre, all’impianto Acciaierie Venete di Borgo Valsugana dove, poco prima delle 7:30, un operaio 46enne ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, il 46enne, di origini slovene, sarebbe stato travolto da una pala meccanica durante un’operazione di manovra.

Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza del 118 ma, come gli stessi sanitari hanno potuto constatare, per l’operaio non c’era più nulla da fare in quanto deceduto sul colpo. L’area è stata interdetta, con l’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno iniziato i primi rilevamenti.

Anche i tecnici dell’Uopsal, l’Unità operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ha condotto le prime indagini sull’accaduto, sul quale sarà necessario fare chiarezza nelle prossime ore.

Malore alla guida del motocarro, muore 66enne a Gonnosfanadiga

L’ uomo è finito fuori strada poi l’impatto contro un muretto

Si è sentito male al volante del suo motocarro Ape Piaggio ed è finito contro un muretto.

Un uomo di 66 anni è morto questa mattina a Gonnosfanadiga.

20 Ottobre

Incidente sul lavoro in una vetreria nel Catanese: un morto e un ferito

Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale dell’ispettorato del Lavoro. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico etneo con un elicottero del 118. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Cede il lucernario, muore per portare il pasto a un operaio: incidente sul lavoro nel Riminese

Un volo di circa 8 metri in un’azienda di lavorazione dell’acciaio, nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove il 64enne pesarese era salito intorno alle 12 sul tetto. La vittima sarebbe un impiegato di una ditta di catering

San Giovanni in Marignano (Rimini), 20 ottobre 2025 – Un volo di circa otto metri. Giù da un lucernario di una azienda di via Tavollo nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove era salito intorno alle 12, pare, per portare il pasto a un operaio che era al lavoro sul tetto dell’impresa che si occupa della lavorazione dell’acciaio.

Così è morto, sul colpo, Claudio Reggiani, 64enne residente nel pesarese che stando alle prime informazioni sarebbe un impiegato di una ditta di catering con sede sempre nel pesarese. Da capire è infatti il motivo per cui il 64enne si trovasse sul tetto dell’azienda marignanese, se per motivi di rapporti personali con l’operaio che stava lavorando o se per conto dell’impresa di cui era addetto.